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Contributi coadiuvante familiare: quali redditi?

La Corte di Cassazione ha stabilito che la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali di un coadiuvante familiare deve includere la totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli percepiti dal coadiuvante stesso per la partecipazione in altre società. L’imprenditore titolare è l’unico obbligato al versamento verso l’ente previdenziale, ma ha diritto di rivalsa nei confronti del familiare. La sentenza chiarisce un punto cruciale sui contributi coadiuvante familiare, estendendo l’obbligo a tutti i redditi d’impresa percepiti dal nucleo.

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Pubblicato il 17 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Contributi Coadiuvante Familiare: Inclusi Tutti i Redditi d’Impresa

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale in materia di contributi coadiuvante familiare, stabilendo un principio di ampia portata per artigiani e commercianti. La questione centrale riguardava se la base imponibile per il calcolo dei contributi dovesse includere anche i redditi percepiti dal coadiuvante da attività esterne all’impresa familiare, come la partecipazione in un’altra società. La risposta della Corte è stata affermativa, consolidando un orientamento giurisprudenziale preciso.

I Fatti del Caso: Una Controversia sui Contributi Previdenziali

Il caso trae origine da un avviso di addebito notificato dall’Istituto Previdenziale al titolare di un’impresa artigiana. L’ente richiedeva il pagamento di contributi omessi, calcolati non solo sui redditi dell’impresa principale, ma anche su quelli percepiti dalla figlia del titolare, sua coadiuvante.

La particolarità risiedeva nel fatto che i redditi aggiuntivi della figlia non derivavano dall’attività artigiana paterna, bensì dalla sua partecipazione come socia accomandante in un’altra società. L’imprenditore si era opposto alla richiesta, sostenendo di non dover includere nella base imponibile i redditi di un’altra entità giuridica a cui era completamente estraneo.

Mentre il tribunale di primo grado aveva dato ragione all’imprenditore, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, accogliendo la tesi dell’ente previdenziale. La controversia è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Decisione sui contributi coadiuvante familiare

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imprenditore, confermando la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno stabilito che, ai fini del calcolo dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) dovuti da artigiani e commercianti, si deve fare riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF nell’anno di riferimento.

Questo principio, derivante dall’art. 3-bis del D.L. n. 384/92, non ammette distinzioni sulla provenienza dei redditi. Di conseguenza, anche i proventi derivanti dalla partecipazione del coadiuvante familiare in altre società, se qualificati come redditi d’impresa, devono essere sommati per determinare la base imponibile contributiva.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha fondato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Secondo la Suprema Corte, il lavoratore autonomo iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria deve calcolare i contributi sulla totalità dei redditi d’impresa, come definiti dalla disciplina fiscale (art. 55 del d.P.R. n. 917/86).

Questo significa che vanno computati tutti i redditi dichiarati dal titolare e dai suoi coadiuvanti familiari che abbiano natura di reddito d’impresa, inclusi quelli da capitale conseguiti dalla figlia in qualità di socia accomandante. La legge individua nel titolare dell’impresa artigiana l’unico soggetto obbligato al versamento nei confronti dell’ente previdenziale. Questo, tuttavia, non lascia l’imprenditore senza tutele: egli ha il diritto di rivalsa nei confronti dei familiari coadiuvanti per la quota di contributi relativa ai loro redditi personali.

In sintesi, il legislatore ha scelto di unificare la posizione contributiva in capo al titolare dell’impresa, semplificando la riscossione per l’ente, ma bilanciando questo onere con la possibilità per il titolare di recuperare le somme versate per conto di altri.

Le Conclusioni: Implicazioni per Artigiani e Commercianti

Questa ordinanza consolida un principio di fondamentale importanza pratica:

1. Visione Unitaria del Reddito d’Impresa: Ai fini contributivi, l’impresa familiare viene considerata in modo unitario. Tutti i redditi d’impresa percepiti dal titolare e dai suoi coadiuvanti concorrono a formare un’unica base imponibile.
2. Responsabilità del Titolare: L’imprenditore è l’unico responsabile del versamento dei contributi calcolati su questa base imponibile allargata.
3. Diritto di Rivalsa: Per equilibrare l’onere, il titolare può legalmente richiedere al coadiuvante la restituzione della parte di contributi pagata per suo conto.

Gli imprenditori che si avvalgono di coadiuvanti familiari devono quindi prestare la massima attenzione, assicurandosi di dichiarare e includere nel calcolo contributivo tutti i redditi d’impresa percepiti da questi ultimi, anche se provenienti da fonti esterne all’attività principale, per evitare future contestazioni da parte dell’ente previdenziale.

L’imprenditore artigiano deve versare i contributi anche sui redditi che il proprio coadiuvante familiare percepisce da un’altra società?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali include la totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli percepiti dal coadiuvante familiare dalla partecipazione in altre società, come ad esempio in qualità di socio accomandante.

Chi è il soggetto obbligato al pagamento di questi contributi?
L’unico soggetto obbligato al versamento della contribuzione nei confronti dell’ente previdenziale è il titolare dell’impresa artigiana. Tuttavia, la legge gli riconosce il diritto di rivalsa, ovvero la possibilità di chiedere al familiare coadiuvante il rimborso della quota di contributi relativa ai suoi redditi personali.

Il reddito da partecipazione in una società di persone come socio accomandante è considerato reddito d’impresa ai fini contributivi?
Sì. Secondo la sentenza, la base imponibile ricomprende la totalità dei redditi d’impresa prodotti, ivi inclusi i redditi da capitale conseguiti dal coadiuvante in qualità di socio accomandante, poiché rientrano nella definizione fiscale di reddito d’impresa rilevante per la contribuzione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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