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Contributi autonomi: il reddito da capitale è escluso

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30309/2024, ha stabilito un principio fondamentale per i contributi autonomi. È stato chiarito che i redditi di capitale, percepiti da un artigiano come socio non lavoratore di una società di capitali, non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Artigiani. La Corte ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, che negava la pensione a un lavoratore sulla base di presunti contributi omessi su tali redditi, confermando che solo i redditi d’impresa derivanti dall’attività lavorativa sono rilevanti ai fini contributivi.

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Pubblicato il 10 dicembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Contributi Autonomi: Esclusi i Redditi da Capitale di Soci Non Lavoratori

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale in materia di contributi autonomi, delineando con precisione i confini della base imponibile per gli artigiani iscritti alla gestione previdenziale. La decisione stabilisce che i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza alcuna prestazione lavorativa, non devono essere inclusi nel calcolo dei contributi dovuti. Questo principio tutela i lavoratori autonomi da richieste di contribuzione su proventi che non derivano dalla loro attività imprenditoriale diretta.

I Fatti del Caso

La vicenda giudiziaria ha origine dalla decisione di un ente previdenziale di negare la pensione di anzianità a un artigiano. Secondo l’ente, l’anzianità contributiva del lavoratore doveva essere ridotta a causa dell’omesso versamento di contributi su redditi percepiti tra il 1997 e il 2008. Tali redditi provenivano dalla sua partecipazione, in qualità di quotista, a una società a responsabilità limitata (S.r.l.), un’impresa diversa da quella in cui svolgeva la sua attività artigianale.

Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello territoriale avevano dato ragione al lavoratore, condannando l’istituto a erogare la prestazione pensionistica. La Corte d’Appello, in particolare, aveva confermato che i redditi percepiti come socio non lavoratore di una società di capitali non potevano essere assoggettati all’imponibile contributivo della Gestione Artigiani. L’ente previdenziale, non condividendo questa interpretazione, ha proposto ricorso per cassazione.

La Questione Giuridica sui Contributi Autonomi

Il nucleo della controversia ruotava attorno all’interpretazione delle norme che definiscono la base imponibile per i contributi autonomi, in particolare l’art. 3-bis della L. n. 438/1992 e la L. n. 233/1990. L’ente ricorrente sosteneva che anche i redditi di capitale percepiti dal socio di una S.r.l. dovessero concorrere alla formazione della base su cui calcolare i contributi previdenziali.

La questione sottoposta alla Suprema Corte era quindi la seguente: la base imponibile di un lavoratore autonomo, iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria per la sua attività lavorativa, deve includere solo i redditi d’impresa derivanti da tale attività o anche i redditi di capitale provenienti da altre partecipazioni societarie passive?

Le Motivazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo del ricorso infondato, rigettando le pretese dell’ente previdenziale. Gli Ermellini hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui la base imponibile per il calcolo dei contributi di un lavoratore autonomo deve includere la totalità dei redditi d’impresa, così come definiti dalla disciplina fiscale (art. 55 del D.P.R. n. 917/1986). Questi sono i redditi che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale.

Tuttavia, la Corte ha specificato in modo netto che da questa base imponibile devono essere esclusi i redditi di capitale. Questi ultimi, infatti, sono quelli che derivano dalla mera partecipazione a società di capitali e non sono collegati a una prestazione di attività lavorativa. Nel caso di specie, il lavoratore era un artigiano attivo in un’impresa e, parallelamente, un socio passivo in un’altra S.r.l. I proventi derivanti da questa seconda posizione rappresentano redditi di capitale, non redditi d’impresa, e pertanto non possono essere assoggettati alla contribuzione prevista per gli artigiani.

Le Conclusioni

In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso, compensando le spese di giudizio. La decisione riafferma un principio di fondamentale importanza: per il calcolo dei contributi autonomi, si deve considerare esclusivamente il reddito prodotto attraverso l’attività lavorativa per la quale è prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale. I proventi finanziari o di capitale, derivanti da investimenti passivi in altre società, sono fiscalmente e previdenzialmente distinti e non concorrono a formare l’imponibile contributivo. Questa ordinanza offre maggiore certezza del diritto ai lavoratori autonomi che diversificano i loro investimenti, proteggendoli da pretese contributive su redditi non correlati al loro lavoro.

I redditi di un artigiano derivanti dalla partecipazione a una S.r.l. in cui non lavora sono soggetti a contribuzione per la Gestione Artigiani?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, che non si accompagni a una prestazione di attività lavorativa, non devono essere inclusi nella base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani.

Quale tipo di reddito costituisce la base imponibile per il calcolo dei contributi autonomi di un artigiano?
La base imponibile su cui calcolare i contributi include la totalità dei redditi d’impresa, ovvero quelli che derivano dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale, così come definiti dalla disciplina fiscale.

Perché la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale?
La Corte ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto errata la pretesa dell’ente di assoggettare a contribuzione i redditi di capitale percepiti dal lavoratore. Ha chiarito che solo i redditi d’impresa sono rilevanti ai fini contributivi per un lavoratore autonomo, in coerenza con la sua giurisprudenza consolidata.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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