Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5798 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5798  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19328-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA  CANCELLERIA  DELLA  CORTE  SUPREMA  DI  RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
avverso  la  sentenza  n.  1004/2018  della  CORTE  D’APPELLO  di BOLOGNA, depositata il 08/01/2019 R.G.N. 724/2016;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con funzioni di g.o.t.
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2025
PU
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 14/01/2025 dal AVV_NOTAIO; udito  il  P .M.  in  persona  del  Sostituto  Procuratore  Generale  AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo  grado  che  aveva  accolto  l’opposizione  proposta dall’AVV_NOTAIO  avverso  una  cartella di pagamento emessa dalla RAGIONE_SOCIALE  e  notificata  dal  concessionario RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il pagamento dei contributi  dovuti  per  il  periodo  2007-2010 in relazione all’attività di giudice onorario di tribunale (G.O.T.).
Riteneva la Corte che non potesse applicarsi per analogia la l. n.276/97 (art.8) relativa ai giudici onorari aggregati (G.O.A.) i quali esercitino la professione di avvocato, e iscritti  alla  RAGIONE_SOCIALE. Andava invece richiamata la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte (n.13721/17)  che  aveva  escluso  la  contribuzione  alla RAGIONE_SOCIALE da parte dell’avvocato esercente la funzione di Giudice di pace.
Avverso  la  sentenza,  la  RAGIONE_SOCIALE  ricorre  per  un  motivo illustrato da memoria.
NOME NOME resiste con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
In  sede  di  camera  di  consiglio  il  collegio  riservava termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con  l’unico  motivo  di  ricorso,  la  RAGIONE_SOCIALE  deduce  falsa applicazione  RAGIONE_SOCIALE  artt.50,  lett.  f)  d.P.R.  n.917/86  in combinato  disposto  con  l’art.10 l.  n.576/80.  Viene riproposto l’argomento in base al quale dovrebbe applicarsi  ai  G.O.T.  la  disciplina  RAGIONE_SOCIALE  prevista per i G.O.A. dalla l. n.276/97.
Il  collegio  osserva  innanzitutto  che,  per  il  periodo  in esame, 2007-2010, mancava una previsione normativa puntuale che disciplinasse il regime RAGIONE_SOCIALE della magistratura onoraria, e in particolare dei G.O.T. iscritti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La disposizione istitutiva dei G.O.T. (art.35, co.1 d.lgs. n.51/98) si limitò a stabilire che costoro (insieme ai vice procuratori onorari) prendessero il posto dei vice pretori e dei vice procuratori.
In precedenza, ovvero nel 1997, la legge n.276 aveva invece disciplinato il regime  RAGIONE_SOCIALE per  una particolare RAGIONE_SOCIALE di giudici onorari, ovvero i giudici onorari  aggregati,  stabilendo  (art.8)  che  l’attività  dei G.O.A. svolta dagli RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE fosse attività RAGIONE_SOCIALE ex l. n.576/80 e che sull’indennità percepita  in  relazione  ad  essa  sussistesse  obbligo  di versamento alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Nel 2012, l’art.21, co.8 l. n.247/12 ha imposto l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di tutti gli RAGIONE_SOCIALE iscritti
all’RAGIONE_SOCIALE. Dal 2012 gli RAGIONE_SOCIALE che esercitino le funzioni di  G.O.T.  devono  dunque  essere  iscritti  alla  RAGIONE_SOCIALE,  e l’indennità percepita nell’esercizio di tale funzione viene considerata quale reddito RAGIONE_SOCIALE su cui calcolare i contributi.
Infine,  nel  2017,  l’art.25,  co.3  e  4  d.lgs.  n.116/17  ha stabilito che i giudici di pace e i vice procuratori onorari siano  iscritti  alla  Gestione  Separata  costituita  presso l’RAGIONE_SOCIALE,  salvo  che  per  gli  iscritti  all’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE, rispetto ai quali continua a vigere la copertura assicurativa presso la RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.21 l. n.247/12.
Tanto premesso sul quadro normativo, occorre soffermarsi sull’assunto della RAGIONE_SOCIALE, secondo cui, in caso di rigetto del ricorso, si avrebbe un vuoto di copertura RAGIONE_SOCIALE.
In effetti, agli RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE che abbiano svolto le funzioni di G.O.T prima dell’entrata in vigore della l. n.247/12,  non  si  potrebbe  applicare  retroattivamente tale regime; né la copertura assicurativa presso la RAGIONE_SOCIALE  potrebbe  derivare  dalla  l. n.276/97  ove  si  dovesse  condividere  l’assunto,  fatto proprio dalla sentenza impugnata, di una sua inapplicabilità in via analogica.
Infine,  neppure  potrebbe  affermarsi  una  loro  tutela RAGIONE_SOCIALE mediante iscrizione alla Gestione separata. Invero,  ai  sensi  dell’art.2,  co.26  l.  n.335/95,  devono essere iscritti alla Gestione separata innanzitutto i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art.49, co.2, lett. a) d.P.R. n.917/86 – oggi art.50, co.1, lett. c-bis) – mentre i redditi percepiti dai giudici
onorari sono stati ricondotti dalla giurisprudenza di questa Corte alla lettera f) del medesimo art.50, relativo a ‘le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni’ (Cass.15237/04 relativamente ai vice procuratori onorari; Cass.10235/05 e Cass. S.U. 13721/17 relativamente ai giudici di pace). In secondo luogo, devono essere iscritti alla Gestione separata, sempre ai sensi dell’art.2, co.26 l. n.335/95, i soggetti che esercitano in forma abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art.49 d.P.R. n.917/86 – oggi art.53 d.P.R. n.917/86 -. Le sezioni unite di questa Corte, nella citata sentenza n.13721/17, hanno però escluso che l’indennità percepita dai giudici di pace iscritti all’RAGIONE_SOCIALE vada configurata quale reddito da lavoro autonomo.
L’esito cui si arriverebbe sarebbe dunque di assenza di qualsiasi  tutela  RAGIONE_SOCIALE  in  capo  ai  RAGIONE_SOCIALE.O.T.  iscritti all’RAGIONE_SOCIALE prima dell’entrata in vigore della l. n.247/12.
Un tale esito non può non confrontarsi con una riflessione di fondo circa il principio di universalizzazione della copertura RAGIONE_SOCIALE che questa Corte ha affermato con particolare riguardo all’iscrizione alla Gestione separata per gli RAGIONE_SOCIALE, i quali, nel regime anteriore alla l. n.247/12, potevano non essere iscritti alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (tra le tantissime, v. ad es. Cass. 3216/18, Cass.5826/21, Cass.24047/22), o per gli ingegneri che, svolgendo altra attività oltre quella RAGIONE_SOCIALE, non possono essere iscritti ad RAGIONE_SOCIALE (tra le tante, v. Cass.20288/22) o, ancora, per i commercialisti
(Cass.32508/18); principio di universalizzazione poi condiviso dalla Corte Costituzionale (sent. nn.104/22 e 55/24).
Gli stessi interventi legislativi posteriori, della l. n.247/12 e  del  d.lgs.  n.116/17,  sono  andati  nella  direzione  di affermare la copertura assicurativa  (presso  la  RAGIONE_SOCIALE  o presso la Gestione separata) della magistratura onoraria, così  come  aveva  già  fatto  la  l.  n.276/97  riguardo  ai G.O.A.
In questo quadro di riferimento deve essere considerata la citata pronuncia resa a sezioni unite n.13721/17.
Essa ha riguardato il caso di un giudice di pace iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte ha innanzitutto negato che alla figura del giudice di pace fosse riferibile l’inciso contenuto nell’art.50, co.1, lett. f) d.P.R. n.916/87 ‘semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione’, siccome collocato nel testo della norma prima della menzione dei giudici di pace, menzione priva di una relazione sintattica diretta con la proposizione incidentale, subordinata alla sola parte iniziale della lettera f).
Ebbene,  merita  domandarsi  se  tale  argomento  debba essere riconsiderato riguardo alla figura dei G.O.T. Questi non sono espressamente menzionati dalla lettera f), e potrebbero  dirsi  ricompresi  nella  parte  generale  della disposizione,  ovvero  quella  iniziale,  precedente  l’inciso suindicato, e relativa a ‘le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni’.
La stessa sentenza n.13721/17 sviluppa poi un secondo argomento, in base al quale il reddito percepito dall’avvocato per le funzioni svolte quale giudice di pace non  può  dirsi  di  lavoro  autonomo,  trattandosi  di  una indennità  correlata  all’esercizio  di  pubblica  funzione anziché di un corrispettivo avente carattere sinallagmatico come quello proprio dell’attività RAGIONE_SOCIALE.
Sul punto merita interrogarsi sul fatto che già la l. n.276/97, relativamente ai G.O.A., aveva considerato reddito da attività RAGIONE_SOCIALE di avvocato ex l. n.576/80 l’indennità percepita per le funzioni di giudice onorario. Nello stesso senso è andato il legislatore in seguito, con l’art.21 l. n.247/12: nel momento in cui ha imposto l’iscrizione alla cassa per tutti gli RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE, e quindi anche per coloro che esercitino attività di RAGIONE_SOCIALE, ha considerato reddito da attività RAGIONE_SOCIALE l’indennità percepita per le funzioni di G.O.T. Più in generale, occorre riflettere se non sia lo stesso art.50, co.1, lett. f) d.P.R. n.917/86 ad ammettere che qualsiasi indennità percepita dallo Stato per ‘l’esercizio di pubbliche funzioni’ configuri non più un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, bensì un reddito da lavoro autonomo quando le pubbliche funzioni siano svolte ‘da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1′ (ora art.53).
Una riconduzione dell’indennità percepita alla natura di reddito  da  lavoro  autonomo  porterebbe  alla  copertura assicurativa dei G.O.T. iscritti all’RAGIONE_SOCIALE: o presso la RAGIONE_SOCIALE, oppure presso la Gestione separata le volte in cui, in base alle  disposizioni  regolamentari  della  RAGIONE_SOCIALE  tale  reddito fosse insufficiente a far sorgere l’obbligo di contribuzione
soggettiva rimanendo solo quella integrativa – ciò che non sarebbe nel caso di specie in base alla narrativa della sentenza impugnata -alla luce del già citato orientamento di questa Corte sorto riguardo agli RAGIONE_SOCIALE tenuti al versamento del solo contributo integrativo e non obbligati, per limiti di reddito, all’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE.
Vista la rilevanza e problematicità sistematica anche in punto di analogia iuris , la questione giuridica sottesa al ricorso richiede ad avviso del collegio una disamina da parte RAGIONE_SOCIALE sezioni unite.
P.Q.M.
La  Corte  rimette  gli  atti  alla  Prima  Presidente  per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della