Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8626 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6313-2019 proposto da
RAGIONE_SOCIALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio legale COGNOME RAGIONE_SOCIALECOGNOME, in ROMA, INDIRIZZO COGNOME NOME INDIRIZZO, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso lo studio della quale ultima, in ROMA, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato
-controricorrente –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
R.G.N. 6313/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 15/01/2025
giurisdizione Contributi dovuti alla Cassa geometri. Continuità dell’attività professionale.
-intimata –
per la cassazione della sentenza n. 1586 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 10 dicembre 2018 (R.G.N. 456/2016).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1586 del 2018, depositata il 10 dicembre 2018, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per il credito relativo al l’anno 2012 per contributi soggettivi e integrativi e aveva accertato l’infondatezza, per l’anno 2011, della pretesa azionata con la notificazione della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA
A fondamento della decisione, la Corte di merito ha argomentato che la Cassa può pretendere i contributi per i soli redditi derivanti dall’esercizio continuativo , nella specie mancante, della professione di geometra e che a diverse conclusioni non induce la regolamentazione di rango secondario dettata dalla Cassa, in quanto inidonea a derogare alla normativa primaria.
-La Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (d’ora innanzi, Cassa geometri) ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello , sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-Il geometra NOME COGNOME resiste con controricorso, parimenti illustrato da memoria nell’imminenza della trattazione camerale.
-Non ha svolto attività difensiva in questa sede Agenzia delle Entrate -Riscossione.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
7. -All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato e interpretato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere che il d.lgs. n. 509 del 1994 abbia attribuito alla Cassa «il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati alla contribuzione» (pagina 18 del ricorso per cassazione), in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ravvisa un processo di sostanziale delegificazione. Nell’imporre l’iscrizione ai geometri iscritti all’Albo professionale, la Cassa non avrebbe travalicato i limiti posti dalla legge.
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, degli artt. 10 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dell’art. 5 dello Statuto, quale norma di rinvio ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per avere ritenuto indefettibile, ai fini del sorgere dell’obbligazione contributiva, l’esercizio continuativo dell’attività professionale. Alla luce della normativa statutaria applicabile al caso di specie, gl’iscritti all’Albo sarebbero tenuti a versare la contribuzione minima «quale che sia l’ammontare del reddito professionale e del volume d’affari IVA» (pagina 28 del ricorso per cassazione) e anche quando abbiano lo status di lavoratori dipendenti.
3. -I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega, e si dimostrano fondati.
4. -Questa Corte è ora costante nell’affermare che, ai fini dell ‘ obbligatorietà dell ‘ iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l ‘ iscrizione all ‘ albo professionale: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all ‘ albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell ‘ esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d’ostacolo all ‘ insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.).
L ‘art. 5 dello Statuto della Cassa, posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa «i geometri e geometri laureati iscritti all ‘ Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».
Le previsioni della Cassa geometri, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l ‘ equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione ).
A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato, di recente, che l’ imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl ‘ iscritti all ‘A lbo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l ‘ individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano
l ‘ estensione dell ‘ obbligo d ‘ iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti a nuove categorie di soggetti.
L’ irrilevanza della natura occasionale dell ‘ attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’Albo, ai fini dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall ‘ art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagl ‘ interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni (da ultimo, Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7366, e 28 febbraio 2025, n. 5338), come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa.
5. -La sentenza d’appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui reputa contra legem quelle previsioni regolamentari (pagine 4 e 5), che questa Corte ha qualificato, invece, come «legittima espressione di esercizio dell ‘ autonomia regolamentare della Cassa all ‘ esito della sua privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in motivazione).
Le critiche della ricorrente colgono nel segno anche sotto un distinto profilo, concernente il requisito della continuità dell’attività professionale svolta (pagina 5 della sentenza impugnata).
Sulla scorta d ell’insussistenza di tale requisito, che le previsioni regolamentari hanno, invece, legittimamente superato, la Corte di merito ha disconosciuto l’ obbligazione contributiva, evidenziando altresì che, per le due pratiche eseguite nel 2011 in rettifica di atti precedenti, il professionista non ha incassato alcun compenso.
Neppure il dato della mancata produzione di redditi, valorizzato anche nel controricorso, riveste rilievo dirimente, a fronte del pacifico compimento di atti tipici, riservati alla professione di geometra.
Al caso di specie, pertanto, non si attagliano le considerazioni espresse da Cass., sez. lav., 9 maggio 2024, n. 12695, pronuncia richiamata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa e inequivocabile nel ribadire che « L’iscrizione alla Cassa richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito».
Nella fattispecie sottoposta allora al vaglio di questa Corte, i giudici d’appello avevano accertato, in consonanza con il Tribunale, che nessuna attività riconducibile alla professione di geometra era stata svolta e tale accertamento, cristallizzato in una ‘doppia conforme’, non era stato in alcun modo scalfito.
6. -Dai rilievi esposti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
7. -La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione