Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4537 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4537 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18046-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/2024 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/02/2024 R.G.N. 144/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del giorno 12.2.2024 n. 22, la Corte d’appello di Perugia rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva accolto l’opposizione avverso la comunicazione di debito e conseguente avviso di addebito proposta da NOME COGNOME, volta a chiedere che fosse accertata l’insussistenza del suo obbligo di versare contributi alla gestione artigiani presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in rapporto ai redditi derivanti dalla partecipazione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il 2015 di cui deteneva la quota del 50%, paritaria rispetto al coniuge.
Il tribunale accoglieva i procedimenti riuniti (l’uno avverso la comunicazione di debito e l’altro verso l’avviso di addebito) ritenendo che non fossero computabili tra i redditi d’impresa dell’assicurata, i redditi dichiarati dalla società a responsabilit à limitata ai fini fiscali, i cui utili non fossero stati distribuiti ai soci, come era avvenuto nel caso di specie.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che non sussistesse l’obbligo contributivo per l’iscritto a una gestione commercianti, in ragione della sua partecipazione, nell’anno di riferimento, a una società di capitali, per la quota di utili di partecipazione a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non distribuiti, trattandosi di reddito da capitale investito al solo scopo di ricavarne un utile, mentre erano dovuti i contributi per il solo svolgimento di attività lavorativa.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di
conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e dell’art. 81 del DPR n. 917/86 e dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso p ercepiti nel corso dell’anno di riferimento e, quindi, anche di quelli derivanti dalla partecipazione agli utili non distribuiti dalla medesima società, nella quale egli svolgeva attività lavorativa
L’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità alla contribuzione c.d. a percentuale degli utili non distribuiti dalla medesima società di capitali per la quale la parte privata già versa la contribuzione c.d. fissa alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE artigiani presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, si controverte se gli utili non distribuiti dalla società di capitali siano qualificabili o meno come redditi d’impresa «denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quali i contributi si riferiscono».
La questione è di particolare rilevanza ex art.375 comma primo cod. proc. civ., sia per la natura seriale del contenzioso, sia perché fondata su una interpretazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992 che chiama in causa non solo il criterio della interpretazione letterale, ma anche gli altri canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi.
Deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 375 comma primo cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME