Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8636 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8636 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3267-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
CONTRIBUTI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 3267/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 558/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 267/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 3267/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 17.7.18 n. 558, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto a contestare l’avviso di addebito che richiedeva il pagamento della somma di € 273.153,26, da versare come contributi RAGIONE_SOCIALE per la gestione ex Enpals. Il medesimo Tribunale aveva ritenuto infondato l’assunto dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale che, sulla base di un verbale ispettivo, era volto a riqualificare come sportiva e non di centro benessere l’attività svolta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai fini del versamento della co ntribuzione all’ex Enpals: difatti, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, i lavoratori autonomi preposti ai corsi della struttura avrebbero operato all’interno di quello che può essere definito un ‘impianto sportivo’, per cui erano da assoggettare alla di sciplina contributiva prevista per i lavoratori dello spettacolo, con la conseguenza che la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto versare i contributi previsti presso la gestione ex Enpals.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, avendo accertato, per un verso, che presso i locali della società vi era assoluta prevalenza dello svolgimento di attività di carattere estetico o di recupero motorio e, per altro verso, che i locali gestiti dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non erano riconducibili alla nozione di impianto sportivo, giacché non ospitavano né
manifestazioni sportive né pubblico in genere, essendovi anche un divieto in proposito espresso dai VV.FF.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 708/47, così come integrato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15.3.2005 n. 17454, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto , per un verso, che la società contribuente non svolgesse attività prettamente sportiva all’interno di un ‘impianto sportivo’ ma fosse invece una società che svolgeva attività di carattere estetico o di recupero motorio e, per altro verso, che i locali gestiti dalla società non fossero riconducibili alla nozione di impianto sportivo poiché non ospitavano né manifestazioni sportive né pubblico in genere.
Il ricorso è fondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte: « Il D.M. 15 marzo 2005, n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” che dunque sono soggetti in via generale all’obbligo
assicurativo presso la gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ora confluita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE » (Cass. n. 41397/21).
Si è osservato che la disposizione dell’articolo 3 del citato D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, ratificato con modificazioni dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, nel prevedere, al n. 21, l’obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli « addetti ad impianti sportivi » ha costituito, come precisato da Cass. n. 11375 del 2020, una estensione della tutela previdenziale rispetto allo stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo, come del resto il legislatore aveva consapevolmente previsto, avendo rimesso (art.3 cit., comma 2) ad un decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l’assicurazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dalla medesima disposizione.
La L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 43,comma 2, ha in seguito sostituito il suddetto art.3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative e su eventuale proposta dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , l’adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati ed ad un ulteriore decreto del Ministro del lavoro la integrazione o ridefinizione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, della distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In forza di detta delega sono da ultimo intervenuti: il DM 15 marzo 2005 n. 17445, che ha realizzato l’adeguamento ricomprendendo nell’ambito della tutela previdenziale , al n. 20, gli « impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi » ; il DM 15 marzo 2005 n. 17454, che ha rimodulato la composizione dei tre gruppi individuati dal d.lgs. n. 181/1997.
Il principio si pone in linea di continuità con quanto in epoca precedente affermato da Cass. n. 4408/82, secondo cui, ai sensi dell’art. 3 del d.l. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, integrato dalle disposizioni emanate con la legge 29 novembre 1952 n. 2388, sono obbligatoriamente iscritti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gli « addetti ad impianti sportivi » , intendendosi per tali tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo .
Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato che gli impianti sportivi debbono essere intesi come strutture all’interno delle quali sia possibile ospitare e svolgere attività di spettacolo, di natura diversa da quelle rivolte a soggetti privati (così in sentenza, alla pagina 3) e che non sono soggette alla disciplina ex RAGIONE_SOCIALE le palestre che svolgono attività estetica e di recupero motorio, che invece devono essere inquadrate nel settore terziario e artigiano (così in sentenza, alla pag.4).
La sopracitata Cass. n. 41397/2021, dopo avere affermato che sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ora confluita presso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, gli impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, ha anche precisato le rigorose condizioni per la eventuale esenzione dall’obbligo contributivo, alla luce dell’art. 67 TUIR lett. m), condizioni il cui onere probatorio grava su chi invoca la esenzione.
La sentenza impugnata, avendo ritenuto che la nozione di impianto sportivo debba essere intesa nel senso della destinazione ad attività di spettacolo, si è discostata dagli anzidetti principi di diritto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa
composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.1.25