Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30309 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30309 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31968-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, (Studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Contributi lavoratori autonomi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 409/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 627/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 3.5.2018, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME la pensione di anzianità negatagli dall’ente previdenziale sul presupposto che l’a nzianità contributiva utile dovesse ridursi in conseguenza dell’omesso versamento di contributi dovuti nel periodo 1997 -2008 sui redditi percepiti quale quotista di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, impresa in forma societaria diversa da quella in cui egli ha prestato attività lavorativa quale artigiano; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 -bis , l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierno controricorrente quale socio non lavoratore di società di capitali non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
che il motivo è infondato essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione
ad un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass. n. 18892 del 2023: cfr. da ult. Cass. n. 27023 del 2023);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni indicate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29.5.2024.