Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33839 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 33839 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 27254-2017 proposto da:
COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa individuale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale COGNOME NOME – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DI LAMOLE, BENINI NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa individuale, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
R.G.N. 27254/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/09/2023
PU
COGNOME NOME DI COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa individuale, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa individuale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale NOME COGNOME NOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale COGNOME NOME – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa individuale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa individuale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale COGNOME NOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME E RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa
individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa individuale, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima impresa RAGIONE_SOCIALE individuale, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, RICCARDO DEL PUNTA;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 546/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/05/2017 R.G.N. 437/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso ad eccezione RAGIONE_SOCIALEe posizioni riferite ai ricorrenti rinuncianti, per i quali ha chiesto declaratoria di estinzione o di inammissibilità sopravvenuta del ricorso; uditi gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per delega verbale Avvocato NOME COGNOME; udito l’Avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il giorno 11.5.2017, la Corte d’appello di Firenze, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dagli attuali ricorrenti avverso gli avvisi di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva loro ingiunto il pagamento di differenze contributive e sanzioni civili in relazione agli operai agricoli a tempo determinato occupati negli anni 2006 e 2007. La Corte d’appello, a supporto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa propria decisione di accoglimento degli assunti difensivi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora d’interesse nel presente giudizio di legittimità, ha rilevato – accogliendo la tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE previdenziale – che l’obbligazione retributiva del datore di lavoro deve essere commisurata all’orario ordinario full time previsto dalla contrattazione collettiva soggettivamente efficace. Così che la retribuzione in tal modo quantificata potrebbe dirsi non dovuta solo ove la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa fosse riferibile a un fatto imputabile al lavoratore ovvero a un’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione aziendale idonea a rappresentare un’impossibilità non imputabile, ex art. 1218 c.c.; pertanto, secondo la Corte distrettuale, non vi è spazio per la tesi RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza per i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato di un orario minimo obbligatorio sul quale debba commisurarsi l’obbligo retributivo (e per quanto d’interesse nella presente controversia, anche contributivo) del datore di lavoro salvo, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte del merito, che le parti non negozino la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro, concludendo un contratto part time.
Avverso tale pronuncia le aziende in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In vista RAGIONE_SOCIALEa discussione in pubblica udienza, le parti ricorrenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. notificato all’RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
Con il primo motivo, le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, (conv. con L. n. 389 del 1989), e del CCNL 6 luglio 2006, art. 40, comma 1, per gli operai agricoli e florovivaisti, nonché RAGIONE_SOCIALE‘avviso comune di interpretazione autentica di tale contratto del 14.1.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non anche alle ore effettivamente lavorate da costoro, anche se di numero inferiore.
Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c., comma 1, e degli artt. 1363 e 1367 c.c., in relazione al contratto collettivo provinciale di lavoro del 18 novembre 2004 per la provincia di Firenze – Prato e al verbale d’interpretazione autentica del medesimo del 13.11.2012, per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza, nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe sue disposizioni, ai canoni ermeneutici prescritti dalle norme invocate;
Con il terzo motivo, le parti ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 3 e art. 16, comma 1, lett. g), anche in relazione alla direttiva n. 2000/34/CE, per avere la Corte di merito ritenuto che la necessità di rapportare all’orario normale di lavoro la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per l’impiego di operai agricoli a tempo determinato discendesse dall’obbligo di interpretazione comunitariamente conforme.
Con il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 99/70/CE e comunque del D.Lgs. n. 368 del 2001, per avere la Corte territoriale ritenuto che nello stesso senso
militasse il divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 RAGIONE_SOCIALEa direttiva cit.
Con il quinto motivo, la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 2, primo comma d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 e 9, quinto comma, l. n. 67 del 1988, in relazione alle Delibere C.I.P.E. n. 13/2001 e n. 42/200, per avere la Corte confermato gli avvisi di addebito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza fare applicazione RAGIONE_SOCIALEo sgravio contributivo previsto per le imprese operanti in zone agricole svantaggiate.
Con il sesto motivo, le parti ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa L. n. 388 del 2000, art. 116, per non avere la Corte territoriale disposto la riduzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni applicate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’obiettiva difficoltà d’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore.
Preliminarmente, va dato atto che la rinunzia al ricorso depositato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, notificate alla controparte che ha prestato adesione, determina l’estinzione del giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALEe medesime parti con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Quanto al ricorso proposto dalle rimanenti parti, in conformità ai precedenti di questa Corte di legittimità (Cass.13/10/2022, n. 30052; Cass. 18/10/2022, n. 30592; Cass. 18/10/2022, n. 30554; Cass. 4/05/2022, n. 14062; Cass. 27/04/2022, n. 13185) il primo, il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘intima connessione RAGIONE_SOCIALEe censure.
Al riguardo, va premesso che il CCNL 6 luglio 2006, art. 30, comma 1, per gli operai agricoli e florovivaisti, nel prevedere che “l’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere”, si limita ad individuare il limite massimo RAGIONE_SOCIALE‘orario normale settimanale e, specularmente, di quello giornaliero, calcolato come parte aliquota di quello settimanale, senza tuttavia dettare alcuna previsione circa l’orario minimo giornaliero esigibile dal prestatore di lavoro; che il successivo
art. 40, nel prevedere, al comma 1, che “l’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata”, detta una norma logicamente incompatibile con il concetto di orario di lavoro settimanale e di orario giornaliero, atteso che svincola la retribuzione dovuta dal riferimento ad un tempo di lavoro precostituito ed individuabile in termini generali e astratti.
tale ultima previsione, ispirata alle specificità e peculiarità proprie del lavoro agricolo a tempo determinato, risulta affatto coerente con la norma di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 16, comma 1, lett. g), il quale, nel dare attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che gli operai agricoli a tempo determinato sono esclusi dall’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa durata settimanale RAGIONE_SOCIALE‘orario normale di lavoro di cui al precedente art. 3, a sua volta fissata in 40 ore settimanali (salva la previsione di maggior favore dei contratti collettivi).
A diverse conclusioni non può giungersi nemmeno considerando il successivo CCNL cit., art. 40, comma 2, che stabilisce che “in caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione”, dal momento che, lungi dal generalizzare anche a beneficio RAGIONE_SOCIALE‘operaio agricolo a tempo determinato una previsione di orario normale, esso attesta semplicemente l’obbligo di remunerare non solo il lavoro effettivamente svolto, ma altresì (e soltanto) le ore in cui il datore di lavoro, nonostante l’incombere di cause di forza maggiore ostative all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, abbia nondimeno disposto che l’operaio agricolo a tempo determinato rimanga a sua disposizione.
il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, (conv. con L. n. 389 del 1989), stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni stabilito da
leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Nell’interpretare tale disposizione, questa Corte, oltre a chiarire che essa ha aggiunto al previgente principio secondo cui l’imponibile si determina sul “dovuto” (e non su quanto “di fatto erogato”) il nuovo ed ulteriore criterio del “minimale contributivo”, ha precisato che la norma da essa desumibile opera esclusivamente nell’ambito del rapporto contributivo, che è affatto autonomo rispetto al rapporto di lavoro, di talché la fissazione del “dovuto” sul piano previdenziale non esplica alcuna influenza sul diverso problema RAGIONE_SOCIALEa determinazione del “dovuto” sul piano del rapporto di lavoro (così Cass. n. 12122 del 1999 e numerose succ. conf.); nel caso di specie, è affatto incontroverso che l’odierna parte ricorrente abbia corrisposto i contributi calcolati sulle ore “effettivamente prestate” dai lavoratori agricoli a tempo determinato.
Un diverso “dovuto”, in termini di “minimale contributivo”, non è nemmeno desumibile dal CCNL cit., art. 30, comma 1, dal momento che un’ovvia applicazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c. impone di ritenere che la previsione ivi contenuta RAGIONE_SOCIALE‘orario normale di lavoro, benché formulata in termini generali e dunque apparentemente riferibile anche agli operai agricoli a tempo determinato, sia comunque incompatibile con il diverso regime che per costoro detta specificamente il successivo CCNL cit., art. 40, comma 1, che come si e’ detto – non è logicamente compatibile con alcuna nozione di orario normale di lavoro.
A contrarie conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando la giurisprudenza comunitaria citata nella sentenza impugnata in tema di divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 RAGIONE_SOCIALEa direttiva
99/70/CE, dal momento che – in disparte le considerazioni sviluppate nel ricorso per cassazione circa la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALEa clausola 4.3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva cit., secondo cui “le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previ consultazione RAGIONE_SOCIALEe parti sociali, e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali” – detto divieto attiene al rapporto di lavoro inter partes e può, a tutto concedere, legittimare eventuali pretese del lavoratore di ottenere più di quanto in concreto corrispostogli, ma non certo l’ente previdenziale ad una diversa e maggiore pretesa in termini di contributi previdenziali, esulando la materia del rapporto contributivo dalle previsioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione.
Analogamente deve dirsi in riferimento alle previsioni RAGIONE_SOCIALEe direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, che peraltro come correttamente rilevato nel ricorso per cassazione disciplinano esclusivamente l’orario massimo di lavoro esigibile, ma nulla dicono né in ordine all’orario normale né tampoco in termini di orario minimo garantito al prestatore di lavoro.
A diversa conclusione non conducono le critiche, basate essenzialmente su possibili esiti distonici rispetto alla generale nozione di minimale contributivo derivante da ll’applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALE‘orario effettivo di lavoro previsto dal CCNL applicato, che l’I stituto controricorrente ha espresso in sede di discussione. Si tratta di considerazioni che, seppure suggestive, non intaccano le ragioni strettamente correlate alla complessiva ricostruzione del quadro normativo RAGIONE_SOCIALEo specifico settore RAGIONE_SOCIALEe attività agricole che questa Corte ha posto a sostegno del proprio consolidato orientamento che quindi va pienamente confermato.
Dovendo concludersi nel senso che i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma
1, (conv. con L. n. 389 del 1989), e del CCNL 6 luglio 2006, art. 40, esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo che in concreto risulti che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione, la sentenza impugnata, assorbiti il secondo, il quinto e il sesto motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dichiara compensate tra le parti le relative spese di giudizio.
Quanto alle restanti parti ricorrenti, accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.