Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8822 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8822  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21642-2019 proposto da
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  RAGIONE_SOCIALE  rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso,  in  virtù  di  procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato  NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
R.G.N. 21642/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 15/01/2025
giurisdizione Contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE. Continuità dell’attività RAGIONE_SOCIALE.
-intimata –
per  la  cassazione  della  sentenza  n.  200  del  2019  della  CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata l’8 febbraio 2019 (R.G.N. 1031/2017).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 200 del 2019, depositata l’8 febbraio 2019, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como, che aveva accolto l’opposizione del geometra NOME COGNOME e aveva annullato la cartella esattoriale n. 03320160000400287000, emessa per il mancato pagamento dell’importo di Euro 4.732,29, a titolo di contributi minimi, soggettivi e integrativi, e di accessori.
A  fondamento  della  decisione,  la  Corte  territoriale  rileva  che «presupposto indefettibile per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE è la necessità del requisito  dell’esercizio  con  carattere  di  continuità  dell’attività  libero RAGIONE_SOCIALE» (pagina 5 della sentenza d’appello) e che la regolamentazione  secondaria  dettata  dalla  RAGIONE_SOCIALE  non  è  abilitata  a «incidere sulla disciplina normativa dei contributi e RAGIONE_SOCIALE prestazioni», stabilita dalla fonte primaria (la già richiamata pagina 5).
La Corte di merito soggiunge che la contribuzione è dovuta soltanto per i «redditi che discendono dall’esercizio continuativo della professione di geometra» e che il professionista «ha provato di non aver svolto abitualmente e continuativamente la professione di geometra» (pagina 5). La società RAGIONE_SOCIALE, di cui il geometra è socio amministratore, e la società RAGIONE_SOCIALE, in cui il professionista ricopre la carica di consigliere delegato, «non svolgono direttamente alcun tipo di attività di costruzione» e «appaltano a RAGIONE_SOCIALE terzi qualsiasi tipo di servizio» (pagina 6).
-La RAGIONE_SOCIALE (d’ora  innanzi,  RAGIONE_SOCIALE) ricorre  per  cassazione contro  la  sentenza  d’appello ,  sulla  base  di  tre  motivi,  illustrati  da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-Il  geometra NOME COGNOME resiste con controricorso, parimenti illustrato  da  memoria  nell’imminenza  della  trattazione camerale.
-Non  ha  svolto  attività  difensiva  RAGIONE_SOCIALE.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato e interpretato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , dell’art. 6 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dell’art. 5 dello Statuto e dell ‘art. 38 Cost .
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere il potere della RAGIONE_SOCIALE, in quanto dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, di disciplinare il «rapporto contributivo e previdenziale anche in deroga a disposizioni di legge precedenti», in virtù di un processo di «sostanziale delegificazione» (pagina 17 del ricorso per cassazione). La RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitata a definire «il sistema degli obblighi contributivi, senza estendere l’obbligo d’ iscrizione a nuove categorie di RAGIONE_SOCIALE» (la gi à menzionata pagina 17): l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE
riguarderebbe pur sempre i soli RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE, che esercitano la libera professione.
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.),  la  RAGIONE_SOCIALE  si  duole  della  violazione  e/o  della  falsa  applicazione dell’art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, degli artt. 10 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dell’art. 5 dello Statuto, quale norma di rinvio ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per avere ritenuto indefettibile, ai fini del sorgere dell’obbligazione contributiva, l’esercizio continuativo dell’attività RAGIONE_SOCIALE. Alla luce della normativa statutaria applicabile al caso di specie, l’imposizione di un obbligo solidaristico prescinderebbe «dall’accertamento dell’effettivo svolgimento della professione e dalla produzione di reddito» (pagina 27 del ricorso per cassazione). Un meccanismo siffatto sarebbe coerente con il principio di solidarietà endocategoriale (artt. 2 e 38 Cost.) e si porrebbe «in linea di continuità con il previgente sistema normativo» (pagina 28 del ricorso).
3. -Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 1 e seguenti del d.lgs. n. 509 del 1994 e dell’art. 5 dello Statuto della C assa, e imputa alla sentenza d’appello di avere arbitrariamente escluso la rilevanza RAGIONE_SOCIALE attività connesse con quella di geometra, come quella di amm inistratore della società ‘RAGIONE_SOCIALE NOMERAGIONE_SOCIALE NOME, NOME‘ e della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, società dedite ad attività «oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tecniche dei RAGIONE_SOCIALE» (pagina 5 del ricorso per cassazione). In tali attività, il professionista metterebbe a frutto le medesime competenze di cui si avvale nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività tipiche della professione. Ad ogni modo, l’esenzione
dall’obbligazione contributiva potrebbe derivare soltanto dall’ottemperanza  ai  precisi  obblighi  dichiarativi,  imposti  dalla  fonte regolamentare (pagine 34 e 35 del ricorso per cassazione).
-I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega, e si dimostrano fondati.
-Questa Corte è ora costante nell’affermare che, ai fini dell ‘ obbligatorietà dell ‘ iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l ‘ iscrizione all ‘ albo RAGIONE_SOCIALE: difatti, «dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all ‘ albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano  irrilevanti in  senso  contrario  la  natura  occasionale dell ‘ esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la  mera  iscrizione  ad  altra  gestione  RAGIONE_SOCIALE  di  per  sé è  d’ostacolo all ‘ insorgere degli obblighi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.).
L ‘art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano obbligatoriamente iscritti alla RAGIONE_SOCIALE «i RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE  laureati iscritti all ‘ RAGIONE_SOCIALE  che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».
Le previsioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti  dalla  legge  n.  335  del  1995,  che  ha  consentito  interventi finalizzati  ad  assicurare  l ‘ equilibrio  finanziario  di  lungo  termine  degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione ).
A  tale  riguardo,  questa  Corte  ha  puntualizzato  di  recente  che l’ imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl ‘ iscritti all ‘A lbo
dei  RAGIONE_SOCIALE  che  non  svolgano  attività  RAGIONE_SOCIALE  continuativa  e l ‘ individuazione  dei  presupposti  di  fatto  per  il  riconoscimento  del requisito  del  carattere  continuativo  di  tale  attività  non  comportano l ‘ estensione  dell ‘ obbligo  d ‘ iscrizione  alla  RAGIONE_SOCIALE a nuove categorie di soggetti.
L’ irrilevanza della natura occasionale dell ‘ attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall ‘ art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagl ‘ interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla parte controricorrente e  ribaditi in molteplici  occasioni  (da  ultimo,  Cass.,  sez.  lav.,  19  marzo  2025,  n. 7366, e 28 febbraio 2025, n. 5338).
6. -La sentenza d’appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui reputa contra legem quelle previsioni regolamentari (pagine 4 e 5), che questa Corte ha qualificato, invece, come «legittima espressione di esercizio dell ‘ autonomia regolamentare della RAGIONE_SOCIALE all ‘ esito della sua privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in motivazione). Sono proprio le previsioni regolamentari che legittimamente delimitano l’obbligo contributivo e i presupposti RAGIONE_SOCIALE eventuali fattispecie di esenzione (ordinanza n. 30191 del 2024, cit.), nell’alveo RAGIONE_SOCIALE indicazioni tratteggiate dalla disciplina previgente .
L’erronea  premessa argomentativa,  da  cui  muove  la  sentenza d’appello, si riverbera anche sul vaglio della fondatezza della pretesa dedotta in causa, che la Corte di merito ha compiuto senza cimentarsi con la normativa dettata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Alla stregua di tali previsioni si dovrà esaminare l’opera prestata dal professionista, senza arrestarsi alla disamina del diretto compimento degli atti tipici, profilo che la sentenza d’appello considera, invece, dirimente, facendo leva sulla circostanza che, per il compimento  di  tali  atti,  le  società  abbiano  incaricato  RAGIONE_SOCIALE esterni (pagina 6 della pronuncia d’appello).
Quel che rileva è che le cognizioni tecniche del professionista iscritto all’RAGIONE_SOCIALE influiscano sull’esercizio dell’attività complessivamente intesa e siano legate ad essa da un’oggettiva connessione . Tale rapporto si ravvisa, quando l’ attività, pur estranea al novero di quelle riservate alla professione di geometra, nel suo concreto esplicarsi consenta di metterne a frutto le esperienze e le competenze tipiche (Cass., sez. lav., 29 agosto 2012, n. 14684, sulla categoria degl’ingegneri e degli architetti ; in termini analoghi, per i RAGIONE_SOCIALE, Cass., sez. VI-L, 2 novembre 2022, n. 32229).
7. -Dai  rilievi  esposti  d iscendono  l’accoglimento  del  ricorso  e  la cassazione della sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, che, in diversa composizione,  rinnoverà  l’esame  della  controversia  alla  stregua  dei princìpi  ribaditi  nella  presente  ordinanza  e  provvederà  anche  sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso;  cassa  la  sentenza  impugnata;  rinvia  la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione