Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 22640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14676-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 847/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/12/2019 R.G.N. 779/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto
Contributi professionisti
R.G.N. 14676/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 09/04/2025
PU
uditi gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
udito l’avvocato NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 9.12.2019, la Corte d’appello di Firenze ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso due cartelle esattoriali con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti i contributi minimi per gli anni 2013 e 2014;
che i giudici territoriali, dando continuità ad una propria precedente sentenza precorsa inter partes e relativa ai contributi dovuti per l’anno 2012, hanno ritenuto che mancassero in specie i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, avendo accertato che l’opponente era stato assunto da un’impresa per ricoprire l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico e aveva svolto le mansioni proprie dell’inquadramento rivestito, tipiche della figura del geometra, nell’esclusivo interesse del dato re di lavoro;
che, sotto altro e concorrente profilo, i giudici territoriali hanno inoltre ritenuto che una diversa interpretazione della delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa n. 123/2009, che ha escluso l’obbligo di iscrizione solo allorché lavoratore dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal contratto collettivo ovvero documenti mediante dichiarazione del datore di lavoro che non esercita attività tecnico-professionale riconducibile a quella di geometra, violerebbe il divieto di doppia imposizione contributiva dell’attività unica, già previsto dall’art. 22, l. n. 773/1982, secondo il quale l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli
iscritti agli albi solo se non siano contemporaneamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; che avverso tali statuizioni la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato basato su un motivo; che, fissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa, entrambe le parti hanno depositato memoria; che la Cassa, in particolare, ha richiamato a sostegno delle proprie censure la sentenza n. 34277 del 2024, con cui questa Corte di cassazione ha accolto il ricorso da essa proposto avverso la precedente decisione resa inter partes dalla Corte d’appello di Firenze, cassandola con rinvio; che il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso; che, ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la decisione camerale, il Collegio ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo del ricorso principale, la Cassa denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 37/1967, 10, 17, 18 e 22, l. n. 773/1982, 1 ss., d.lgs. n. 509/1994, della l. n. 103/1996, dell’art. 38 Cost. e dell’art. 5 del proprio Statuto, per non avere la Corte di merito considerato che, venendo in discussione l’obbligo di pagamento dei contributi minimi da parte del professionista iscritto all’albo, soccorrerebbe il consolidato principio secondo cui, nell’ottica solidaristica che informa la regolamentazione del sistema previdenziale (anche) delle Casse professionali, assumerebbe rilievo il solo elemento
soggettivo del potenziale esercizio della professione connesso all’iscrizione all’albo;
che, con il secondo motivo, la Cassa lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 37/1967, dell’art. 2, d.lgs. n. 30/2006, dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, dell’art. 38 Cost., degli artt. 1 ss., d.lgs. n. 509/1994, e dell’art. 5 del proprio Statuto, per avere la Corte territoriale ritenuto che, essendo stato accertato che l’attività svolta dall’odierno controricorrente è unica e interamente subordinata anche nel contenuto professionale, doveva reputarsi irrilevante che questi non fosse contrattualmente inquadrato quale geometra, bensì come capo ufficio tecnico, derivandone altrimenti una violazione del divieto di doppia imposizione contributiva in relazione alla medesima attività;
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il controricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 22, l. n. 773/1982, 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1 e 3, d.lgs. n. 509/1994, 1 comma 763, l. n. 296/2006, e 1, comma 488, l. n. 147/2013, per avere la Corte di merito ritenuto che la disciplina regolamentare adottata dalla Cassa ex d.lgs. n. 509/1994, cit., potesse derogare all’art. 22, l. n. 773/1982, modificando i presupposti per l’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e, in particolare, imponendo una presunzione di esercizio della libera professione anche non occasionale sulla base della mera iscrizione all’albo;
che i due motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato investono, sotto profili tra loro connessi, il tema dei limiti dell’autonomia regolamentare della Cassa ricorrente nel determinare i presupposti degli obblighi co ntributivi e quelli speculari dell’esenzione, con precipuo
riguardo al contestuale svolgimento di un’attività di lavoro subordinato;
che, al riguardo, va premesso che l’art. 1, comma 32, l. n. 537/1993, ha delegato il Governo a emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, ‘uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assist enza’, vincolati al rispetto di principi e criteri direttivi consistenti nella privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, nelle forme dell’associazione o della fondazione, ‘con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personal e a favore dei quali essi risultano istituiti’;
che, in attuazione della delega, è stato emanato il d.lgs. n. 509/1994, che, all’art. 1, comma 1, e a decorrere dal 1°.1.1995, ha trasformato gli enti indicati nell’allegato A (e, fra questi, anche la Cassa ricorrente) ‘in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario’;
che l’art. 1, d.lgs. n. 509/1994, dispone, ai commi 2 e 3, che gli enti trasformati continuino a sussistere come enti senza scopo di lucro, assumendo ‘la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto’, ‘rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni’, continuando in specie ‘a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in at to
riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione’;
che l’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, riconosce alle associazioni e alle fondazioni ‘autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta’, espressamente funzionalizzandola all’obiettivo dell”equilibrio di bilancio della gestione economico -finanziaria’, per il rispetto del quale è istituita la vigilanza di cui al successivo art. 3;
che alle associazioni e alle fondazioni è stata attribuita la potestà di disciplinare il regime dei contributi e delle prestazioni di rispettiva competenza, ancorché nel perimetro determinato dalla normativa primaria (Cass. n. 4296 del 2016);
che tale potestà normativa, inizialmente ritenuta conseguenza di una sostanziale delegificazione della materia (cfr. Cass. n. 24202 del 2009 e, più di recente, Cass. n. 4980 del 2018), è stata più recentemente tratteggiata -stante la necessità che i regolamenti di delegificazione in senso proprio siano adottati ‘con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in mater ia’ (ar t. 17, comma 2, l. n. 400/1988) -come potestà normativa derogatoria (Cass. n. 17702 del 2020), ossia come facoltà, in presenza dei presupposti individuati dall’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (‘salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine’, tenendo conto del ‘principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti’ e ‘dei criteri di gradualità e di equità
fra generazioni’), non già di espungere in via definitiva dall’ordinamento le norme primarie di legge che tuttora presiedono alla regolamentazione della previdenza dei liberi professionisti, ma più semplicemente di sostituire una propria disciplina a quell a prevista dalla norma derogata, con l’effetto di rendere inapplicabile quest’ultima fintanto che quella disciplina particolare venga mantenuta;
che tale qualificazione (fatta sostanzialmente propria da Corte cost. n. 67 del 2018, che -senza più evocare il paradigma della delegificazione in senso formale -ha adombrato l’abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge, con l’apertura all’autonomia regolamentare e il consequenziale arretramento della legge) risulta più coerente con l’orientamento parimenti consolidato di questa Corte che esclude che abbiano contenuto normativo e/o regolamentare in senso proprio, ex art. 1 prel. c.c., i regolamenti e gli statuti delle persone giuridiche di diritto privato, trattandosi di atti cui va attribuita natura negoziale privatistica (così espressamente Cass. n. 4296 del 2016, cit., dove ulteriori riferimenti), derivandone per conseguenza che il sindacato che di essi è possibile in sede di legittimità è limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una qualche violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 27541 del 2020);
che in tale quadro quanto mai frastagliato, che impone all’interprete il non semplice compito di delimitare la latitudine della potestà normativa derogatoria degli enti privatizzati, si inserisce la giurisprudenza di questa Corte che ha vagliato, con esiti alterni, le previsioni regolamentari della Cassa ricorrente; che questa Corte ha dapprima ha ravvisato un’antinomia tra la disposizione statutaria dell’art. 5, che prevede l’iscrizione obbligatoria alla Cassa per i geometri iscritti all’albo che
esercitino, anche senza carattere di continuità, l’attività professionale, e la disposizione dell’art. 22, comma 2°, l. n. 773/1982, in forza della quale l’iscrizione alla Cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all’albo professionale (cfr. Cass. n. 5375 del 2019), salvo successivamente disattendere tale principio in considerazione della più ampia latitudine della potestà derogatoria riconosciuta agli enti dalla nuova formulazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995;
che, in conseguenza di ciò, si è affermato che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cass a, l’iscrizione all’albo professionale, rimanendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (Cass. n. 4568 del 2021); che tale principio è stato ribadito da Cass. n. 28188 del 2022, che ha negato alla mera iscrizione ad altra gestione INPS una valenza di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, rilevando che, dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all’albo, anche per attività occasionale, assume inderogabili obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, che importano il pagamento di una contribuzione minima;
che tali conclusioni sono state ritenute non confliggere con il generale divieto di doppia contribuzione sulla medesima attività lavorativa, trattandosi dell’esercizio di attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e l’ altra, invece, quale libera professione;
che dall’obbligo di iscrizione alla Cassa si è inoltre derivata l’applicazione delle norme regolamentari della medesima che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all’ albo (così ancora Cass. n. 28188 del 2022);
che, nel dare ulteriore continuità al descritto orientamento, questa Corte ha osservato come ‘la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell’attività della Cassa ricorrente e che la trasformazione del contributo di solidarietà in contributo (soggetti vo) minimo sia coerente vuoi con l’attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall’ art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l’art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica coper tura assicurativa’ (Cass. n. 30191 del 2024);
che a tali principi la sentenza impugnata e il controricorso oppongono, nondimeno, argomentazioni meritevoli di considerazione, che, in ragione della molteplicità dei casi in cui si possono riproporre e delle loro implicazioni sistematiche, rendono opportu na l’interlocuzione con le Sezioni Unite di questa Corte;
che l’art. 22, l. n. 773/1982, è inequivocabile nell’ancorare l’obbligo contributivo all’esercizio dell’attività libero
professionale da parte del geometra iscritto all’albo, ancorché in forma saltuaria;
che rilevanti difficoltà applicative insorgono tuttavia allorché, come ormai irrefutabilmente accertato nel caso di specie, il professionista iscritto all’albo svolga l’attività di geometra quale lavoratore subordinato e nell’esclusivo interesse del datore di lavoro;
che in tale ultima ipotesi, che a norma dell’art. 22, comma 2°, l. n. 773/1982, darebbe luogo ad iscrizione non già obbligatoria, ma solo facoltativa, difettano tanto il presupposto della diversità delle attività, l’una svolta come lavoratore subordinato e l’altra svolta come lavoratore autonomo, quanto la necessità di assicurare l’universalizzazione delle tutele previdenziali;
che non pare poter soccorrere il principio secondo cui la ‘doppia contribuzione’ di per sé non infrange l’art. 38 Cost. (Corte cost. n. 88 del 1995), rinvenendosi la sua non implausibile ragione giustificatrice nel rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al doppio contributo, possibili beneficiari futuri di una doppia pensione, e, insieme, nella solidarietà endocategoriale che il legislatore si è preoccupato di non far venire improvvisamente meno, onde assicurare l’idonea provvista di mezzi (Corte cost. n. 248 del 1997), non apparendo possibile che non sia la legge a dover modulare, in ragione delle preminenti esigenze pubblicistiche, i presupposti applicativi e i limiti di tale obbligo concorrente;
che nemmeno paiono poter rilevare in contrario le previsioni statutarie che ricollegano la possibilità della non iscrizione all’inquadramento nel ruolo professionale di geometra previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e alla presentazione di una specifica autocertificazione da parte del professionista;
che, con riguardo alla prima delle due, è sufficiente rilevare che il requisito indicato dalla previsione statutaria evoca la diversa realtà del ruolo professionale previsto dall’art. 15, l. n. 70/1975, per il personale dipendente degli enti del ‘parastato’, che ovviamente nessuna corrispondenza trova nel settore dell’impiego privato;
che, con riguardo alla seconda, vale rimarcare che un’interpretazione come quella propugnata dalla Cassa (sulla scorta, invero, di numerosi precedenti di questa Corte: cfr. Cass. nn. 6694 del 2023, 6796 del 2025), che impedisca al libero professionista di offrire in giudizio la prova dell’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione in difetto di rituale presentazione dell’autocertificazione, finirebbe per attribuire al pagamento dei contributi una valenza sanzionatoria, derivandone possibili vulnera allo stesso diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.);
che, apparendo problematico che la potestà normativa derogatoria della Cassa possa spingersi fino a tal punto, la presente controversia va rimessa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;
P. Q. M.
La Corte dispone rimettersi la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.4.2025.