Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33892 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 33892 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 20179-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
Oggetto
R.G.N. 20179/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1980/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 1211/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME
R.G. 20179/19
Svolgimento del processo
Con sentenza del giorno 4.2.2019 n. 1980, la Corte d’appello di Milano, respingeva il gravame proposto da COGNOME NOME, avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda proposta da quest’ultimo, praticante non abilitato alla professione forense, di accertamento negativo avverso la pretesa dell’Inps, di pagamento dei contributi asseritamente dovuti alla Gestione Separata pe r l’anno 2009, nella misura di € 1.807,34, oltre ad € 1.357,45 per sanzioni.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva che il termine di prescrizione quinquennale dei contributi per l’anno in contestazione dovesse decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2009 e ciò perché l’Altamura era stato iscritto d’ufficio alla Gestione Separata, proprio sulla base della verifica formale della dichiarazione dei redditi per l’anno 2009, presentata dall’interessato il 20.9.2010 e nella quale erano stati indicati redditi derivanti da attività professionale, nella misura di € 7.688,00, senza che fosse compilato l’apposito quadro
destinato all’esposizione dell’importo dei contributi dovuti alla Gestione Separata, il cd. quadro RR: ad avviso della Corte d’appello l’Istituto previdenziale non avrebbe potuto conoscere l’esistenza del reddito presupposto della contribuzione, al fine di poter esercitare i propri diritti, prima della presentazione della dichiarazione per il 2009, non essendo a conoscenza dello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo da parte dell’appellante. Tale circostanza, ad avviso della Corte d’appello, non cos tituiva impedimento di fatto all’esercizio del diritto, ma ignoranza dei presupposti dell’obbligazione contributiva, con la conseguenza che la prescrizione non poteva decorrere prima che l’Inps potesse esercitare concretamente il diritto. Infine, ad avviso della Corte del merito sussisteva l’obbligo di iscrizione, essendo pacifico il carattere residuale della gestione separata, di cui all’art. 2 comma 25 lett. d) della legge n. 335/95, perché l’importo di € 7.688,00 era provento derivante da attività di lav oro autonomo, in mancanza dei requisiti per l’iscrizione alla cassa professionale, con la relativa contribuzione obbligatoria. Avverso tale sentenza, Altamura Giuseppe ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso.
Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 41 commi 1 e 11 della legge n. 247/12 (sulla professione forense) e degli artt. 3, 5, e 6 del regolamento per lo svolgimento della prativa forense, approvato dall’Unione Lombarda degli Ordini Forensi in data
3.12.2009; dell’art. 40 n. 4 del Codice deontologico forense (G.U. n. 241 del 16.2.14), dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95 e dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, conv. in L. n. 111/11, dell’art. 53 del DPR n. 917/86, dell’art. 2222 c.c. e dell’ar t. 2231 c.c., degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che i versamenti effettuati al ricorrente nel 2009, durante il praticantato, dovessero considerarsi reddito da lavoro autonomo con esercizio abituale della professione ed inoltre, aveva ritenuto che siccome il tirocinio era stato precedente alla iscrizione all’Ordine professionale forense, ciò avrebbe determinato, per il principio di residualità, l’assoggettamento dei relativi importi all’onere contributivo previdenziale, di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2943 c.c. e dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335/95 e dell’art. 17 e 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 23 n. 2 lett. e) del DPR n. 600/73, degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ri gettato l’eccezione di prescrizione, sostenendo che il decorso del termine quinquennale, in riferimento all’anno 2009, decorreva dalla data di presentazione della denuncia fiscale (20.9.10), con conseguente efficacia interruttiva dell’intimazione dell’Inp s del 29.6.15, mentre invece la decorrenza doveva essere fissata entro il 31 dicembre del medesimo anno 2009, atteso le denunce mensili relative alle operate ritenute d’acconto
(mediante mod. F24), effettuate dallo studio legale presso il quale il ricorrente aveva svolto nel 2009 la pratica forense, così che l’Inps era venuto a conoscenza immediatamente nel 2009 della percezione degli importi soggetti a imposizione contributiva.
Il primo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 da luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. Cass. n. 3799/19, paragrafo 34 della parte motiva), in quanto, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne voglia predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, cit., ne ha comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata (cfr. Cass. n. 19834/22, paragrafo 6, in motivazione).
Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.
Va rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai
titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273/21) .
Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit, in motivazione).
Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi per l’anno 2009 al 6.7.10, sulla base del D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 , la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 29.6.15 (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non prescritto.
Tuttavia, in riferimento alle sanzioni, il motivo va parzialmente accolto, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/22, che ha ritenuto non dovute le sanzioni, per le annualità di iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata (per gli avvoca ti iscritti all’Albo professionale, ma non alla Cassa di previdenza forense), precedenti all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 18 comma 12 del D.L. n. 98/11 convertito con la legge n. 111/11, che aveva chiarito l’esistenza dell’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata dei professionisti che pur non iscritti alla Cassa d’appartenenza, avevano svolta con abitualità l’esercizio della professione.
Infatti, come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 17970/22), sull’apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d’ufficio alla Gestione separata, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l’affidamento dell’avvocato con reddito (o volume d’affari) sottosoglia, prima dell’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1). Nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l’esigenza di tutela dell’affidamento scusabile, ossia con l’esclusione della possibilità per l’ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di
iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che – ha osservato ancora Cass.17970/22 – in base all’art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all’anno 2008 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte della ricorrente incidentale.
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata solo in relazione al profilo delle sanzioni e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando parte ricorrente non tenuta a corrispondere all’INPS le sanzioni in relazione ai contributi oggetto di causa.
Le spese dell’intero processo vanno compensate in ragione della sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale cui la presente pronuncia ha dato attuazione.
In considerazione dell’esito del giudizio, invece, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, solo in riferimento al profilo delle sanzioni.
Cassa, in parte qua, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara parte ricorrente non tenuta a corrispondere all’INPS le sanzioni relativamente al periodo contributivo oggetto di causa.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.24