Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5197  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16258/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  DEI  RAGIONE_SOCIALE LIBERI PROFESSIONISTI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
COGNOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 197/2019 depositata il 06/12/2019.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  15/01/2025  dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La  Corte  d’appello  di  Potenza  confermava  la  sentenza  del  Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la cartella esattoriale per il recupero della contribuzione dovuta alla RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo: CIPAG o RAGIONE_SOCIALE) negli anni 20082012.
2.La Corte territoriale si poneva in linea di dichiarata continuità con il principio affermato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 5375/2019, secondo il quale l’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dall’art. 2 d.lgs. n. 509/1994 era limitata -ai sensi dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 – alla variazione delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento ed agli altri interventi di determinazione del trattamento pensionistico.
 Pertanto,  la  RAGIONE_SOCIALE  non  aveva  il  potere  di  derogare  al  disposto dell’articolo 22, comma 2, l. n. 773/1982, secondo il quale l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE  è  facoltativa  per  i RAGIONE_SOCIALE  iscritti  a  forme  di  previdenza obbligatoria o beneficiari di altra  pensione in conseguenza della diversa attività da loro svolta.
4.Nella  fattispecie  di  causa,  lo  COGNOME,  svolgendo  attività  di  lavoro dipendente, non era tenuto ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE.
5.Ha  proposto  ricorso per la cassazione della sentenza  la  CIPAG, articolato in due motivi di censura, cui COGNOME ha resistito con controricorso; è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE. La parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10 e 22 della legge n.773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, addebitando alla Corte d’appello di non avere considerato che nella fattispecie si discuteva del pagamento della contribuzione minima (contributo soggettivo minimo, contributo
integrativo minimo, contributo di maternità), in relazione alla quale  era irrilevante la continuità dell’esercizio dell’attività RAGIONE_SOCIALE. Sul punto vi  era  una  sostanziale  continuità  tra  il  sistema  fissato  dalla  legge  n. 773/1982, articolo 10 a prescindere dall’accertamento della continuità dell’attività  RAGIONE_SOCIALE  di  cui  al  successivo  articolo  22 –  e  quello successivamente delineato dal regolamento dell’ente.
2.Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. – per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 37 del 1967, dell’ art. 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994, degli articoli 3, comma 12 e 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (come modificato e interpretato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e dall’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013),dell’art. 1, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 103/1996, dell’art. 38 Cost. e dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che le previsioni regolamentari della RAGIONE_SOCIALE non fossero rispettose della delega di poteri agli enti previdenziali di cui alla legge n. 509/1994.
3.Ha dedotto:
-che l’articolo 5 del nuovo Statuto ribadiva il principio, già contenuto nell’articolo 1 l. n. 37/1967, dell’automatismo tra iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE ed iscrizione alla cassa RAGIONE_SOCIALE, salvo prova contraria, da parte dell’iscritto, del mancato esercizio della professione. Era, invece, del tutto irrilevante il suo carattere saltuario: in tal senso, l’obbligazione cd . di solidarietà, già prevista dall’articolo 10 della legge n. 773/1982, che non era utile ai fini previdenziali, era stata sostituita con una contribuzione minima, utile ai fini previdenziali. Già in epoca precedente, l’articolo 22 della legge n. 773, al comma 6, rimetteva ad un regolamento della RAGIONE_SOCIALE la determinazione dei criteri di individuazione del requisito della continuità RAGIONE_SOCIALE, al fine di dichiarare inefficaci i relativi anni di iscrizione; a contrario , la RAGIONE_SOCIALE poteva stabilire in quali ipotesi l’esercizio della professione, anche non continuativo, determinasse l’obbligo di iscrizione e contribuzione. In ogni caso, si contesta il principio, posto a base della sentenza impugnata, secondo cui l’autonomia normativa delle Casse è circoscritta ai provvedimenti «nominati» di cui all’art.3, comma 12, della
legge  n.  335/1995  e  si  evidenzia  che  il  suddetto  articolo  3,  comma  12 prevede, piuttosto, che gli enti privatizzati hanno il potere di  assumere tutti  i  provvedimenti  finalizzati  ad  assicurare  l’equilibrio  finanziario  di lungo termine.
-che l’articolo 22 l. n. 773/1982, nella parte in cui prevedeva la unicità della copertura previdenziale, escludendo la iscrizione alla cassa RAGIONE_SOCIALE in  caso  di  iscrizione  ad  altra  gestione  (quale  il  RAGIONE_SOCIALE), era stato superato dalla legge n. 335/1995, che aveva  introdotto  l’opposto  principio  secondo  il  quale  ad  ogni  attività lavorativa deve corrispondere una specifica copertura previdenziale.
4.Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato.
5.Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva – a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 secondo la quale l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito.
6.Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191; Cass. 9 ottobre 2024 n. 26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno 2024 n. 16916; Cass. 9 maggio 2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo esercizio del potere regolamentare della RAGIONE_SOCIALE l’avere stabilito (articolo 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE ) l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale.
7.Si  è  affermato  che  la  potestà  della  RAGIONE_SOCIALE  di  imporre  un  contributo obbligatorio  a  carico  degli  iscritti  all’RAGIONE_SOCIALE  che  non  svolgono  attività RAGIONE_SOCIALE continuativa, così come quella di individuare i presupposti di  fatto  per  il  riconoscimento  della  continuità  delle  professione,  era  già prevista nella legge regolatrice dell’attività della  RAGIONE_SOCIALE  e  che le
previsioni che la RAGIONE_SOCIALE ha adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l’ attribuzione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
8.Neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 – secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
L’iscrizione del contribuente alla C RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è, dunque, legittima e  la  pretesa  contributiva  non  viola  il  divieto  di  doppia  contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, l’altra, invece, quale libera professione.
In applicazione dei principi qui ribaditi, questa Corte con ordinanza n. 4861 del 15 febbraio 2022 ha già accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza relativa alla contribuzione dovuta da COGNOME nell’anno 2013.
 La  sentenza  impugnata  deve  essere,  in  conclusione,  cassata  e  la causa rinviata alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione, che si adeguerà nella decisione ai principi qui ribaditi.
12.Il  giudice  del  rinvio  provvederà  anche  sulle  spese  del  giudizio  di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione. Così deciso in Roma, alla adunanza camerale del 15 gennaio 2025