Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27197 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L   Num. 27197  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 10/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 31210-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona  del  legale  rappresentante pro  tempore ,  rappresentato  e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME,  NOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME, NOME COGNOME , con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
P.U. 24/6/2025
7/07/2022 giurisdizione Contribuzione per assegni familiari. Ipotesi di esclusione.
per  la  cassazione  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  n.  171  del  2021  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata l’11 giugno 2021 (R.G.N. 229/2019).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta all’udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  RAGIONE_SOCIALEa  Sostituta  Procuratrice Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso. , che ha insistito
Udit a, per il ricorrente, l’avvocata NOME COGNOME per l’accoglimento del ricorso.
Udito, per la parte controricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha ribadito le conclusioni del controricorso.
FATTI DI CAUSA
-Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando in sede di rinvio,  ha  accertato  che  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  nulla  deve all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributi riguardanti gli assegni familiari.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha osservato che, con l’intesa stipulata il 18 dicembre 2002 fra Regione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali, le società come RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si sono fatte carico RAGIONE_SOCIALEa diretta erogazione degli assegni familiari e, pertanto, non sono tenute al versamento RAGIONE_SOCIALEa relativa contribuzione. Alle medesime conclusioni si è giunti per le società per RAGIONE_SOCIALE subentrate agli enti pubblici creditizi (Cass., sez. lav., 30 gennaio 2006, n. 2008).
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso , dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 12 marzo 2025, è stato fissato all’udienza RAGIONE_SOCIALE del 24 giugno 2025.
-Il  Pubblico  Ministero,  prima  RAGIONE_SOCIALE‘udienza,  ha  depositato  una memoria e ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. -In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria illustrativa.
-All’udienza,  il  Pubblico  Ministero  ha  esposto  le  conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti hanno insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe conclusioni formulate nei rispettivi atti .
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 75 e 79 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa ReRAGIONE_SOCIALE 30 maggio 1955, n. 797, e lamenta che la sentenza d’appello abbia erroneamente escluso  il  diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di  pretendere  la  contribuzione  per  gli assegni familiari da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, impresa RAGIONE_SOCIALE trasformata in società per RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Ad avviso del ricorrente, l’obbligo di pagare la contribuzione in esame è escluso soltanto per Province, Comuni, istituzioni pubbliche di RAGIONE_SOCIALE e altri enti pubblici. A tali categorie non apparterrebbe RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe prescelto una forma privatistica per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘edilizia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Né avrebbe alcun rilievo la circostanza che la società abbia garantito la medesima posizione giuridica ed economica degli enti pubblici, erogando direttamente le prestRAGIONE_SOCIALE di cui si discute.
-Occorre, preliminarmente, delimitare i profili devoluti all’esame di questa Corte.
2.1. -Con  ordinanza  depositata  il  25  febbraio  2019  e  recante  il numero 5429, questa Corte ha accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  contro  la sentenza n. 245 del 2013, pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze, e  ha  censurato  la  pronuncia  di  merito  per  aver  negat o  l’obbligo  di versare  all’RAGIONE_SOCIALE  la  ‘contribuzione  minore’,  in  virtù  di  un’asserita natura pubblicistica di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
L’ordinanza richiamata ha puntualizzato che « RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è una società costituita  dagli  enti  locali  per  la  gestione  RAGIONE_SOCIALE ‘ edilizia  RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; la forma prescelta per lo svolgimento di detta gestione è quella RAGIONE_SOCIALEa società per RAGIONE_SOCIALE in cui l ‘ amministrazione RAGIONE_SOCIALE esercita il controllo unicamente attraverso gli strumenti di diritto privato, dovendosi escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria RAGIONE_SOCIALEo schema societario, che la mera partecipazione da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ ente pubblico sia idonea a determinare la natura RAGIONE_SOCIALE ‘ organismo attraverso il quale la gestione del servizio pubblico viene attuata».
Questa Corte ha soggiunto che a diverse conclusioni non inducono la  nozione  di  organismo  pubblico,  delineata  dal  diritto  RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea al fine di evitare l’alterazione RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, il controllo esercitato dalla Corte dei conti e i vincoli di finanza RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, «la forma societaria di diritto privato è, per l ‘ ente locale, la  modalità  di  gestione  consentita  dalla  legge  e  prescelta  dall ‘ ente stesso  in  ragione  RAGIONE_SOCIALEa  duttilità  RAGIONE_SOCIALEo  strumento  giuridico,  in  cui  il perseguimento RAGIONE_SOCIALE ‘ obiettivo pubblico è caratterizzato dall ‘ accettazione RAGIONE_SOCIALEe regole del diritto privato».
Sulla scorta di tali principi, questa Corte ha rimesso dunque al giudice di rinvio il compito di rinnovare l’esame RAGIONE_SOCIALEa vicenda controversa, valutando «la portata (oggettiva e cronologica) nonché, previamente, la rilevanza, rispetto al contenzioso di questa causa, dei profili (insussistenza di obblighi contributivi per malattia dal 1.1.2009 per assenza di operai in servizio fissazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa contribuzione per maternità, al 1.1.2009, allo 0,24%) in relazione ai quali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nelle proprie difese, afferma il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado».
2.2. -All’esito del giudizio di rinvio, la sentenza oggi impugnata ha deciso le questioni inerenti ai contributi per malattia e per maternità e ai contributi al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
Tali statuizioni non sono state censurate.
Le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si appuntano in via esclusiva sui contributi per gli assegni familiari.
-Le critiche formulate nel ricorso sono pertinenti e specifiche e rimettono  al  vaglio  di  questa  Corte  la  corretta  interpretazione  RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente, senza incorrere nei profili di genericità e, conseguentemente, d’inammissibilità eccepiti dalla parte controricorrente nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione.
-Le  censure  colgono  nel  segno,  per  le  ragioni  di  séguito precisate.
-Per  quel  che  concerne  l’esenzione  dall’obbligo  di  versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i contributi per assegni familiari, occorre avere riguardo alle previsioni dettate dall’art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955.
In virtù RAGIONE_SOCIALEa previsione richiamata, le disposizioni del «Testo unico RAGIONE_SOCIALEe norme concernenti gli assegni familiari» non si applicano « a ) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, RAGIONE_SOCIALEe AmministrRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, anche se con ordinamento autonomo; b ) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, RAGIONE_SOCIALEe AmministrRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia; c ) al personale RAGIONE_SOCIALEe Provincie, dei Comuni, RAGIONE_SOCIALEe Istituzioni pubbliche di RAGIONE_SOCIALE e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto RAGIONE_SOCIALEe limitRAGIONE_SOCIALE e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti».
La società controricorrente, costituita in séguito allo scioglimento RAGIONE_SOCIALEe  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  non  può  essere ricondotta ad alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi tipizzate dalla disposizione citata.
Nel caso di specie, non si configura un’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato e  neppure  si  riscontrano  i  tratti  distintivi di  un’amministrazione
provinciale o comunale o di un’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o di un ente pubblico.
La pronuncia rescindente ha conferito rilevanza decisiva alla forma societaria prescelta dall’ente pubblico locale per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘edilizia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ha dunque disconosciuto, ai fini previdenziali, il carattere pubblicistico RAGIONE_SOCIALEa società.
In quanto società per RAGIONE_SOCIALE, la parte controricorrente neppure può invocare, in difetto di un’espressa domanda corredata dalla dimostrazione dei presupposti di legge, la deroga prevista dall’art. 49, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 9 marzo 1989, n. 88: tale previsione esonera i datori di lavoro che lo richiedano e che non abbiano fini di lucro «dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge».
A tali considerRAGIONE_SOCIALE si associa il rilievo che le deroghe a un obbligo di  valenza  generale  non  possono  che  essere  quelle  tassativamente individuate dal legislatore.
-Non  si  possono  desumere  elementi  di  segno  contrario  dalle argomentRAGIONE_SOCIALE  illustrate  dalla  Corte  di  merito  e  sviluppate  nelle conclusioni del Pubblico Ministero.
6.1. -È ininfluente che gli assegni familiari siano corrisposti in via diretta dal datore di lavoro.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’erogazione di un trattamento  economico  da  parte  del  datore  di  lavoro,  in  forza  di previsioni di legge o di contratto collettivo, non lo esonera di per sé dall’obbligo di versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la contribuzione previdenziale , salvo che la legge RAGIONE_SOCIALEo Stato non disponga diversamente.
Invero, il  generale  principio  di  solidarietà  che  permea  il  sistema RAGIONE_SOCIALEa previdenza sociale contraddice il nesso di reciproca giustificazione causale  tra  contributi e prestRAGIONE_SOCIALE e implica  che  l ‘ obbligazione contributiva continui a gravare sul datore di lavoro, anche quando, per
tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti, l ‘ ente previdenziale non sia tenuto a certe prestRAGIONE_SOCIALE.
D’altro canto, le obbligRAGIONE_SOCIALE contributive partecipano RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEe obbligRAGIONE_SOCIALE pubblicistiche, equiparabili alle obbligRAGIONE_SOCIALE tributarie e sottratte alla disponibilità di negozi giuridici di diritto privato (Cass., S.U., 27 giugno 2003, n. 10232).
Allorché il legislatore ha  inteso escludere il  pagamento  dei contributi nell’ipotesi di erogazione diretta RAGIONE_SOCIALEa prestazione da parte del  datore  di  lavoro,  l’ha  stabilito ex  professo ,  com’è  avvenuto  con l’indennità di malattia (art. 20, comma 1, del decreto -legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, nella legge 6 agosto 2008, n. 133).
Dall’art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955, applicabile al caso di specie, non si può evincere alcuna deroga espressa per l’ipotesi di cui oggi si discorre.
6.2. -Non si dimostra dirimente neppure il richiamo alla legislazione regionale (legge RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE 3 novembre 1998, n. 77) e alle intese negoziali concluse con le organizzRAGIONE_SOCIALE sindacali maggiormente rappresentative.
Come  ha  evidenziato  l’RAGIONE_SOCIALE  nel  corso  RAGIONE_SOCIALEa  discussione,  il mantenimento  dei  diritti  in  capo  al  personale  trasferito  agli  enti  di nuova costituzione esula dall’obbligazione contributiva di cui si discute.
Si  deve  rimarcare,  inoltre,  che  né  la  legge  regionale  né  la contrattazione collettiva avrebbero avuto legittimazione a intervenire: a tale riguardo, viene in rilievo una disciplina cogente, inderogabile in via pattizia, riservata alla competenza legislativa esclusiva RAGIONE_SOCIALEo Stato, come stabilisce a chiare lettere l’art. 117, secondo comma, lettera o ), Cost. : «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:  o ) previdenza sociale».
Tale  elemento  rivela  in  modo  plastico  l’incomparabilità  RAGIONE_SOCIALEa fattispecie odierna a quella RAGIONE_SOCIALEa successione RAGIONE_SOCIALEe società per RAGIONE_SOCIALE
nelle  posizioni  giuridiche  degli  enti  pubblici  creditizi,  scrutinata  nella sentenza n. 2008 del 2006: in quel frangente, era una legge RAGIONE_SOCIALEo Stato a sancire claris verbis l’esonero dalla contribuzione relativa agli assegni familiari.
7. -Le considerRAGIONE_SOCIALE svolte conducono a ribadire le affermRAGIONE_SOCIALE già espresse da Cass., sez. lav., 25 febbraio 2016, n. 3714, con riferimento a una società per RAGIONE_SOCIALE «costituita tra 28 comuni RAGIONE_SOCIALEa provincia di Grosseto, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione RAGIONE_SOCIALEa legge regionale secondo cui le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi RAGIONE_SOCIALEa citata L.R. n. 77 del 1998, art. 3, nonché quelle attinenti a nuove realizzRAGIONE_SOCIALE, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata» (punto 4.1. dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Nel  ribadire  l’obbligo  RAGIONE_SOCIALEe  società  partecipate  dall’ente  locale  di versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la ‘contribuzione minore’, questa Corte ha specificato che assume «rilevanza determinante, in ordine all ‘ obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico  a  quello  privatistico  (cfr.  Cass.  n.  27513/13;  Cass.  n. 20818/13)» (punto 4.3. dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
8. -Dalle  considerRAGIONE_SOCIALE  esposte discendono  l’accoglimento  del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa in conformità al principio di diritto che di séguito si enuncia: «Le società per RAGIONE_SOCIALE costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all’edilizia RAGIONE_SOCIALE pubbli ca, sono obbligate a versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo i pr esupposti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dall’art. 79 del decreto
del  Presidente  RAGIONE_SOCIALEa  ReRAGIONE_SOCIALE  30  maggio  1955,  n.  797,  o  di  altre ipotesi derogatorie,  che  solo  il legislatore statale, titolare RAGIONE_SOCIALEa competenza  legislativa  esclusiva  nella  materia ‘ previdenza  sociale ‘ (art. 117, secondo comma, lettera o , Cost.), ha la potestà di stabilire».
Il giudice di rinvio vaglierà le contrapposte prospettRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe parti in  ordine  all’ammontare  RAGIONE_SOCIALE‘obbligo  contrib utivo  e  gli  argomenti enunciati  dalla  parte  controricorrente,  a  tale  riguardo,  anche  nella memoria illustrativa.
Il  giudice  di  rinvio  provvederà,  infine,  sulle  spese  del  presente giudizio.
P.Q.M.
La  Corte accoglie  il  ricorso;  cassa  l’impugnata  sentenza; rinvia  la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 24 giugno 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore                                         La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME