Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10886 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10886 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11369-2020 proposto da
RAGIONE_SOCIALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio legale COGNOME RAGIONE_SOCIALECOGNOME, in ROMA, INDIRIZZO COGNOME NOME INDIRIZZO, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
R.G.N. 11369/2020
COGNOME
Rep.
C.C. 15/01/2025
giurisdizione Contributi dovuti alla Cassa geometri. Continuità dell’attività professionale.
-intimata –
per la cassazione della sentenza n. 1702 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 7 novembre 2019 (R.G.N. 637/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1702 del 2019, depositata il 7 novembre 2019, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva annullato la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA dichiarando l’insussistenza dell’obbligo del geometra NOME COGNOME di corrispondere l’importo di Euro 13.471,95 per l’omesso versamento di contributi, oneri e accessori per gli anni 2008 e 2012.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che presupposto indefettibile per l’iscrizione alla Cassa è l’esercizio continuativo dell’attività libero professionale, in forza di una norma di rango primario che non può essere derogata dalla regolamentazione secondaria della Cassa. La contribuzione, dunque, è dovuta per i soli redditi che discendono dall’esercizio continuativo della professione di geometra. Nessun esercizio continuativo, in particolare, si può ravvisare a fronte dell’acc esso, in sole due occasioni, alla piattaforma SISTER e delle altre attività svolte dal professionista.
-La Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (d’ora innanzi, Cassa geometri) ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello , sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-Il geometra NOME COGNOME resiste con controricorso, parimenti illustrato da memoria nell’imminenza della trattazione camerale.
-Non ha svolto attività difensiva in questa sede Agenzia delle Entrate -Riscossione.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 6 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, de ll’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, de ll’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, degli artt. 10 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dell’art. 5 dello Statuto della Cassa, approvato con d.m. 27 febbraio 2003 e norma di rinvio ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, e dell’art. 38 Cost .
Avrebbe errato la Corte di merito nel negare il potere della Cassa geometri di «incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati all’iscrizione ed alla contribuzione» (pagina 14 del ricorso per cassazione), in virtù dell’autonomia regolamentare che la leg ge riconosce, in un processo di ‘sostanziale delegificazione’. La Cassa, in linea con il regime previgente, si sarebbe limitata «a definire, nell’ambito del nuovo assetto privatizzato, il sistema degli obblighi contributivi, senza estendere l’obbligo di is crizione alla Cassa a nuove categorie di professionisti» (pagina 21 del ricorso).
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 , dell’art. 2697
cod. civ., degli artt. 1 e seguenti del d.lgs. n. 509 del 1994, dell’art. 5 dello Statuto, approvato con d.m. 27 febbraio 2003, quale norma di rinvio ai sensi del d.l.gs. n. 509 del 1994.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per avere ridotto le attività professionali dei geometri a quelle tipiche di carattere tecnico-pratico , in contrasto con l’interpretazione evolutiva della professione di geometra, che include anche le attività connesse, contraddistinte dal «collegamento tra il patrimonio di conoscenze che derivano dall’abilitazione professionale e l’incarico» svolto (pagin a 32 del ricorso per cassazione).
3. -Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10 e 22 della legge n. 773 del 1982, degli artt. 1 e seguenti del d.lgs. n. 50 9 del 1994 e dell’art. 5 dello Statuto , e imputa alla sentenza d’appello di avere erroneamente commisurato la contribuzione dovuta al reddito netto conseguito dal professionista, senza considerare che «il contributo minimo è dovuto in ogni caso, ossia pure nelle ipotesi di dichiarazioni fiscali negative (secondo una regola trasversale a tutte le Casse Professionali)» (pagina 37 del ricorso per cassazione).
4. -Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 dello Statuto, della delibera n. 2 del 2003, della delibera n. 123 del 2009 e dell’art. 2697 co d. civ. e lamenta che la sentenza d’appello abbia pretermesso le prescrizioni regolamentari, rigorose nel definire i presupposti dell’esenzione dall’obbligo contributivo.
5. -Occorre, in linea preliminare, sgombrare il campo dall’eccezione d’inammissibilità che il professionista ha sollevato nel controricorso e ribadito nella memoria illustrativa, rilevando che un giudicato esterno (sentenza n. 482 del 2019, resa dalla Cort e d’appello di Milano e
puntualmente riprodotta nel controricorso e corredata della certificazione di passaggio in giudicato) precluderebbe l’accoglimento delle pretese della Cassa.
5.1. -L’eccezione dev’essere disattesa.
5.2. -Dalla pronuncia si evince in modo inequivocabile che oggetto del giudizio, in quel frangente, era la contribuzione dovuta per l’anno 2013 e, dunque, per un periodo che differisce da quelli rilevanti nell’odierna controversia (2008 e 2012, in ragione dello sgravio concernente il 2014).
5.3. -In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nell ‘ identità dei termini di riferimento e della connotazione del rapporto, basta a configurare come diversi i rapporti contributivi che ad essi attengono e a impedire che si possa invocare la vincolatività del giudicato allorché venga in rilievo un distinto arco temporale (Cass., sez. lav., 20 aprile 2016, n. 7981; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30853, sui rapporti futuri, di cui ancora non risultino integrati gli elementi costitutivi).
Il giudicato sull’annualità 2013 , proprio perché si atteggia come regola del caso concreto, calibrata sulla peculiare fattispecie devoluta all’esame del giudice e sull’indissolubile legame tra il fatto e la norma, non può dispiegare alcun effetto preclusivo con riferimento a un diverso periodo, nella specie anteriore.
Nel rapporto contributivo dedotto in causa, l’elemento temporale assurge a tratto qualificante e distintivo della fattispecie concreta, proprio per l’irriducibile particolarità che ogni periodo pres enta in relazione all’obbligazione contributiva, legata al presupposto intrinsecamente mutevole della prestazione di attività professionale, secondo le caratteristiche tipizzate dalle fonti regolamentari. Tale elemento vale di per sé a contraddire, sul versante oggettivo, quell’identità tra i due giudizi che costituisce requisito indefettibile dell’autorità del giudicato.
6. -I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega .
Essi, lungi dal sollecitare il riesame dell’accertamento di fatto, investono l’interpretazione e l’applicazione delle pertinenti norme di diritto e si dimostrano fondati, per le ragioni di séguito esposte.
7. -Con enunciazioni di principio oramai costanti (da ultimo, Cass., sez. lav., 19 marzo 2025, n. 7366, e 28 febbraio 2025, n. 5338), che il controricorso e la memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza non inducono a rimeditare, questa Corte afferma che, ai fini dell ‘ obbligatorietà dell ‘ iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l ‘ iscrizione all ‘ albo professionale: difatti, «dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all ‘ albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell ‘ esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d’ostacolo all ‘ insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.).
L ‘art. 5 dello Statuto della Cassa, posto a fondamento del ricorso, stabilisce che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa «i geometri e geometri laureati iscritti all ‘ Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione».
Le previsioni della Cassa geometri, che così dispongono, definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l ‘ equilibrio finanziario di lungo termine degli
enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione ).
A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l’ imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl ‘ iscritti all ‘A lbo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l ‘ individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l ‘ estensione dell ‘ obbligo d ‘ iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti a nuove categorie di soggetti.
L ‘assetto delineato dalle nuove previsioni regolamentari, nel sancire l ‘ irrilevanza della natura occasionale dell ‘ attività e della mancata produzione di reddito , ai fini dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, si pone nell’alveo dei princìpi desumibili dall ‘ art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagl ‘ interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
8. -La sentenza d’appello presta il fianco alle censure della ricorrente, nella parte in cui reputa tamquam non essent quelle previsioni regolamentari che questa Corte qualifica, invece, come «legittima espressione di esercizio dell ‘ autonomia regolamentare della Cassa all ‘ esito della sua privatizzazione» (sentenza n. 28188 del 2022, cit., in motivazione).
Le critiche della Cassa geometri colgono nel segno anche per quel che concerne il profilo consequenziale della continuità dell’attività svolta. Le previsioni applicabili al caso di specie non richiedono per il sorgere dell’obbligo contributivo dedotto in causa il presupposto in esame, che rappresenta, per contro, il fulcro della ratio decidendi della pronuncia impugnata.
La sussistenza degli obblighi contributivi e di eventuali deroghe dev’essere dunque valutata alla stregua delle previsioni dettate dalla Cassa geometri nell’esercizio dell’autonomia che la legge riconosce, autonomia che si estrinseca nella definizione del perimetro degli obblighi e delle speculari fattispecie di esenzione.
In linea con tali previsioni si dovrà procedere alla complessiva disamina del l’opera prestata dal professionista, valutando gli accessi comprovati alla piattaforma SISTER e verificando, altresì, se le cognizioni tecniche del professionista iscritto all’Albo abbiano comunque influito sull’esercizio dell a restante attività e siano legate ad essa da un’oggettiva connessione. Tale rapporto si ravvisa, quando l’attività, pur estranea al novero di quelle riservate alla professione di geometra, nel suo concreto esplicarsi consenta di metterne a frutto le esperienze e le competenze tipiche (Cass., sez. lav., 29 agosto 2012, n. 14684, sulla categoria degl’ingegneri e degli architetti; in termini analoghi, per i geometri, Cass., sez. VI-L, 2 novembre 2022, n. 32229).
-Dai rilievi esposti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione