Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28626 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 28626  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
Oggetto
Contributi gestione separata
R.G.N.  NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/09/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 7914-2023 proposto da: dall’avvocato
COGNOME NOME, rappresentato e difeso NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  suo  Presidente  e  legale  rappresentante  pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1093/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 29/09/2022 R.G.N. 871/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO che
Con sentenza n. 871 del 29 settembre 2022, la Corte d’appello di Catania ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la decisione del locale Tribunale che, con riguardo all’opposizione avanzata avverso l’avviso di addebito con il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il pagamento di contributi ed accessori da versare alla gestione separata in relazione all’attività libero -professionale espletata per l’anno di imposta 2009, aveva annullato l’avviso opposto, dichiarato la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente nella gestione separata, rigettando l’eccezione di prescrizione del credito vantato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e condannato il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei contributi per l’anno 2009.
Per  la  cassazione  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  propone  ricorso  assistito  da memoria NOME COGNOME, affidandolo a due motivi.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO che
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2935 e 2697 L. n. 335/95 nonché degli artt. 55 RDL n. 182/95, 17 DPR n. 435/2001 e 1 DPCM 10 giugno 2010.
 Lamenta il  ricorrente,  con  il  secondo  motivo,  la  violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 136 Cost. dell’art. 30 L. n. 87/53, 18 comma 12 D.L. n. 98/2011, 336 c.p.c..
Il primo motivo è infondato.
3.1. Va qui ribadito che la prescrizione decorre ‘dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (cfr. Cass. n. 10273 del 2021 e in senso conforme, anche Cass. n. 17970 del 2022 al punto 14).
3.2. Occorre rilevare infatti che, per quanto il debito contributivo sorga sulla base RAGIONE_SOCIALE produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. I contributi obbligatori si prescrivono ‘dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati’. I termini di versamento dei contributi sono definiti d all’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: ‘i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi’. Quanto a tali ultimi termini, l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e
contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997, che ne tipizza il contenuto. Esso concorre ad attuare e a integrare le previsioni del menzionato decreto legislativo, talché le due fonti appaiono inscindibilmente connesse: al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (cfr. Cass. n. 17970 del 2022, cit., punto 18 e più di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass. n. 24047 del 2022, punto 23, e Cass. n. 22336 del 2022, n. 21816 del 2022 e n. 32683 del 2022).
3.3. Si è chiarito che «Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. A favore di tale interpretazione milita l’u nivoco dettato letterale, che contraddice lettura riduttiva. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a ‘coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione’ (cfr. Cass. n. 10273 del 2021 cit.). 5.5. Pertanto, ‘ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi’ (Cass. n. 24668 del 2022 e
nello stesso senso, fra le molte, Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022 e Cass. n. 22336 del 2022 tutte già richiamate in Cass n. 32683 del 2022).
3.4. Nel caso in esame, viene in considerazione il d.P.C.m. 10 giugno  2010,  che  ha  differito  al  6  luglio  2011,  senza  alcuna maggiorazione,  il  termine  per  effettuare  il  pagamento  dei contributi per il 2009 (cfr in termini Cass. n. 35083 del 2022 e Cass. n. 37250 del 2022 oltre che Cass. n. 25500 del 2023).
Con  riferimento  ai  contributi  dovuti  per  l’anno  2010,  seppur relativamente  alla  posizione  degli  avvocati,  questa  Corte  ha applicato, in molteplici occasioni, i principi in esame (da ultimo, Cass.n. 6371 del 2023 punto 15 del ‘Considerato’) e ha ribadito la  portata  generale  del  differimento  disposto  dal  d.P.C.m.  12 maggio 2011 (Cass. n. 2017 del 2023 punto 9 del ‘Considerato’), nell’attuazione delle previsioni RAGIONE_SOCIALE fonte primaria.
3.5. Pertanto, a fronte d’un dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione che decorre dal 6 luglio 2010, è tempestiva la richiesta di pagamento che risale al 30 giugno 2015, prima del compimento del quinquennio previsto dalla legge per l’estinzione del credito contributivo.
 Con  riferimento  al  secondo  profilo  affrontato  nel  secondo motivo di ricorso,  esso  è  fondato  limitatamente  allo  specifico punto  RAGIONE_SOCIALE  applicabilità  del  trattamento  sanzionatorio  per l’omesso versamento contributivo.
In effetti, con sentenza n. 55 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  convertito,  con  modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che  gli ingegneri  ed  architetti non  iscritti alla  cosiddetta
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 RAGIONE_SOCIALE legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di RAGIONE_SOCIALE per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Invero, come di recente osservato da questa Corte con riguardo agli avvocati in ord. n. 13171/2025, sgombrato il campo dalla questione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, si deve osservare che, nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, con la sentenza n.104 del 20 22, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale RAGIONE_SOCIALE), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».
Con riguardo anche alla gestione separata degli ingegneri ed architetti, deve ritenersi che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, co.12, del decreto -legge 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15/7/2011, n. 111,  un  precetto  normativo  già  desumibile  dalla  disposizione
interpretata dell’art.2, co.26, RAGIONE_SOCIALE L. n.335 del 1995, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale.
Per effetto RAGIONE_SOCIALE declaratoria d’illegittimità costituzionale, la disciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, in cui si controverte su una annualità (2010) antecedente alla legge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass. n.17970/22). Né (come osservato nella recente ord. n. 10892 del 2025), si frappone il limite dei rapporti esauriti, indiscutibili per effetto del formarsi del giudicato e dunque idonei a precludere quell’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE pronuncia di accoglimento che rappresenta caposaldo del sistema di giustizia costituzionale e ne salvaguarda l’effettività. La contestazione radicale del debito contributivo impedisce il formarsi del giudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controverso (Cass., sez. lav., 1/8/2024, n.21685, punto 7 delle Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione) anche con riferimento al profilo più circoscritto delle sanzioni applicabili e alle relative statuizioni, legate a quelle specificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità (Cass., sez. lav., 4/9/2023, n.25653, punto 20 del Considerato). Pertanto, nel presente giudizio, l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE norma dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 136, primo comma, Cost.) è coerente con i princìpi generali che presiedono alla funzione giurisdizionale di legittimità e la vincolano alle censure e spresse con i motivi di ricorso e all’osservanza del divieto di reformatio in peius ( Cass., sez. lav., 24/6/2022, n. 20446), così impedendo che, RAGIONE_SOCIALE pronuncia di accoglimento, possa giovarsi quella parte che non abbia messo ritualmente in discussione il rapporto sostanziale su cui tale pronuncia incide.
4.1. Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazioni sanzionatorie dell’obbligo contributivo, devono essere accolte le censure del ricorrente.
La sentenza d’appello è cassata, dunque, per quanto di ragione; e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa  può  essere  decisa  nel  merito,  dichiarando  che  nulla  è dovuto per sanzioni civili sui contributi attinenti all’anno 2009.
4.2. La complessità delle questioni dibattute, che solo in epoca recente,  con  la  pronuncia  RAGIONE_SOCIALE  Corte  costituzionale,  hanno trovato  un  assetto  definitivo,  induce  a  compensare  le  spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  secondo  motivo  di  ricorso  per  quanto  di ragione;  cassa  la  sentenza  impugnata  nella  parte  relativa all’applicazione delle sanzioni e, decidendo nel merito, dichiara che  nulla  è  dovuto  per  sanzioni  irrogate  per  l’anno  2009. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 25 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME