Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31253 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24061-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE – avverso la sentenza n. 3543/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 4334/2016;
Oggetto
Lavoro sportivo
R.G.N. 24061/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in opposizione ad avviso di addebito RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 208.100,09 relativo a crediti contributivi accertati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per omesso pagamento di contributi per n.26 istruttori di impianti RAGIONE_SOCIALE gestiti dalla RAGIONE_SOCIALE, nel periodo da giugno 20 06 a dicembre 2009; l’ente previdenziale , nel verbale ispettivo, aveva qualificato di natura subordinata il rapporto di RAGIONE_SOCIALE con gli istruttori (di tennis, nuoto e assistRAGIONE_SOCIALE bagnanti), contestata dalla RAGIONE_SOCIALE che aveva ritenuto di non assoggettare a contribuzione i compensi loro erogati, come ‘redditi diversi’ per i quali, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 co.1 lett. M TUIR, è escluso l’obbligo contributivo se l’attività svolta rientra in quelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, compresa la formazione, la preparazione e l’assistenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 co.5 D.L. 207/08.
Il Tribunale aveva ravvisato i caratteri di continuità ed onerosità RAGIONE_SOCIALE prestazioni RAGIONE_SOCIALE ex art. 2 L. 91/81, desumibili dalle circostanze che gli istruttori avevano conseguito il brevetto per l’insegnamento, perce pivano un compenso fisso orario e non preparavano per manifestazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed aveva escluso che i compensi avessero carattere di marginalità (benché alcuni fossero inferiori a € 4.500,00, quale mero indicatore RAGIONE_SOCIALEa non professionalità in assenza di prova del carattere dilettantistico), riconoscendo corrispettività e continuità anche per due istruttori studRAGIONE_SOCIALE che avevano svolto attività ad orario pieno, da giugno ad agosto; non rileverebbe la differenza tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non, ma la concreta
attività svolta senza scopo di lucro, finalizzata alla competizione non professionista, diversamente da un ‘ attività commerciale avente ad oggetto lo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE.
L’impugnata sentenza ha respinto l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha insistito per la non necessità di alcuna prova se le prestazioni sono svolte nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo sufficiente per conseguire l’esoner o contributivo il fatto di essere una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciuta dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non versava alcun contributo agli impianti RAGIONE_SOCIALE comunali e che erogava compensi rientranti nella ‘no tax area’, né era attribuita piena prova ai verbali ispettivi. In sentenza la Corte di merito ha precisato che non tutti i compensi erogati dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituiscono redditi diversi, esclusi dalla categoria dei redditi da RAGIONE_SOCIALE, e che è professionale l’attività intellettuale o anche manuale esercitata in modo continuativo ed a scopo di guadagno; il limite reddituale previsto in € 7.500 si riferirebbe all ‘ esclusione RAGIONE_SOCIALE ‘ imposizione IRPEF del soggetto percettore non all’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo; infine la RAGIONE_SOCIALE non si era confrontata con le risultanze del verbale ispettivo.
Avverso la sentenza propone ricorso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a otto motivi, illustrati in memorie depositate in prossimità di udienza; RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 25/6/2025.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
67 TUIR, 2 e 9 L.91/81, art. 7 DL n.136/2004, art. 35 DL 207/08 e DM 15/3/2006, laddove la CdA ha ritenuto professionale l’attività svolta con assoggettamento a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a prescindere dalla natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta e dalla iscrizione al registro RAGIONE_SOCIALE; ritiene la ricorrente che prestazioni RAGIONE_SOCIALE di carattere professionistico non possano essere espletate nel contesto di un soggetto (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) che svolge attività squisitamente RAGIONE_SOCIALE, e che sia decisi va l’iscrizione nel Registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Dilettantistiche al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ente amministrativo che emana atti imperativi ed autoritativi che producono effetti in capo a terzi. Rileva che tutte le collaborazioni svolte nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo sport dilettantistico seguono un regime agevolato a prescindere da abitualità e continuità RAGIONE_SOCIALEa prestazione, e godono di totale esenzione perché non sono prestazioni svolte da professionisti. Inoltre, dal d.lgs. 314/97 introduttivo del principio secondo il quale per determinare la base imponibile ai fini contributivi deve farsi riferimento alle previsioni del TUIR in tema di redditi da RAGIONE_SOCIALE dipendente, non risulterebbe alcun riferimento ai compensi per RAGIONE_SOCIALE sportivo, che restano qualificati come redditi diversi e nel DM 15/3/2005 che ha ampliato la categoria degli addetti agli impianti RAGIONE_SOCIALE assoggettati a contribuzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si fa riferimento agli RAGIONE_SOCIALE dilettanti. Quanto poi alla norma di interpretazione autRAGIONE_SOCIALEca dettata dall’art. 35 co.5 del d.l. n. 207/2008 rientra nell ‘esonero qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione, assistenza svolta nell’ambito d i una attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e vi rientrano anche gli istruttori che operano nell’ambito di attività sportivo –RAGIONE_SOCIALE ma che per loro natura non sono necessariamente destinate a sfociare in una competizione agonistica; riporta, infine, il contenuto di una circolare ministeriale n.37/2014 che aveva
confermato l’esclusione da qualsiasi obbligo contributivo per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo deduce in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto fosse onere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dimostrare l’esonero dall’obbligo contributivo: ritiene la ricorrente che, una volta iscritta al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non può essere disconosciuto l’esonero per la RAGIONE_SOCIALE, o comunque varrebbe la presunzione di legittimi tà RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo e la natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta come attestata dal RAGIONE_SOCIALE. E nel verbale ispettivo non era mai stata contestata la natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la quale non è tenuta a fornire la prova RAGIONE_SOCIALE‘esonero.
Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma primo, n.3 e n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.: la Corte d’appello non aveva considerato che la RAGIONE_SOCIALE ricorrente non era proprietaria degli impianti sui quali svolge attività RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il Consiglio di Stato, in un parere allegato in atti, aveva ritenuto che vada interpretata in senso restrittivo la d izione di ‘addetti agli impianti’ , per cui la contribuzione non è dovuta per le RAGIONE_SOCIALE che non utilizzano impianti propri.
Con il quarto mezzo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 148 e 53 del DPR 917/86 laddove la Corte di merito ha ritenuto imponibili i compensi erogati ai collaboratori ex art. 53 TUIR e non abbia considerato la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 148 comma 3 TUIR secondo la quale non sono commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre RAGIONE_SOCIALE che svolgono la medesima attività e che per legge o regolamento fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale; con l’iscrizione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta doveva essere considerata in regime di totale esenzione.
Con il quinto motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.11 DPR 917/86 nel testo vigente all’epoca, per non avere la Corte d’appello considerato la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘importo dei compens i percepiti da ciascun collaboratore inferiore a 4.500 euro, quale indice di marginalità del compenso.
Al sesto motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un altro fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’appello tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa allegazione di una copia del verbale ispettivo nel quale erano riportati gli importi corrisposti per ciascun istruttore da cui risultava la specificità del dato, di contro a quanto asserito su ‘ gran parte degli istruttori ‘ che non avevano superato € 4.500 annui, ed era decisivo ritenere non abituale o professionale una attività remunerata ai collaboratori per poche cRAGIONE_SOCIALEnaia di euro. Nel settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c per altro profilo, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito fondato la decisione sul solo verbale ispettivo senza tener conto di altri mezzi istruttori e senza vagliare il contenuto del verbale con riferimento ad ulteriori riscontri in atti. Precisa la ricorrente che il verbale ispettivo non fa piena prova RAGIONE_SOCIALE valutazioni ma solo dei fatti avvenuti in presen za RAGIONE_SOCIALE‘ispettore o da lui compiuti e che le dichiarazioni rese innanzi ai
verbalizzanti non assumono la stessa valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE prove testimoniali assunte dal giudice.
Con l’ultimo ottavo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. per non aver ammesso prove testimoniali tempestivamente articolate in primo grado e riproposte in appello, inerRAGIONE_SOCIALE alla non professionalità degli istruttori, dipendRAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato di altri RAGIONE_SOCIALE pubblici o privati.
Nel controricorso l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, richiamate le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, eccepisce in primo luogo la inammissibilità del ricorso, riproduttivo dei motivi di appello e volto a conseguire una nuova valutazione del materiale probatorio; quindi, richiama le motivazioni RAGIONE_SOCIALE due pronunce di merito, conformi, e l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE dedotte violazioni nell’ambito del descritto contesto normativo di riferimento.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Riguardo al primo motivo, va osservato che in materia di obblighi contributivi del RAGIONE_SOCIALE sportivo questa Corte si è orientata verso la distinzione tra aspetti formali e sostanziali RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ai fini del conseguimento dei benefici agevolativi, fiscali e previdenziali, non è sufficiente la sola individuazione RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘organismo che persegue finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel cui contesto viene svolta l’attività lavorati va, né è dirimente il riconoscimento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o che le prestazioni siano erogate dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma occorre verificare in concreto la modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE e la natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni espletate nell’ambito d ei rapporti di RAGIONE_SOCIALE svolto, dipendente o collaborativo, professionale od occasionale.
4.1 Con riferimento alla natura e fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, va osservato che a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 lett. M, TUIR, nel testo ratione temporis vigente, sono redditi diversi -se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendentei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dagli RAGIONE_SOCIALE di promozione RAGIONE_SOCIALE e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che da essi sia riconosciuto. L’art. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha poi autRAGIONE_SOCIALEcamente interpretato le parole “esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” contenute nell’articolo 67, co.1, lettera m), nel senso di ritenere ivi ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. L’art. 69 del TUIR ha poi integrato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa disposizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i compensi di cui alla lett. M del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10mila euro (limite così elevato dall’art. 1 co.367 lett.b RAGIONE_SOCIALEa L. 205/2017).
Riguardo alla fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo e dei requisiti per l’esonero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , questa Corte ha fornito i parametri interpretativi RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile, addentrandosi nella natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’analisi RAGIONE_SOCIALE specifiche attività
svolte dagli istruttori, e nella rilevanza o meno del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
4.2 – In primo luogo, devesi osservare che la disciplina fiscale sui redditi diversi consente agli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di erogare, ai collaboratori di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall’art. 69, co.2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (€ 7.500 per anno d’imposta , prima RAGIONE_SOCIALEa riforma del 2017) sono fiscalmente neutri; e in più occasioni si è ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all’obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti RAGIONE_SOCIALE, sia rilevante anche in materia previdenziale (si ricordano, in particolare, le pronunce Cass. n.11375/2020, n.24365/2019, n.21535/2019, n.11492/2019, n.16449/16, le quali hanno presupposto l’astratta applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame alla materia previdenziale); trattasi di un orientamento espressivo di una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa relativa al sistema previdenziale proprio RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di organismi che perseguono finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, va considerato l’impatto RAGIONE_SOCIALEa neutralizzazione degli effetti tributari RAGIONE_SOCIALE erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo; si tratta di una relazione che, seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento RAGIONE_SOCIALEa legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un’obbligazione patrimoniale pubblica; e va
rilevato che dall’affermazione RAGIONE_SOCIALEa riferibilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali, non discende certamente l’individuazione di un’area di automatica esenzione dall’obbligo contributivo invocabile dalle RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE formalmente riconosciute quali RAGIONE_SOCIALE, a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova RAGIONE_SOCIALEa presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (sul punto, cfr. ord. 3965/2022 e sent. n. 2710/2022).
4.3 – In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia ord. n.3965/2022), « la verifica, in sede giudiziale, RAGIONE_SOCIALE‘effettiva natura «RAGIONE_SOCIALE» del soggetto (RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata; l’accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non (tanto) dall’elemento formale RAGIONE_SOCIALEa veste giuridica assunta (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo e RAGIONE_SOCIALEo statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale RAGIONE_SOCIALE‘affiliazione ad una federazione RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (così Cass., sez.trib., nr. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr. 5904 del 2016 cit.) .»
4.4 L’assenza di qualsivoglia automatismo nella qualificazione di natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in forza del mero dato formale RAGIONE_SOCIALEa iscrizione al registro ed affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
costituisce importante approdo giurisprudenziale dal quale non si intende discostare. Sul punto, si rammRAGIONE_SOCIALE quanto argomentato in sent. n. 2389/2022: ‘ Per effetto RAGIONE_SOCIALEa previsione contenuta nell’art. 67, comma 1°, lettera m), TUIR, che determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. con I. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da RAGIONE_SOCIALE autonomi o da imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR); tali prestazioni siano rese in favore di RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE che non solo risultano qualificate come RAGIONE_SOCIALE, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e quindi operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo e RAGIONE_SOCIALEo statuto, con onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente che non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale RAGIONE_SOCIALE‘affiliazione ad una federazione RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale; il soggetto che rende la
prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all’arte o professione” abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR) ‘ . La pronuncia ha trovato conformi applicazioni anche in recRAGIONE_SOCIALE ordinanze (cfr. n.11203/25 e n.20923/25).
4.5 – Non è condivisibile, pertanto, la tesi di escludere l’obbligo contributivo in favore degli istruttori RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALEa mera affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ente sportivo e dunque a prescindere dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura professionale RAGIONE_SOCIALE‘attività da loro svolta (ord. 28845/2023); né può desumersi una presunzione di non professionalità per la sola natura RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta. L’attività RAGIONE_SOCIALE deve, quindi, essere verificata in concreto sulle modalità del suo espletamento, ed altrettanto va accertato il tipo di prestazioni rese dai RAGIONE_SOCIALE. Sul punto, si aggiunga che l’intervento normativo di cui all’art. 35 co. 5 d.l. 207/2008, avente valenza di interpretazione autRAGIONE_SOCIALEca (Cass. ord. n. 24365/2019), ha ampliato il novero RAGIONE_SOCIALE prestazioni riconducibili nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio diretto di at tività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore.
4.6 – Si tratta, per l’appunto, di un ‘ ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all’esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l’applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi; i compensi ricevuti dal l’istruttore non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di RAGIONE_SOCIALE dipendente ed in proposito (v. Cass. nr. 11375 del 2020 cit.) si è pure precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del TUIR deve intendersi
«l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo» diversa dall’attività di impresa. Anche i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono, quindi, “redditi diversi” e, come tali, esRAGIONE_SOCIALE dalla contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo precedente alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, co. 5, del d.l. n. 207/2008, conv. in L. n.14/2009 (il tema è stato affrontato in ord. n. 24365 del 2019, in cui si precisa che i compensi in disamina possono essere ricompresi tra i «redditi diversi» di cui all’art. 67 lett. M, TUIR, a condizione che siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riconosciute ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 D.L. n.136/2004, e che siano corrisposti per una prestazione di «esercizio diretto di una attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», secondo l’interpretazione resa dal citato art.35, co.5, D.L. n. 207/08).
4.7 – In definitiva, la natura RAGIONE_SOCIALE e non professionale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE che consente l’accesso ai benefici fiscali e contributivi deve essere esaminata non in senso oggettivo ma in senso soggettivo, in relazione, cioè, alla modalità di sv olgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE sportivo, non alla natura oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘attività stessa. Sul punto, si richiami l’approdo giurisprudenziale espresso con sent. n. 2339/2022 (ribadito di recente, in ord. n. 11203/2025) in cui è stato precisato che il requ isito di ‘professionalità’ richiamato dall’art. 67 debba essere inteso in chiave soggettiva, inerente alle modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività, non in relazione alla natura oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘attività; sono esclusi ‘dai redditi diversi’ quelli proveniRAGIONE_SOCIALE no n già da attività professionali, ma quelli derivanti da ‘attività svolte professionalmente’.
5. Per quanto già riportato al precedente punto 4.4, il secondo motivo di ricorso si palesa anch’esso infondato. Va esclusa, invero, alcuna violazione del criterio di riparto degli oneri probatori come disciplinato dall’art. 2697 c.c.: non si ravvisa inversione di onere probatorio nel prevederne il carico alla parte che chiede l’esonero contributivo. Chi invoca l’es enzione deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da RAGIONE_SOCIALE autonomi o da imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovino corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., sent. n. 41397/2021).
6.1 – La parte, nel caso in esame, invoca in accertamento negativo, derivato da un ‘ opposizione ad avviso di addebito, l’applicazione di una disciplina agevolativa in presenza di ‘redditi diversi’, dei cui requisiti, oggettivi e soggettivi, occorre dimostrare la ricorrenza, sotto il profilo eminentemente sostanziale RAGIONE_SOCIALEa effettiva natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘organismo erogatore RAGIONE_SOCIALE prestazioni RAGIONE_SOCIALE. Ed in particolare, rileva, a monte, la verifica giudiziale RAGIONE_SOCIALEa effettiva natura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ del soggetto (RAGIONE_SOCIALE e/o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. n. 2152 del 2020, Cass. n. 10393 del 2018, Cass. n. 16449 del 2016 e Cass. n. 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell’esercizio di
professioni né derivare da un rapporto di RAGIONE_SOCIALE dipendente (ord. n. 28845/2023). Non si possono dunque configurare come ‘redditi diversi’ quelli che derivano dall’esercizio abituale di un’attività autonoma nel senso specificato o quelli tratti dall’esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di RAGIONE_SOCIALE dipendente.
6.2. va escluso sia l’automatismo agevolativo in presenza di organismo riconosciuto, sia la presunzione di natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività, dovendo la parte privata, che invoca il beneficio contributivo, dimostrare le modalità non professionali RAGIONE_SOCIALE‘a ttività svolta in concreto. E sul punto è chiarissimo l’intervento di questa Corte che con ord. n. 11492/2019 ha precisato che ‘ l’ esenzione contributiva prevista in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dipende non solo dall’elemento formale RAGIONE_SOCIALEa veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull’interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del RAGIONE_SOCIALE) ‘. Ed ancora, di recente, con ord. n. 8631/2025, e prima ancora con ord. 2710/2022, è stato affermato che « dall’affermazione RAGIONE_SOCIALEa riferibilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali non discende certamente l’individuazione di una area di automatica esenzione dall’obbligo contributivo invocabile dalle RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE formalmente riconosciute quali RAGIONE_SOCIALE, a prescindere, cioè, dalla effettiva e concreta riprova RAGIONE_SOCIALEa presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione ‘. L’accertamento condotto dal giudice di merito deriva, infatti, come osservato dalla Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALEa Corte, non (tanto) dall’elemento formale RAGIONE_SOCIALEa veste giuridica assunta (RAGIONE_SOCIALE e/o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo e RAGIONE_SOCIALEo statuto, ‘il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale RAGIONE_SOCIALE‘affiliazione ad una federazione RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ (così Cass. sez. trib. n. 10393/2018 ; n.23789/2016; n.16449/2016; n.2152/2020; negli stessi termini, Cass. sez. lav. n.21535/2019 e n.5904/2016); « Si tratta, per l’appunto, di una ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all’esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l’applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi ».
6.4 La Corte d’appello ha ritenuto che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, affidatasi ad allegazioni generiche e non concludRAGIONE_SOCIALE sulla non professionalità, per non aver superato gran parte degli istruttori il limite reddituale, per avere alcuni di essi svolto altra attività lavorativa, per avere lavorato solo per la RAGIONE_SOCIALE deducente, circostanze che la Corte di merito ha ritenuto non idonee ad escludere la natura professionale RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese, fondata su quali tà e numero di collaboratori, sul possesso dei ‘necessari titoli abilitanti’ (ossia, il brevetto per istruttore sportivo), sullo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività dedotta ‘continuativamente ciascuno per più anni o per più mesi in ciascun anno’, percependo ‘compensi predeterminati e di indubbia consistenza’, e senza confrontarsi con il verbale ispettivo e con quanto riportato in sentenza di primo grado. La parte ricorrente, in quella sede
appellante
, non avendo provato la dedotta natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività degli istruttori di cui al verbale ispettivo richiamato, non ha assolto all’onere probatorio su di sé gravante per fruire RAGIONE_SOCIALE‘esonero contributivo connesso alla erogazione di ‘ redditi diversi’ ai propri istruttori; e la Corte territoriale, con puntuale accertamento istruttorio, ha fatto corretto uso del criterio di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio nel senso innanzi esaminato non riscontrandosene, in sentenza, alcuna violazione; il tutto, in ossequio al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (sent. 26739/2024 e ord. n.26769/18).
7. Il terzo motivo è parimRAGIONE_SOCIALE infondato: la circostanza di non essere la RAGIONE_SOCIALE ricorrente proprietaria degli impianti RAGIONE_SOCIALE ove si svolge l’attività RAGIONE_SOCIALE è del tutto ininfluente sul predetto requisito distintivo RAGIONE_SOCIALEa modalità professionale o meno RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta; la titolarità o la concessione di un impianto pubblico ad un organismo riconosciuto per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività statutaria formalmente definita come RAGIONE_SOCIALE non si traduce in un parallelo riconoscimento di tale qualità lavorativa per coloro che sono ivi addetti. L’argomento si collega con la estensione RAGIONE_SOCIALEa categoria dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo spettacolo e RAGIONE_SOCIALEo sport rientranti nella più ampia categoria di soggetti tenuti alla iscrizione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; a completamento del panorama normativo, infatti, il decreto ministeriale del 15/3/2005 ha individuato una più ampia platea dei RAGIONE_SOCIALE assicurati richiamando l’elenco RAGIONE_SOCIALE categorie dei RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE. Trattasi non già di atto amministrativo ma di fonte normativa subprimaria, dal contenuto generale ed astratto, derivata da art.3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947 che attribuisce al Ministro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sRAGIONE_SOCIALEte le RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE maggiormente rappresentative a livello nazionale, il potere di adeguare, con loro proprio decreto, le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Tale ente previdenziale aveva quindi proposto il demandato adeguamento, previo periodico monitoraggio RAGIONE_SOCIALE figure professionali operanti nel campo RAGIONE_SOCIALEo spettacolo e RAGIONE_SOCIALEo sport, che si è concluso con l’emissione del De creto 15/3/2005 pubblicato in G.U. n.80 del 7 aprile 2005, che, al punto n. 20, ha introdotto in elenco gli ‘ impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli RAGIONE_SOCIALE di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi RAGIONE_SOCIALE, autodromi ‘. E l’obbligatoria iscrizione , tra gli altri, degli “addetti agli impianti RAGIONE_SOCIALE“, è stata confermata in giurisprudenza di legittimità con ord. n. 11375/2020, stante l’estensione RAGIONE_SOCIALEa tutela al di fuori RAGIONE_SOCIALEo stretto limite RAGIONE_SOCIALEa categoria dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo spettacolo attraverso ‘ l’esplicitazione RAGIONE_SOCIALEa ricomprensione, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa categoria di RAGIONE_SOCIALE assoggettati alla predetta tutela, di figure emergRAGIONE_SOCIALE nella pratica – quali, tra gli altri, istruttori ed addetti agli impianti e circoli RAGIONE_SOCIALE di qualsiasi genere – che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare ‘.
Il quarto motivo è infondato poiché l’esclusione dall’invocato esonero contributivo non deriva da un’ipotizzata natura commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, in attuazione di scopi istituzionali verso il pagamento di corrispettivi, quanto
dalla natura soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dagli istruttori, qualificata dalla modalità professionale secondo i canoni di continuità, abitualità ed onerosità già innanzi indicati.
9. Sul tema RAGIONE_SOCIALEa marginalità del compenso (quinto motivo) si è già pronunciata altre volte questa Corte, rilevando la inammissibilità del motivo che, ad onta, RAGIONE_SOCIALEa rubrica evocativa RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, non si colloca affatto nel paradigma RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, risolvendosi nella richiesta di sindacato in ordine alla marginalità del compenso e impinge nel tipico giudizio di fatto che compete esclusivamente al giudice del merito (Cass. n.1091/2022); il motivo è anche infondato perché per quanto riguarda la deduzione del mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia del compenso annuo 4.500,00 euro, tale importo è solo un indicatore per la esclusione RAGIONE_SOCIALEa c.d. “non marginalità”, per cui sussistendo tutti gli altri presupposti come sopra evidenziato, e cioè l’esclusione dei redditi professionali percepiti dagli istruttori dalla categoria dei “redditi diversi” di cui all’art. 67, primo comma, lett. m), la mancanza di prova del carattere dilettantistico RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE, il carattere di continuità e l’abitualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione nonché la professionalità, deve senza dubbio confermarsi l’obbligo del versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione previdenziale all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE secondo quanto rilevato in sentenza, sulla base RAGIONE_SOCIALE inalterate circostanze tratte dal verbale ispettivo, con giudizio di fatto insindacabile in fase di legittimità; peraltro la parte neppure indica da quali elemRAGIONE_SOCIALE oggettivi riferiti ai singoli istruttori si sarebbe dovuto opinare che il compenso loro erogato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non fosse marginale, e soprattutto non indica quale sia il parametro oggettivo di tale indicatore, ovemai esso sia stato riportato in
atto difensivo e sia stato offerto in valutazione al giudice di appello.
Sul sesto motivo, inerente all’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa allegazione del contenuto del verbale ispettivo carente di specificità per il riferimento a ‘gran parte degli istruttori’ che avrebbero percepito un compenso inferiore a € 4.500 annui, è agevole rilevare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa doglianza in presenza di una conforme pronuncia di rigetto, nei due gradi di merito. Peraltro, si ribadisce, non è l’importo inferiore ad un tetto minimo retributivo a caratterizzare la natura RAGIONE_SOCIALE de ll’attività svolta, emergendo aspetti soggettivi e non oggettivi RAGIONE_SOCIALEa attività e sua modalità di svolgimento.
Riguardo al settimo motivo, rileva (come già osservato in ord. n. 5067/2018) che le riferite ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione dimostrano che non è stato attribuito al verbale ispettivo valore probatorio assoluto, ma quanto ivi riportato è stato valutato criticamente all’interno del complessivo quadro probatorio, per cui non sussiste la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 cod. civ., posto che risulta osservato il principio (Cass. 1503/2008) secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli RAGIONE_SOCIALE previdenziali e assistenziali o RAGIONE_SOCIALE‘Ispettorato del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice. Si aggiunga, a confutazione RAGIONE_SOCIALEa sollevata censura, che non è stato violato l’art. 115 cod. proc. civ. posto che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si
alleghi che quest’ultimo abbia posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facRAGIONE_SOCIALE piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elemRAGIONE_SOCIALE di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27000/2016); ed anche in tal caso, come osservato esaminando il secondo motivo, non vi è stata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. perché la motivazione non poggia sulla stretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio ma sulla valutazione degli elemRAGIONE_SOCIALE istruttori ritenuti rilevanti, di tal ché il motivo, pur richiamando la violazione di tale regola in realtà censura la valutazione del materiale istruttorio posta in essere dalla sentenza impugnata.
Egualmente inammissibile è l’ultimo motivo, stante l’insindacabilità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia (non) ammissiva RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale, nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito nel ritenerla non rilevante, su questioni di fatto già accertate con altro mezzo probatorio e ritenute dirimRAGIONE_SOCIALE per la soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia; salvo illogiche ed inconciliabili affermazioni motivazionali, che non risultano essere state dedotte entro i canoni di u’ ipotizzabile violazione del minimo costituzionale, la censura dedotta sub art. 244 e 245 c.p.c., si traduce in un’inammissibile riformulazione di richieste istruttorie, come si evince dalla rinnovata articolazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco dei testi e dei capitoli di prova sui quali si intrattiene la ricorrente in calce all’ottavo motivo di ricorso.
In conclusione, il ricorso va complessivamente respinto. La Corte ritiene di dover compensare le spese processuali in
ragione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale , in materia, consolidatosi in epoca successiva all ‘ instaurazione del ricorso.
Segue la pronuncia sul doppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese fra le parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 giugno 2025.
La Presidente
NOME COGNOME