Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20923 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20923 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31012-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
R.G.N.31012/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.14/02/2025
CC
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 30/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2019 R.G.N. 2110/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado che aveva accolto la domanda del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volta a conseguire, in opposizione ad avvisi di addebito emessi da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’annullamento della pretesa contributiva richiesta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ex gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, inerRAGIONE_SOCIALE a prestazioni lavorative svolte dagli istruttori del centro sportivo gestito dalla RAGIONE_SOCIALE, in forma professionale e non RAGIONE_SOCIALE, ed a fini prettamRAGIONE_SOCIALE commerciali.
La Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo, ritenendo che la sola iscrizione al registro RAGIONE_SOCIALE associazioni e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche non fosse condizione necessaria e sufficiRAGIONE_SOCIALE per usufruire del beneficio dall’esenzione dal paga mento di tasse e contributi, e che non fossero integrati i requisiti previsti dall’art. 67 TUIR ai fini del riconoscimento dell’esonero sui compensi erogati nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche; invero, a dimostrare l’attività RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE , non era sufficiRAGIONE_SOCIALE l’elenco di gare e manifestazioni RAGIONE_SOCIALE alle quali la RAGIONE_SOCIALE aveva partecipato, stanti le dichiarazioni di alcuni istruttori, rese nel corso degli accertamRAGIONE_SOCIALE ispettivi, di aver istruito cliRAGIONE_SOCIALE che non avevano partecipato ad alcuna gara RAGIONE_SOCIALE, di aver instaurato un rapporto di lavoro professionale qualificabile come dipendRAGIONE_SOCIALE e di aver ricevuto compensi costituRAGIONE_SOCIALE l’unica
propria fonte di reddito. Ne sarebbe emersa una prestazione svolta dagli istruttori in via sistematica e continuativa, ed un’attività della RAGIONE_SOCIALE di tipo commerciale dinanzi alla quale era rimasta carRAGIONE_SOCIALE, a cura del richiedRAGIONE_SOCIALE, la prova del possesso dei requisiti legittimanti l’esonero ; né era accoglibile la domanda subordinata di limitare l’imposizione contributiva ai soli compensi eccedRAGIONE_SOCIALE la soglia prevista dal l’art. 69 co. II TUIR.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza ricorre per cassazione la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, a cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata discussa e decisa all’adunanza camerale del 14/2/2025.
CONSIDERATO CHE
1.Il ricorrRAGIONE_SOCIALE, in via preliminare, evidenzia che, per un periodo comune ai due avvisi di addebito, vi sarebbe una duplicazione contributiva (il primo avviso copre un periodo da luglio 2005 a novembre 2009, il secondo da dicembre 2008 a novembre 2009); che per un periodo intermedio, da luglio 2005 a gennaio 2007, la RAGIONE_SOCIALE non era stata iscritta al registro del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ma già dal 2003 era stata affiliata ad RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che erano stati soggetti a contribuzione i compensi annui eccedRAGIONE_SOCIALE la soglia della ‘ no tax area ‘ e che in sede amministrativa era stata stralciata la posizione di 7 istruttori ritenuti non professionali. Inoltre, afferma che il riconoscimento, da parte del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dello status di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dall’affiliazione ad una RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o ad un RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con retroattività, al momento dell’affiliazione, del riconoscimento definitivo ottenuto con iscrizione nel registro, e che il compenso per la prestazione
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è qualificato reddito diverso ove erogato nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche, nel quale rientrano i compensi erogati agli istruttori quando l’attività RAGIONE_SOCIALE non costituisce esercizio della loro attività lavorativa prevalRAGIONE_SOCIALE. Occorre cioè, per ricondurre i compensi nell’ambito dell’art. 67 co.1, lett. M, T.U.I.R., che il soggetto erogante sia riconosciuto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (requisito soggettivo), e che siano percepiti nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche (requisito oggettivo), ivi inclu se, ai sensi dell’art. 35 co.5 del D.L. n.207/08, l’attività di formazione, di didattica, e di assistenza alle attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche da parte di istruttori.
1.1Con il primo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. M, e dell’art. 69 co.2 del DPR 917/86, la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.L. n.207/2008 conv. in L. n.14/2009, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.L. n. 136/2004 conv. in L. n.186/2004, per avere la Corte territoriale ritenuto RAGIONE_SOCIALE la sola pratica RAGIONE_SOCIALE agonistica, e per non aver considerato che dagli artt. 67 co.1 lett. M ed art. 69 del TUIR si evince che sono totalmRAGIONE_SOCIALE esRAGIONE_SOCIALE da contribuzione i redditi erogati dalle RAGIONE_SOCIALE ed associazioni RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche, ed esRAGIONE_SOCIALE da imposizione fiscale i compensi fino a 7.500 euro, rientrando nell’esercizio diretto di a ttività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a mRAGIONE_SOCIALE dell’art. 35 co.5 D.L. 207/08, anche l’attività di formazione, didattica, di preparazione e di assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE iscritte nel registro del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale atto di riconoscimento della loro natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con efficacia costitutiva per godere dei benefici; la Circolare del Min. Lavoro n. 37
dell’1/12/2016 avrebbe quindi individuato due presupposti per applicar e tale normativa di favore: l’iscrizione nel registro del RAGIONE_SOCIALE e lo svolgimento di attività rientranti fra quelle necessarie alle pratiche dilettantistiche. La Corte avrebbe errato ad estendere i presupposti applicativi della normativa richiamata anche al requisito della ‘non -professionalità’ della prestazione resa dagli istruttori, e nel ritenere commerciale la natura dell’attività svolta dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per avere organizzato corsi di nuoto, fitness ed altro che, privi di finalità agonistica, non sarebbero qualificabili come pratica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.2 – Con il secondo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 420 c.p.c. e degli artt. 2697, 2728, 2729 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto di assegnare, a carico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la prova dell’attività RAGIONE_SOCIALE, mentre la presunzione legale relativa di effettivo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE è collegata alla registrazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricadendo invece su RAGIONE_SOCIALE la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia la natura commerciale dell’attività e la natura subordinata del rapporto di lavoro con gli istruttori. E sarebbe stato necessario, per contro, ammettere la prova testimoniale per accertare la sussistenza o meno dell’ob bligo contributivo verso gli altri 57 collaboratori.
Nel controricorso RAGIONE_SOCIALE sostiene che la Corte d’appello ha esaminato tutti i dati emersi, escludendo che ricorressero i requisiti dell’attività RAGIONE_SOCIALE, essendo invece stat a accertata, nel merito, una situazione di fatto illustrativa di attività commerciale.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Devono essere preliminarmRAGIONE_SOCIALE disattese le iniziali doglianze di parziale duplicazione RAGIONE_SOCIALE pretese contributive riportate nei due avvisi di addebito, di rilevanza della soglia reddituale e della riduzione in sede amministrativa del numero di istruttori contemplati ai fini del calcolo contributivo, poiché trattasi di circostanze di fatto, peraltro genericamRAGIONE_SOCIALE addotte, non valutabili nella presRAGIONE_SOCIALE fase; inoltre, non sono riportate le causali RAGIONE_SOCIALE voci relative al limitato arco temporale del primo avviso di addebito parzialmRAGIONE_SOCIALE sovrapponibile al secondo titolo, non sono indicati gli importi retributivi corrisposti ai singoli istruttori, non sono enunciate le motivazioni dell’atto amministrativo che ha ridotto il numero dei collaboratori su cui è stata operata la base di calcolo.
Con riferimento alla natura e fonte dell’obbligo contributivo per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche, va osservato che a mRAGIONE_SOCIALE dell’art. 67 lett. M, TUIR, nel testo ratione temporis vigRAGIONE_SOCIALE, sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendRAGIONE_SOCIALE, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dagli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. L’art. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha poi autRAGIONE_SOCIALEcamRAGIONE_SOCIALE interpretato le parole ” esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche ” contenute nell’articolo 67, co.1, lettera m), nel senso di ritenere ivi ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 69 del TUIR ha poi integrato il contenuto della disposizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i compensi di cui alla lett. M del comma 1 dell’art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamRAGIONE_SOCIALE nel periodo di imposta a 10mila euro.
Questa Corte si è più volte interessata della fonte dell’obbligo contributivo e dei requisiti per l’esonero RAGIONE_SOCIALE associazioni e RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche fornendo parametri interpretativi della normativa applicabile e addentrandosi nella natura giuridica d ell’attività RAGIONE_SOCIALE associazioni RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE specifiche attività svolte dagli istruttori, e della rilevanza del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In primo luogo, devesi osservare che la disciplina fiscale sui redditi diversi consRAGIONE_SOCIALE agli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di erogare, ai collaboratori di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall’art. 69, co.2 del T.U.I.R. vigRAGIONE_SOCIALE ratione temporis ( € 7.500 per anno d’imposta) sono fiscalmRAGIONE_SOCIALE neutri; e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all’obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti RAGIONE_SOCIALE, sia rilevante anche in materia previdenziale (si ricordano, in particolare, le pronunce Cass. n.11375/2020, n.24365/2019, n.21535/2019, n.11492/2019, n.16449/16, le quali hanno presupposto l’astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale), ed è un orientamento espressivo di una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di
associazioni dilettantistiche, va considerato l’impatto della neutralizzazione degli effetti tributari RAGIONE_SOCIALE erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamRAGIONE_SOCIALE al calcolo dell’imponibile contributivo; si tratta di una relazione che seppure riferita espressamRAGIONE_SOCIALE ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un’obbligazione patrimoniale pubblica; e va rilevato che dall’affermazione della riferibilità dell’art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali, non discende certamRAGIONE_SOCIALE l’individuazione di un’area di automatica esenzione dall’obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o RAGIONE_SOCIALE formalmRAGIONE_SOCIALE riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (sul punto, si richiamano ord. 3965/2022 e sent. n. 2710/2022).
In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia ord. n.3965/2022), «la verifica, in sede giudiziale, dell ‘ effettiva natura «RAGIONE_SOCIALE» del soggetto (RAGIONE_SOCIALE e/o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata; l’accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non (tanto) dall’elemento formale della veste giuridica assunta (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla
parte contribuRAGIONE_SOCIALE, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (così Cass., sez.trib., nr. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr. 5904 del 2016 cit.).»
10. L’assenza di qualsivoglia automatismo nella qualificazione di natura RAGIONE_SOCIALE dell’attività svolta in forza del mero dato formale della iscrizione al registro ed affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, costituisce importante approdo giurisprudenziale dal quale non si intende discostare. Sul punto, si rammRAGIONE_SOCIALE quanto argomentato in sent. n. 2389/2022: ‘Per effetto della previsione contenuta nell’art. 67, comma 1°, lettera m), TUIR, che determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. con I. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendRAGIONE_SOCIALE assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o RAGIONE_SOCIALE che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamRAGIONE_SOCIALE l’attività senza fine di lucro e quindi operano concretamRAGIONE_SOCIALE in modo conforme a quanto indicato nelle
clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte contribuRAGIONE_SOCIALE che non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche, ossia in ragione del vincolo associativo esistRAGIONE_SOCIALE tra il prestatore e l’RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale; il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all’arte o professione” abitualmRAGIONE_SOCIALE esercitata anche se in modo non esclusivo (art . 53 TUIR)’
Non è condivisibile, pertanto, quanto argomenta il ricorrRAGIONE_SOCIALE allorché intende escludere l’obbligo contributivo in favore degli istruttori RAGIONE_SOCIALE in virtù della mera affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell ‘RAGIONE_SOCIALE sportivo e dunque a prescindere dall’accertamento della natura professionale dell’attività da loro svolta (ord. 28845/2023); né l’affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fornisce una presunzione di non professionalità.
L’attività RAGIONE_SOCIALE deve, quindi, essere verificata in concreto ed altrettanto il tipo di prestazioni rese dai lavoratori. Sul punto, si aggiunga che l’intervento normativo di cui all’art. 35 co. 5 d.l. 207/2008, avRAGIONE_SOCIALE valenza di interpretazione autRAGIONE_SOCIALEca (Cass. ord. n. 24365/2019), ha ampliato il novero RAGIONE_SOCIALE prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche e, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore; si tratta, per l’appunto, di una ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all’esercizio di attività compensate
economicamRAGIONE_SOCIALE, di tal ché spetta a chi ne invoca l’applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi; i compens i ricevuti dall’istruttore non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendRAGIONE_SOCIALE ed in proposito (v. Cass. nr. 11375 del 2020 cit.) si è pure precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’art. 53 del TUIR deve intendersi «l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo» diversa dall’attività di impresa.
Anche i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono, quindi, “redditi diversi” e, come tali, esRAGIONE_SOCIALE dalla contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo precedRAGIONE_SOCIALE all’entrata in vigore dell’art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009 (il tema è stato affrontato in ord. n. 24365/2019, in cui si precisa che i compensi in disamina possono essere ricompresi tra i «redditi diversi» di cui all’art. 67 T.U.I.R., lett. m), a condizione che siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell’art. 7 DL nr. 136 del 2004, e che siano corrisposti per una prestazione di «esercizio diretto di una attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», secondo l’interpretazione resa dal citato art. 35, co. 5, D.L. n. 207/2008.
Non si ravvisa poi alcuna inversione di onere probatorio nel prevederne il carico alla parte che chiede l’esonero contributivo. Chi invoca l’esonero deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all’attività di offerta de l servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita
semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendRAGIONE_SOCIALE assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovino corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmRAGIONE_SOCIALE esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., 23 dicembre 2021, n. 41397).
15. Su tutte le questioni in questa sede dibattute, si rammRAGIONE_SOCIALE quanto di recRAGIONE_SOCIALE ribadito da questa Corte, con ord. n. 28845/2023, in cui è stato altresì precisato che l’esclusione dal novero di redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, dei redditi di capitale e conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, o in relazione alla qualità di lavoratore dipendRAGIONE_SOCIALE, opera anche nell’ipotesi in cui il soggetto percettore interveng a nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche, e che lungi da un’automatica e indiscriminata esenzione dall’obbligo contributivo alle associazioni o alle RAGIONE_SOCIALE formalmRAGIONE_SOCIALE riconosciute quali dilettantistiche, rileva piuttosto, a monte, la verifica giudiziale della effettiva natura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ del soggetto (RAGIONE_SOCIALE e/o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. n. 2152 del 2020, Cass. n. 10393 del 2018, Cass. n. 16449 del 2016 e Cass. n. 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendRAGIONE_SOCIALE, essendosi a tal fine precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’art. 5 3 TUIR, deve intendersi ‘l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo’ diversa dall’attività di impresa (cfr.
Cass. n. 11375 del 2020 cit.)» (Cass., sez. lav., 7 marzo 2022, n. 7388). Non si possono dunque configurare come ‘redditi diversi’ quelli che derivano dall’esercizio abituale di un’attività autonoma nel senso specificato o quelli tratti dall’esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di lavoro dipendRAGIONE_SOCIALE (art. 50 TUIR, lettera c).
Orbene, nel caso in esame l’impugnata sRAGIONE_SOCIALEnza, che ha svolto un apprezzamento di fatto sul tipo di attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, sull’accertamento della natura del rapporto instaurato con i collaboratori istruttori, sull’oggetto RAGIONE_SOCIALE prestazioni loro rese in favore dei cliRAGIONE_SOCIALE e sulla RAGIONE_SOCIALEtà e proporzione dei compensi rispetto alle fonti di reddito dei percettori, ha fatto buon governo dei principi consolidati dalla giurisprudenza di questa Corte e fin qui illustrati, a partire da ll’inquadramento normativo, dal carattere esentativo di oneri fiscali e contributivi della disciplina prevista dall’art. 67 primo comma lett. M TUIR, dalla non rilevanza della iscrizione al registro RAGIONE_SOCIALE associazioni quale condizione necessaria e sufficie nte per poter usufruire del beneficio dell’esenzione, e fino alla verifica di fatto della natura prettamRAGIONE_SOCIALE commerciale dell’attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese dagli istruttori non rientranti nelle attività dell’art. 35 comma 5, il tutto attraverso la corretta applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio assegnando al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il carico di dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero dal pagamento degli oneri fiscali e previdenziali.
In conclusione, il ricorso va complessivamRAGIONE_SOCIALE respinto. Alla soccombenza del ricorrRAGIONE_SOCIALE fa seguito la statuizione RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate come da dispositivo in ragione del valore della lite.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate in Euro 7.500,00 oltre accessori di rito ed euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 febbraio