Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6126 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6126 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10171-2025 proposto da;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ODONTOIATRI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 153/2025 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/03/2025 R.G.N. 753/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 12/02/2026 CC
Fatti di causa:
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE esponevano: di essere società di gestione di varie strutture di ricovero e cura dislocate nel territorio della Regione Emila Romagna, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale; che la RAGIONE_SOCIALE aveva loro richiesto di versare il contributo ex art. 1, co. 39 L. n. 243/2004 in relazione alle prestazioni riconducibili ai PACC, percorsi ambulatoriali complessi e coordinati, tra cui le prestazioni di chirurgia ambulatoriale ‘H’ erogate in detta regione; che la pretesa contributiva era illegittima, perché le menzionate prestazioni non avevano natura specialistica, ma ospedaliera e, pertanto, non erano assoggettate alla contribuzione in favore della RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Le società ricorrenti concludevano chiedendo, per quanto in questa sede ancora rileva: accertare che le prestazioni riconducibili ai c.d. PACC, tra cui le prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale H erogate nella Regione Emilia-Romagna, non costituiscono ‘prestazioni specialistiche’ ai sensi dell’art. 1, comma 39, della L. n. 243/2004 e non sono, pertanto, soggette all’obbligo contributivo ivi previsto; e per l’effetto accertare che non sono dovuti su di esse i contributi ex art. 1, comma 39, della L. n. 243/2004 da versare a favore dell’RAGIONE_SOCIALE in relazione al fatturato attinente ai c.d. PACC, tra cui le prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale H, erogate dalle strutture gestite dalle ricorrenti.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
1.3. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda con la sentenza n. 1078/2024 depositata in data 19/02/2024.
Avverso detta sentenza proponevano appello le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 153/2025 depositata in data 11/03/2025 la Corte di A ppello di Roma, sezione lavoro, ha respinto l’appello. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, RAGIONE_SOCIALE, anche quale società incorporante RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE è costituita in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto
dell’imp ugnazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/02/2026.
Ragioni della decisione :
Con il primo motivo di ricorso si deduce « error in iudicando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. violazione dell’art. 111, comma sesto, cost. e violazione dell’art. 132 c.p.c.».
1.1. In ragione di detto strumento di impugnazione le società ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata abbia dichiarato infondato il ricorso in appello richiamando una serie di precedenti della Corte di cassazione che non sarebbero conferenti rispet to alla fattispecie all’origine della controversia; tanto perché gli arresti citati non riguardavano il contributo di cui all’art. 1, comma 39, della legge 243/2004 in relazione a prestazioni riconducibili ai cc.dd. PACC (percorsi ambulatoriali complessi e coordinati) ovvero alle prestazioni di c.d. chirurgia ambulatoriale H individuate dalla lettera H nella disciplina di settore della Regione Emilia Romagna, sicchè la sentenza impugnata non avrebbe richiamato a proposito precedenti confermi, bensì pronunce emesse dalla Corte di cassazione su diversi presupposti. La giurisprudenza di legittimità citata dalla
Corte di Appello non si attaglierebbe, secondo il ricorso, alla soluzione della controversia in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dei PACC perché queste sarebbero assimilabili non a prestazioni specialistiche ma piuttosto a prestazioni chirurgiche rese in regime di ricovero tradizionale e sarebbero dunque prestazioni di natura ospedaliera.
1.2. Il motivo è infondato. Si deduce un errore del percorso logico seguito dalla sentenza impugnata tale da determinare violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. violazione dell’art. 111, comma sesto, cost. e violazione dell’art. 132 c.p.c. e, per questa via, la nullità della sentenza della corte di appello.
1.3. La sentenza impugnata, osserva in contrario il Collegio, reca una motivazione graficamente esistente, legata ai motivi di appello, esauriente nel trattare le questioni poste e che enuncia i principi di diritto ritenuti risolutivi delle questioni sollevate.
1.4. La motivazione della sentenza assicura ampiamente il minimo costituzionale dovuto e non si ravvisa nullità, risolvendosi le doglianze mosse in una critica al ragionamento giuridico condotto dalla Corte di Appello, in altre parole in una censura di violazione o falsa applicazione di legge che più propriamente è trattata nel secondo motivo di ricorso del quale si dirà di seguito.
1.5. La motivazione della sentenza conduce un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, e non si risolve in una acritica adesione ai precedenti della giurisprudenza di legittimità richiamati. Per questa via la sentenza rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 06/07/2022, n. 21443).
1.6. Si consideri, poi, quanto ai ristretti limiti in cui è deducibile il vizio di motivazione che: in seguito alla riformulazione
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. (Cass. 25/09/2018, n. 22598).
1.7. Per le ragioni esposte il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce error in iudicando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 39, della legge 243/2004, violazione della Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna del 27/07/2011, n. 1108. Si deduce che la sentenza impugnata, pur avendo individuato il punto nodale della controversia e cioè «verificare se nella base imponibile contributiva ex art. 1, co. 39 della L. n. 243/2004 rientri o meno il fatturato corrispondente alle prestazioni erogate con i PACC e, in specie, quelle di chirurgia ambulatoriale H» avrebbe poi errato nel risolvere la questione e cioè avrebbe male interpretato i precedenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo il motivo di ricorso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia determinano che il contributo di cui all’art. 1, comma
39, della legge 243/2004 può essere richiesto e applicato sul fatturato relativo alle prestazioni specialistiche e solo a queste intese come quelle prestazioni neutrali rispetto al contesto organizzativo in cui vengono rese e dunque remunerate in base a tariffe che coprono i soli costi della prestazione specialistica ambulatoriale e non ulteriori voci di costo. Non potrebbe, secondo il ricorso, interpretarsi in senso ampio e inclusivo la dizione ‘prestazione specialistica’ indicata dalla disposizione di cu i all’art. 1, comma 39, essa deve, al contrario, ritenersi riferita solo ed esclusivamente a quelle prestazioni che possono essere rese da un professionista a prescindere da uno specifico contesto organizzativo aziendale. Rettamente interpretata la disposizione invocata porterebbe ad escludere dal novero delle prestazioni soggette al contributo le prestazioni ospedaliere, rese in ambiente ospedaliero e le prestazioni rese quali le prestazioni H rese in regime di chirurgia ambulatoriale sarebbero solo una diversa forma di prestazione resa in ambiente ospedaliero e non prestazioni specialistiche sottoposte al regime di cui all’art. 1, comma 39, della legge citata. La Corte di Appello sarebbe poi incorsa in una inversione logica nella parte in cui avrebbe desun to l’applicabilità del contributo alle PACC a partire dal modo in cui il contributo è calcolato e cioè dal calcolo solo sulla quota della prestazione del medico detraendo i costi della struttura ed escludendo per questa via trattarsi di prestazioni ospedaliere sottratte al contributo. In definitiva quelle di cui ai PACC non sarebbero prestazioni specialistiche ma prestazioni mediche ospedaliere. 2.1. Il motivo è infondato. Quelle oggetto della controversia, per come descritte nel ricorso, sono a tutti gli effetti prestazioni specialistiche rese da medici nei confronti di società private che operano in regime di accreditamento con il SSN.
2.2. La consolidata giurisprudenza di questa Corte individua nella circostanza che la prestazione sia di carattere specialistico medico, che sia resa in forma libero professionale e che sia resa nei confronti di soggetti operanti in regime di accreditamento con il SSN le condizioni necessarie e sufficienti a riconoscere come dovuto il contributo di cui all’art. 1, comma 39, c.p.c..
2.3. Non vi sono margini per escludere dal novero delle prestazioni soggette al contributo dette prestazioni sul presupposto che esse sarebbero ospedaliere e non specialistiche. Si tratta di prestazioni specialistiche che sono sottoposte al contributo per le loro caratteristiche intrinseche e a prescindere se siano rese in ambiente ambulatoriale ovvero ospedaliero.
2.4. Le prestazioni specialistiche rese da medici e odontoiatri che operano in quali liberi professionisti in strutture accreditate con il SSN sono assoggettabili al contributo di cui all’art. 1, comma 39, secondo quanto chiarito da questa Corte nella pronuncia Cass. 04/02/2021, n. 2669.
2.5. La sentenza, nell’esprimere un orientamento costante di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, afferma: «28.questa Corte, con i precedenti già richiamati, ha anche escluso asseriti elementi di incongruenza dati dal fatto che il prelievo del 2 per cento grava su un soggetto – le società accreditate -terzo rispetto a quello che beneficerà dei trattamenti assistenziali e previdenziali cui il contributo è funzionale, oltre che ogni contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 38 e 53 Cost., per gravare l’imposizione della contribuzione non già sul reddito prodotto dall’attività del professionista, bensì sul fatturato della società, che è invece il prodotto dei vari fattori produttivi (capitale, beni, professionalità) organizzati dall’imprenditore, valorizzando la previsione dell’art. 1, comma 39, in funzione di riequilibrio del
sistema, in presenza delle medesime prestazioni, egualmente remunerate sulla base dei tariffari nazionali (o regionali), sia che per l’erogazione delle stesse partecipino le medesime figure professionali e si adoperino le stesse tipologie di apparecchiature e macchinari, sia che esse vengano rese nell’ambito della struttura pubblica, sia che vengano rese dal singolo medico accreditato ad personam sia, infine, che vengano rese da un’associazione di professionisti o società di persone o di capitali, che si avvalgono dell’opera dei professionisti medici o odontoiatri».
2.6. Tanto è dato anche evincere da Cass. 01/03/2022, n. 6636 e, in via generale e originaria, da Cass. 31/05/2016, n. 11254 che ricostruiscono il sistema normativo e propongono la medesima interpretazione circa le prestazioni specialistiche sottoposte al contributo.
2.7. È la natura della prestazione, specialistica e libero professionale, che determina la sottoponibilità al contributo e non l’ambiente in cui essa è resa, esso può essere differentemente modulato e anche ospedaliero (day hospital, PACC) ma questo non è elemento di discrimine ed è già considerato dal sistema nella misura in cui dispone che il contributo sia calcolato solo sul 2% del fatturato riconducibile alla prestazione medico specialistica con detrazione di tutti i costi di sistema e di struttura.
2.8. La sentenza della Corte di appello ha fatto puntuale applicazione di detti principi e, anche sotto questo profilo, va esente da censure.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce error in iudicando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione degli artt. 1322 e 1372 c.c. . la sentenza impugnata avrebbe errato nel trarre conferma delle tesi seguite dalla motivazione dal protocollo del 21/07/2022 firmato da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che
avrebbe rivisto le percentuali di abbattimento in relazione alle prestazioni svolte in forma di PACC. La sentenza impugnata avrebbe errato in diritto perché tale protocollo, non sottoscritto dalle società ricorrenti era da considerarsi res inter alios acta e ad esse non opponibile.
3.1. Il motivo è inammissibile perchè si dirige verso una argomentazione ulteriore e non decisiva rispetto a quella principale. La sentenza si sorregge sulla ragione, già esaminata in sede di delibazione del secondo motivo di ricorso, secondo la quale quelle in discussione sono prestazioni specialistiche rese in regime di autonomia libero professionale e sottoposte al contributo di cui all’art. 1, comma 39.
3.2. Si consideri che in sede di legittimità «le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione» (Cass. 24/01/2025, n. 1770).
Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 12 febbraio 2026.
Il Presidente
(NOME COGNOME)