Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29761 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13700-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale -nonchè contro
Oggetto
Contributi gestione RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 13700/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– intimata – avverso la sentenza n. 1118/2019 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 540/2018; udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
19/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 5.11.2019, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’AVV_NOTAIO tenuta a corrispondere alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i contributi previdenziali sui redditi pe rcepiti nell’anno 2009, gravandoli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per omissione contributiva nei limiti di cui all’art. 116, comma 8, lett, a) , l. n. 388/2000;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che l’AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su due motivi, parimenti poi illustrato con memoria;
che l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8, lett. a) e b) , l. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto applicabili in specie le più lievi sanzioni per l’omissione contributiva, ancorché la professionista avesse omesso di comunicare entro i termini di legge i dati rilevanti ai fini del computo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbl igazione contributiva;
che, con il primo motivo del ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 25-26, l. n. 335/1995, e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte territoriale ritenuto l’obbligatorietà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche del praticante avvocato;
che, con il secondo motivo del ricorso incidentale, si lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il debito per contributi non fosse prescritto;
che, con riguardo al l’unico motivo del ricorso principale, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver ripercorso i principi di diritto elaborati da questa Corte in ordine all’interpretazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8, l. n. 335/1995, e specialmente ricordato che l’intenzione spe cifica di non versare i contributi, che connota la fattispecie RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘evasione, deve ritenersi presunta in caso di omessa denuncia, salva la prova a carico del contribuente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa propria buona fede (cfr. pagg. 7-8 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, dove il riferimento a Cass. nn. 28966 del 2011, 10509 del 2012 e 17119 del 2015), hanno espressamente affermato di ritenere in specie ‘raggiunta la prova RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa buona fede’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente e ricorrente incidentale, desumendola dall’avvenuta denuncia dei redditi relativi all’anno 2009 e dal precorso ‘contrasto giurisprudenziale’ in ordine alla sussistenza
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, risolto da un ‘intervento interpretativo del legislatore’ (cfr. pagg. 8 -9 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); che, tanto premesso, risulta evidente che la censura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ad onta del riferimento ad una pretesa violazione di legge, mira piuttosto a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto sul punto dai giudici di merito in ordine alla sussistenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa condizione controricorrente, soggettiva di buona fede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘odierna rivelandosi pertanto inammissibile;
che l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, atteso che, trattandosi di processo iniziato dopo l’entrata in vigore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa novella apportata all’art. 327, comma 1°, c.p.c., dall’art. 46, com ma 17, l. n. 69/2009, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza (5.11.2019), ossia entro il 5.5.2020, mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente incidentale solo in data 30.6.2020;
che non rileva in contrario che il ricorso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2°, c.p.c., ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, costituendo anzi tale tempestività ‘interna’ il presupposto s tesso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine ‘esterno’ di impugnazione (così Cass. n. 3419 del 2004 e, da ult., Cass. n. 17707 del 2021);
che le anzidette conclusioni non possono essere revocate in dubbio in conseguenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 104 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per
mancato raggiungimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22, l. n. 576/1980, e per ciò tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ente previden ziale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; che, al riguardo, dev’essere ribadito che la previsione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest’ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa decisione, deve essere raccordata con i principi generali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento in materia di impugnazioni, e, in particolare, con quello secondo cui la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata attraverso l’individuazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse, di talché, essendo i poteri del giudice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione determinati con riferimento all’impugnazione (tempestiva) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe parti, la mancata impugnazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa parte che potrebbe giovarsi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità impedisce che il ius superveniens costituito dalla sentenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale possa operare in danno RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peius di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c. (così Cass. n. 20446 del 2022);
che, essendo state le ragioni del controricorso costantemente disattese da questa Corte di legittimità (cfr., fra le numerosissime, Cass. nn. 32167 del 2018 e 10273 del 2021), le spese del giudizio di legittimità vanno senz’altro compensate tra le parti, in considerazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa virtuale soccombenza reciproca;
che, in considerazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa conseguente declaratoria d’inefficacia
del ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso va dichiarata solo a carico del ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2°, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass. n. 1343 del 2019);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.9.2024.