Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28681 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10230-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Previdenza
Contratti di riallineamento retributivo
Minimale contributivo
R.G.N. 10230/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 880/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 30/09/2019 R.G.N. 1115/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Lecce, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, rigettava il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente avverso un avviso di addebito Inps per contributi omessi in relazione ad operai agricoli a tempo determinato;
per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha osservato che l’azienda agricola aveva corrisposto contributi parametrati ad una retribuzione oraria inferiore a quella dovuta, una volta esaurito ogni termine per il cd. «riallineamento», e comunque per aver calcolato l’ammontare retributivo giornaliero rapportato a sei ore e non a sei ore e 50 come invece previsto dalla RAGIONE_SOCIALE di settore;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito, con controricorso. È rimasta intimata l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, deducendo la violazione di numerosissime disposizioni di legge e di contratti collettivi (art.
39 Cost., art. 1 D.L. nr. 2 del 2006; art. 20 D.Lgs. nr. 375 del 1993; art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 389 del 1989; art. 5, comma 4, D.L. nr. 510 del 1996; art. 28 CCNL 10 luglio 2002; art. 28 CCNL 6 luglio 2006; art. 19 C.P.L. RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Brindisi del 20 settembre 2004) nonché RAGIONE_SOCIALEa Delibera CIPE nr. 42 del 2000, la ricorrente imputa alla sentenza impugnata di averle erroneamente negato il diritto alle agevolazioni contributive previste per le Aziende ubicate in zone svantaggiate;
6. il motivo va disatteso;
le censure, -carenti di specificità quanto al richiamo degli accordi collettivi,- sono comunque infondate perché, nella sostanza, pretendono di accreditare la tesi RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALE‘Accordo territoriale di riallineamento del 2004, la cui invalidità è, invece, posta a base RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di inadempimento retributivo e, di conseguenza, RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento contributivo, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art . 1 del D.L. nr. 338 del 1989, convertito nella legge nr 389 del 989;
a tale riguardo, va osservato che il giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accordo di riallineamento del 2004 è conforme agli indirizzi di questa Corte che, in diverse pronunce (Cass., nr. 3798 del 2019, punto 6 RAGIONE_SOCIALEe «Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione»; negli stessi termini, Cass. nr. 6868 del 2019, punto 22 RAGIONE_SOCIALEe «Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione»; Cass. nr. 24635 del 2023, punti 3.1. e ss. RAGIONE_SOCIALEe «Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione». In ultimo, Cass. nr. 11343 del 2024, punto 10), ha giudicato l’accordo invalido perché sottoscritto tre anni dopo il termine ultimo di efficacia RAGIONE_SOCIALE‘istituto del riallineamento invocato ai fini dei pretesi sgravi contributivi;
per grosse linee, in questa sede è sufficiente ricordare che l’art. 5 del DL nr. 510 del 1996 (decreto convertito con
modificazioni in legge nr. 608 del 1996) introduceva una disciplina volta ad estendere i vantaggi derivanti dalla corretta applicazione dei CC.CC.NN.LL., a quei soggetti che, invece, non ne avevano fatto applicazione. Con i cd. «contratti di riallineamento retributivo» si è, cioè, consentito ai datori di lavoro di uscire da una situazione di illegalità, in modo graduale, ed accedere ai benefici previsti dall’ordinamento , purché si rispettassero determinate tempistiche; nella fattispecie, l’accordo invocato è stato , invece, tardivamente stipulato;
10. con il secondo motivo, argomentato sempre in termini di violazione di norme di legge e dei contratti collettivi (artt. 10,14, 27, 30, 40 e 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006; art. 3 e 16 D.lgs nr. 66 del 2003; direttive comunitarie nr. 93/104/CE e 2000/34/CE, Decreto Interministeriale 28 dicembre 1995; art. 5, comma 4, D.L. nr. 510 del 1996; art. 115 cod.proc.civ.), è censurata la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello per avere erroneamente calcolato gli oneri contributivi sulla base di un orario giornaliero diverso e maggiore rispetto a quello effettivamente osservato, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa peculiarità del settore agricolo, in modo specifico con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
il secondo motivo è invece fondato nei termini che seguono;
la sentenza impugnata nel ritenere che la contribuzione vada fissata in relazione all’orario di lavoro settimanale stabilito dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE provinciale, a prescindere dalle modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa, non ha fatto corretta applicazione del principio di questa Corte in base al quale «In tema di imponibile contributivo, i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli
operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, conv. dalla L. n. 389 del 1989, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALEe ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza RAGIONE_SOCIALE‘operaio in azienda a sua disposizione» (Cass. nr. 13185 del 2022, Cass. nr. 14062 del 2022; Cass. nr. 30052 del 2022);
13. pertanto, va accolto il secondo motivo, per quanto di ragione, rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 18