Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7266 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35107/2019 R.G. proposto da:
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l a sede dell’Ufficio legale dell’Istituto e rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 399/2019 depositata il 13/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Forlì, che aveva accolto la opposizione proposta da NOME COGNOME
avverso l’avviso di addebito notificato dall’INPS per il recupero della maggiore contribuzione dovuta alla gestione commercianti nell’anno 2011, calcolata dall’ente anche sul reddito derivante dalla sua partecipazione a società di capitali (srl).
2.La Corte territoriale osservava che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 354/2001, aveva distinto la posizione del socio di società di persone, per il quale il reddito prodotto dalla società è imputato soggettivamente ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili (art. 5 d.P.R. n. 917/1986) -sicché il reddito della società è reddito personale del socio -da quella del socio di società di capitali, per il quale è la società ad essere soggetta all’imposta sul reddito ed il socio riceve utili che costituiscono redditi da capitale.
3.Su tale premessa, riteneva che l’articolo 3 bis del d.l. n. 348/1992 -in forza del quale i contributi sono calcolati non solo sul reddito dell’attività che ha dato luogo all’iscrizione ma sulla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF -si riferisse soltanto al socio di società di persone. bis citato e si applicava il presupposto impositivo generale di cui all’articolo lavorativa
Per il socio di società di capitali non rilevava la norma dell’articolo 3 1, comma 202, l. n. 662/1996 (svolgimento di attività personale abituale e prevalente nella società).
4.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo di censura. Ha resistito con controricorso NOME COGNOME che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso, con il quale l’INPS ha denunciatoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. -la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis della legge 14 novembre 1992 n. 438, che ha convertito con modificazioni il d.l. 19 settembre 1992 n. 384 ed, in connessione con questo, della legge 2 agosto 1990 n. 233, è infondato.
2.La questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene al se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare il
proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, compresi quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa.
3.Si tratta di questione sulla quale si è formata una giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass. 25 novembre 2024 n. 30316; Cass. 19 agosto 2024 n. 22091; Cass. 19 gennaio 2021 n. 805; Cass. 14 settembre 2020 n. 19001; Cass. 7 settembre 2020 n. 18594; Cass. 26 settembre 2019 n. 24096 e 24097; Cass. n. 21540 del 2019).
4.Nelle pronunce sopra richiamate è stato rilevato che il d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis , convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che, a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla l. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono; con la nuova disposizione rileva la totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione di cui alla legge n. 233 del 1990, art. 1.
5.Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il citato D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi di impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post-riforma del 2004), sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale mentre l’art. 44, lett. e) (nel testo post- riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).
6.Poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi di impresa, così come definiti dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, questi ultimi non concorrono a costituire la base
imponibile ai fini contributivi. Sono stati poi messi in evidenza il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 354 del 2001.
7.In definitiva, va riaffermato che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986).
8.Poiché nella specie è incontroverso che i redditi in contestazione siano derivati da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, si deve escludere che essi debbano essere computati nella base imponibile contributiva.
9.Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
10.Le spese si compensano tra le parti, in quanto l’orientamento di questa Corte qui ribadito si è formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
11.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13, comma 1 bis , del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 16 gennaio 2025