Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20923 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20923 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31012-2019 proposto da:
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
R.G.N.31012/2019
COGNOME
Rep.
Ud.14/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2019 R.G.N. 2110/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da INPS, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del Consorzio RAGIONE_SOCIALE volta a conseguire, in opposizione ad avvisi di addebito emessi da INPS, l’annullamento della pretesa contributiva richiesta da INPS, ex gestione RAGIONE_SOCIALE, inerente a prestazioni lavorative svolte dagli istruttori del centro sportivo gestito dalla società, in forma professionale e non dilettantistica, ed a fini prettamente commerciali.
La Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo, ritenendo che la sola iscrizione al registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche non fosse condizione necessaria e sufficiente per usufruire del beneficio dall’esenzione dal paga mento di tasse e contributi, e che non fossero integrati i requisiti previsti dall’art. 67 TUIR ai fini del riconoscimento dell’esonero sui compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; invero, a dimostrare l’attività dilettantistica della società , non era sufficiente l’elenco di gare e manifestazioni sportive alle quali la società aveva partecipato, stanti le dichiarazioni di alcuni istruttori, rese nel corso degli accertamenti ispettivi, di aver istruito clienti che non avevano partecipato ad alcuna gara sportiva, di aver instaurato un rapporto di lavoro professionale qualificabile come dipendente e di aver ricevuto compensi costituenti l’unica
propria fonte di reddito. Ne sarebbe emersa una prestazione svolta dagli istruttori in via sistematica e continuativa, ed un’attività della società di tipo commerciale dinanzi alla quale era rimasta carente, a cura del richiedente, la prova del possesso dei requisiti legittimanti l’esonero ; né era accoglibile la domanda subordinata di limitare l’imposizione contributiva ai soli compensi eccedenti la soglia prevista dal l’art. 69 co. II TUIR.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione la società sportiva affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, a cui INPS resiste con controricorso.
La causa è stata discussa e decisa all’adunanza camerale del 14/2/2025.
CONSIDERATO CHE
1.Il ricorrente, in via preliminare, evidenzia che, per un periodo comune ai due avvisi di addebito, vi sarebbe una duplicazione contributiva (il primo avviso copre un periodo da luglio 2005 a novembre 2009, il secondo da dicembre 2008 a novembre 2009); che per un periodo intermedio, da luglio 2005 a gennaio 2007, la società non era stata iscritta al registro del CONI ma già dal 2003 era stata affiliata ad enti di promozione sportiva; che erano stati soggetti a contribuzione i compensi annui eccedenti la soglia della ‘ no tax area ‘ e che in sede amministrativa era stata stralciata la posizione di 7 istruttori ritenuti non professionali. Inoltre, afferma che il riconoscimento, da parte del CONI, dello status di società sportiva dilettantistica decorre dall’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad un ente di promozione sportiva, con retroattività, al momento dell’affiliazione, del riconoscimento definitivo ottenuto con iscrizione nel registro, e che il compenso per la prestazione
sportiva dilettantistica è qualificato reddito diverso ove erogato nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nel quale rientrano i compensi erogati agli istruttori quando l’attività sportiva non costituisce esercizio della loro attività lavorativa prevalente. Occorre cioè, per ricondurre i compensi nell’ambito dell’art. 67 co.1, lett. M, T.U.I.R., che il soggetto erogante sia riconosciuto dal CONI, dalle federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva (requisito soggettivo), e che siano percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (requisito oggettivo), ivi inclu se, ai sensi dell’art. 35 co.5 del D.L. n.207/08, l’attività di formazione, di didattica, e di assistenza alle attività sportive dilettantistiche da parte di istruttori.
1.1Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. M, e dell’art. 69 co.2 del DPR 917/86, la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.L. n.207/2008 conv. in L. n.14/2009, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.L. n. 136/2004 conv. in L. n.186/2004, per avere la Corte territoriale ritenuto dilettantistica la sola pratica sportiva agonistica, e per non aver considerato che dagli artt. 67 co.1 lett. M ed art. 69 del TUIR si evince che sono totalmente esenti da contribuzione i redditi erogati dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed esenti da imposizione fiscale i compensi fino a 7.500 euro, rientrando nell’esercizio diretto di a ttività sportiva dilettantistica, a mente dell’art. 35 co.5 D.L. 207/08, anche l’attività di formazione, didattica, di preparazione e di assistenza all’attività sportiva dilettantistica svolta da ASD e SSD iscritte nel registro del CONI quale atto di riconoscimento della loro natura sportiva dilettantistica, con efficacia costitutiva per godere dei benefici; la Circolare del Min. Lavoro n. 37
dell’1/12/2016 avrebbe quindi individuato due presupposti per applicar e tale normativa di favore: l’iscrizione nel registro del CONI e lo svolgimento di attività rientranti fra quelle necessarie alle pratiche dilettantistiche. La Corte avrebbe errato ad estendere i presupposti applicativi della normativa richiamata anche al requisito della ‘non -professionalità’ della prestazione resa dagli istruttori, e nel ritenere commerciale la natura dell’attività svolta dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE per avere organizzato corsi di nuoto, fitness ed altro che, privi di finalità agonistica, non sarebbero qualificabili come pratica sportiva dilettantistica.
1.2 – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 420 c.p.c. e degli artt. 2697, 2728, 2729 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto di assegnare, a carico della società sportiva, la prova dell’attività dilettantistica, mentre la presunzione legale relativa di effettivo svolgimento di attività dilettantistica è collegata alla registrazione al CONI, ricadendo invece su INPS la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia la natura commerciale dell’attività e la natura subordinata del rapporto di lavoro con gli istruttori. E sarebbe stato necessario, per contro, ammettere la prova testimoniale per accertare la sussistenza o meno dell’ob bligo contributivo verso gli altri 57 collaboratori.
Nel controricorso INPS sostiene che la Corte d’appello ha esaminato tutti i dati emersi, escludendo che ricorressero i requisiti dell’attività dilettantistica, essendo invece stat a accertata, nel merito, una situazione di fatto illustrativa di attività commerciale.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Devono essere preliminarmente disattese le iniziali doglianze di parziale duplicazione delle pretese contributive riportate nei due avvisi di addebito, di rilevanza della soglia reddituale e della riduzione in sede amministrativa del numero di istruttori contemplati ai fini del calcolo contributivo, poiché trattasi di circostanze di fatto, peraltro genericamente addotte, non valutabili nella presente fase; inoltre, non sono riportate le causali delle voci relative al limitato arco temporale del primo avviso di addebito parzialmente sovrapponibile al secondo titolo, non sono indicati gli importi retributivi corrisposti ai singoli istruttori, non sono enunciate le motivazioni dell’atto amministrativo che ha ridotto il numero dei collaboratori su cui è stata operata la base di calcolo.
Con riferimento alla natura e fonte dell’obbligo contributivo per le società sportive dilettantistiche, va osservato che a mente dell’art. 67 lett. M, TUIR, nel testo ratione temporis vigente, sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. L’art. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha poi autenticamente interpretato le parole ” esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ” contenute nell’articolo 67, co.1, lettera m), nel senso di ritenere ivi ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
L’art. 69 del TUIR ha poi integrato il contenuto della disposizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i compensi di cui alla lett. M del comma 1 dell’art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10mila euro.
Questa Corte si è più volte interessata della fonte dell’obbligo contributivo e dei requisiti per l’esonero delle associazioni e società dilettantistiche fornendo parametri interpretativi della normativa applicabile e addentrandosi nella natura giuridica d ell’attività delle associazioni sportive, delle specifiche attività svolte dagli istruttori, e della rilevanza del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al CONI.
In primo luogo, devesi osservare che la disciplina fiscale sui redditi diversi consente agli enti sportivi dilettantistici di erogare, ai collaboratori di attività sportiva dilettantistica, somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall’art. 69, co.2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis ( € 7.500 per anno d’imposta) sono fiscalmente neutri; e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all’obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale (si ricordano, in particolare, le pronunce Cass. n.11375/2020, n.24365/2019, n.21535/2019, n.11492/2019, n.16449/16, le quali hanno presupposto l’astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale), ed è un orientamento espressivo di una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell’attività sportiva dilettantistica. In assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di
associazioni dilettantistiche, va considerato l’impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell’imponibile contributivo; si tratta di una relazione che seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un’obbligazione patrimoniale pubblica; e va rilevato che dall’affermazione della riferibilità dell’art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali, non discende certamente l’individuazione di un’area di automatica esenzione dall’obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (sul punto, si richiamano ord. 3965/2022 e sent. n. 2710/2022).
In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia ord. n.3965/2022), «la verifica, in sede giudiziale, dell ‘ effettiva natura «dilettantistica» del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata; l’accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non (tanto) dall’elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla
parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI (così Cass., sez.trib., nr. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr. 5904 del 2016 cit.).»
10. L’assenza di qualsivoglia automatismo nella qualificazione di natura dilettantistica dell’attività svolta in forza del mero dato formale della iscrizione al registro ed affiliazione al CONI, costituisce importante approdo giurisprudenziale dal quale non si intende discostare. Sul punto, si rammenti quanto argomentato in sent. n. 2389/2022: ‘Per effetto della previsione contenuta nell’art. 67, comma 1°, lettera m), TUIR, che determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. con I. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e quindi operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle
clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte contribuente che non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI; le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ossia in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale; il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all’arte o professione” abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art . 53 TUIR)’
Non è condivisibile, pertanto, quanto argomenta il ricorrente allorché intende escludere l’obbligo contributivo in favore degli istruttori sportivi in virtù della mera affiliazione al CONI dell ‘ente sportivo e dunque a prescindere dall’accertamento della natura professionale dell’attività da loro svolta (ord. 28845/2023); né l’affiliazione al CONI fornisce una presunzione di non professionalità.
L’attività dilettantistica deve, quindi, essere verificata in concreto ed altrettanto il tipo di prestazioni rese dai lavoratori. Sul punto, si aggiunga che l’intervento normativo di cui all’art. 35 co. 5 d.l. 207/2008, avente valenza di interpretazione autentica (Cass. ord. n. 24365/2019), ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore; si tratta, per l’appunto, di una ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all’esercizio di attività compensate
economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l’applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi; i compens i ricevuti dall’istruttore non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendente ed in proposito (v. Cass. nr. 11375 del 2020 cit.) si è pure precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’art. 53 del TUIR deve intendersi «l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo» diversa dall’attività di impresa.
Anche i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica sono, quindi, “redditi diversi” e, come tali, esenti dalla contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo precedente all’entrata in vigore dell’art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009 (il tema è stato affrontato in ord. n. 24365/2019, in cui si precisa che i compensi in disamina possono essere ricompresi tra i «redditi diversi» di cui all’art. 67 T.U.I.R., lett. m), a condizione che siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell’art. 7 DL nr. 136 del 2004, e che siano corrisposti per una prestazione di «esercizio diretto di una attività sportiva dilettantistica», secondo l’interpretazione resa dal citato art. 35, co. 5, D.L. n. 207/2008.
Non si ravvisa poi alcuna inversione di onere probatorio nel prevederne il carico alla parte che chiede l’esonero contributivo. Chi invoca l’esonero deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all’attività di offerta de l servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovino corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., 23 dicembre 2021, n. 41397).
15. Su tutte le questioni in questa sede dibattute, si rammenti quanto di recente ribadito da questa Corte, con ord. n. 28845/2023, in cui è stato altresì precisato che l’esclusione dal novero di redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, dei redditi di capitale e conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, opera anche nell’ipotesi in cui il soggetto percettore interveng a nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, e che lungi da un’automatica e indiscriminata esenzione dall’obbligo contributivo alle associazioni o alle società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, rileva piuttosto, a monte, la verifica giudiziale della effettiva natura ‘dilettantistica’ del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. n. 2152 del 2020, Cass. n. 10393 del 2018, Cass. n. 16449 del 2016 e Cass. n. 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendente, essendosi a tal fine precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’art. 5 3 TUIR, deve intendersi ‘l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo’ diversa dall’attività di impresa (cfr.
Cass. n. 11375 del 2020 cit.)» (Cass., sez. lav., 7 marzo 2022, n. 7388). Non si possono dunque configurare come ‘redditi diversi’ quelli che derivano dall’esercizio abituale di un’attività autonoma nel senso specificato o quelli tratti dall’esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR, lettera c).
Orbene, nel caso in esame l’impugnata sentenza, che ha svolto un apprezzamento di fatto sul tipo di attività svolta dalla società sportiva ricorrente, sull’accertamento della natura del rapporto instaurato con i collaboratori istruttori, sull’oggetto delle prestazioni loro rese in favore dei clienti e sulla entità e proporzione dei compensi rispetto alle fonti di reddito dei percettori, ha fatto buon governo dei principi consolidati dalla giurisprudenza di questa Corte e fin qui illustrati, a partire da ll’inquadramento normativo, dal carattere esentativo di oneri fiscali e contributivi della disciplina prevista dall’art. 67 primo comma lett. M TUIR, dalla non rilevanza della iscrizione al registro delle associazioni quale condizione necessaria e sufficie nte per poter usufruire del beneficio dell’esenzione, e fino alla verifica di fatto della natura prettamente commerciale dell’attività svolta dal Consorzio e delle prestazioni rese dagli istruttori non rientranti nelle attività dell’art. 35 comma 5, il tutto attraverso la corretta applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio assegnando al Consorzio il carico di dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero dal pagamento degli oneri fiscali e previdenziali.
In conclusione, il ricorso va complessivamente respinto. Alla soccombenza del ricorrente fa seguito la statuizione delle spese processuali liquidate come da dispositivo in ragione del valore della lite.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.500,00 oltre accessori di rito ed euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 febbraio