Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23491 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23491 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16245-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 298/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 600/2019;
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 11/06/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 298/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro che ha riformato la pronuncia del Tribunale di Crotone che aveva respinto il ricorso di NOME COGNOME volto ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a computare , ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità liquidatagli il 15 aprile 2014, anche i contributi versati al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7 legge n. 1084/1971, quanto meno sino al 31 dicembre 2011, e ad erogare le differenze corrispondentemente dovutegli.
Resiste NOME COGNOME con controricorso, illustrato da memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE’11 giugno 2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, n. 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1084/1971 come sostituito dal comma 10 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n.61/1987 ed interpretato autenticamente dalla legge n. 559/1988.
La Corte territoriale ha motivato come segue.
-Il ricorrente aveva lavorato per la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva versato, sin dal 1980, i contributi al fondo RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7 l. 1084/1971, versamenti che lo COGNOME aveva continuato a titolo volontario a seguito di espressa
autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dal 1 ottobre 2007; dal 2008 al 2013 era stato collocato in mobilità continuando i versamenti; il 3 marzo 2014 aveva fatto domanda di pensione di anzianità con salvaguardia ex legge n. 214/2011; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’aveva liquidata senza considerare la contribuzione integrativa; il 12 febbraio 2015 egli aveva chiesto la pensione complessiva che riteneva dovuta e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato l’impossibilità di procedere a causa RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del versamento al RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALEa maturazione del diri tto, perché l’interruzione dei versamenti era da intendersi come manifestazione di volontà di non avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di godere del trattamento RAGIONE_SOCIALE.
-L’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1084/1971 modificato dalla legge n. 61/1987, stabilisce che ‘Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando: 1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo; 2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l’invalidità sia dovuta ad infortunio sul RAGIONE_SOCIALE o a malattia professionale, sempre che la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio; 3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
-L’art.1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 559/1988 lo ha interpretato autenticamente, stabilendo che il numero 3 ‘si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di età,
ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“.
-La domanda va, quindi, accolta, posto che lo COGNOME, al 31 dicembre 2011 vantava già 31 anni di contribuzione al RAGIONE_SOCIALE, anche a non voler tenere conto dei contributi versati oltre il termine perentorio di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 184/1997 [per cui ‘Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato. 2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data. 3 . I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento’] ed es sendo pacifico che aveva diritto alla pensione di anzianità di cui alla cd prima salvaguardia ex art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, ‘per come peraltro espressamente risultante dalla comunicazione di liquidazione del trattamento pensionistico del 30.3.2015’.
Il motivo è strutturato quale violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1084/1971 come sostituito nel 1987 ed autenticamente interpretato nel 1988: di fatto RAGIONE_SOCIALE sostiene che al 31 dicembre 2011 lo COGNOME aveva cessato il rapporto di RAGIONE_SOCIALE (secondo il dictum RAGIONE_SOCIALE‘art. 16) e non era pacifico che a quella data avesse maturato il diritto alla pensione di anzianità secondo le norme
vigenti sull’AGO, con la conseguenza che sarebbe stato violato il disposto del n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. citato.
Il motivo è inammissibile: RAGIONE_SOCIALE sostiene che al 31.12.2011, data considerata come cessazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE, lo COGNOME non aveva maturato i requisiti di età e di contribuzione di cui all’art. 16 cit. ma non si confronta appieno con il decisum e non esplicita perché il ricorrente non avesse diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti sull’Ago.
La Corte ha preso le mosse dalla premessa che, dal 2008 al 2013, il ricorrente era stato collocato in mobilità cd lunga e, per tutto il periodo, aveva continuato i versamenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sebbene ormai gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE O.
Infatti, a seguito RAGIONE_SOCIALEe operazioni di separazione societaria imposte dalla legge, i versamenti erano continuati ex art. 38, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002, in forza del quale ‘ I lavoratori iscritti al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto RAGIONE_SOCIALEe operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all’atto RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del RAGIONE_SOCIALE stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od RAGIONE_SOCIALE, nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel RAGIONE_SOCIALE, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sociali,
emanato di concerto con il Ministro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato ‘ .
Lo COGNOME aveva così maturato in totale 31 anni e 11 mesi di versamenti: vi era però un ‘vuoto’ di tre mesi, per il ‘mancato versamento del bollettino del primo trimestre 2012, da addebitare esclusivamente alla banca, cui [lo COGNOME] aveva delegato i pagamenti’.
In sede amministrativa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva motivato il provvedimento di reiezione proprio facendo leva sulla interruzione dei versamenti al fondo, interruzione che, secondo l’Istituto, doveva essere intesa come manifestazione di volontà di non avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di godere del trattamento RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di tale pacifica premessa e riportate le norme regolatrici, la Corte ha cristallizzato al 31 dicembre 2011 i versamenti al RAGIONE_SOCIALE che considera rilevanti al fine del quantum del diritto, ribadendo, però, che detti versamenti non sono terminati a quella data ma sono, invece, proseguiti sino al 2013, con l’interruzione di un solo trimestre.
Tanto che, afferma consequenzialmente e correttamente, non sussisteva ‘alcuna intellegibile ragione per cui l’interruzione dei versamenti al fondo RAGIONE_SOCIALE in epoca anteriore alla maturazione del diritto al collocamento in quiescenza dovesse essere intesa quale rinuncia alla facoltà di avvalersi dei contributi integrativi’.
Tale parte motiva, non interessata dal motivo di censura, è conforme ai principi più volte espressi da questa Corte, come, ex multis , Cass. n. 26055/2023, n. 3575/2022, n. 29398/2022, per cui «la perentorietà del termine per effettuare i versamenti non incide sulla facoltà di proseguire volontariamente i versamenti per il periodo successivo, fino al momento RAGIONE_SOCIALEa
maturazione RAGIONE_SOCIALEa pensione, incidendo al più solo sul versamento del trimestre in questione», aggiungendo, soprattutto che, contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, «la prestazione integrativa resta condizionata solo al completamento dei versamenti per il periodo minimo complessivo richiesto» (indiscutibilmente sussistente nel caso di specie).
Pertanto, prosegue la Corte, utilizzando anche solo i contributi versati al RAGIONE_SOCIALE alla data del 31 dicembre 2011, il sig. COGNOME vantava ben 31 anni di versamenti.
Era inoltre presupposto ‘pacifico e non contestato’ che avesse diritto alla pensione di anzianità di cui alla cd prima salvaguardia ex art. 24, comma 14, del d.l. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, circostanza che i Giudici territoriali hanno ricavato altresì dall’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa documentazione in atti, scrivendo, infatti, che ciò era ‘espressamente risultante dalla comunicazione di liquidazione del trattamento pensionistico del 30.3.2015’ di tal chè il 15 aprile 2014 l’Ufficio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Crotone aveva comunicato la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori salvaguardati (pag. 4 sent.).
Di conseguenza, la Corte ha accolto la domanda, precisando che ciò avveniva ‘con riferimento a tutti i contributi versati al fondo RAGIONE_SOCIALE fino alla data suindicata’.
Con tale motivazione la censura RAGIONE_SOCIALE‘Istituto non si confronta appieno perché, a fronte RAGIONE_SOCIALEe complessive argomentazioni sopra riportate, si limita all’affermazione generica che, ‘alla data di cessazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE (31.12.2011)’ (che, si è visto, non essere tale), lo COGNOME non aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di illegittimità del ricorso, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE’11 giugno