Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5852 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21224-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
nonchè contro
Oggetto
Lavoro
agricolo
R.G.N. 21224/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1189/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 20/11/2019 R.G.N. 1598/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’opposizione svolta da COGNOME NOME avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, notificato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e avente ad oggetto differenze contributive dovute in relazione ad operai agricoli a tempo determinato fatti lavorare per orari inferiori all’orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo. Dal mancato adempimento dell’obbligo contributivo seguiva altresì il disconoscimento da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE degli sgravi concessi.
Riteneva la Corte d’appello che le retribuzioni erogate fossero inferiori a quelle dovute in base al contratto di riallineamento stipulato dalle organizzazioni di categorie; né tale minore retribuzione poteva giustificarsi in base alla riduzione dell’orario di lavoro, poiché altrimenti la fattispecie sarebbe stata quella del contratto di lavoro a tempo parziale.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
È rimasta intimata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.39 Cost., nonché degli artt.1 d.l. n.2/06, 20 d.lgs. n.375/93, 1 l. n.389/89, 5, co.4 l. n.510/96, 28 CCNL 10.7.2002, 28 CCNL 6.7.2006, 19 C.P.L. della Provincia di Brindisi 20.9.04, delibera CIPE n.42/00 e 115 c.p.c. per non avere la Corte fatto applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese agricoli operanti in zone svantaggiate.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.10, 14, 27, 30, 40 e 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, dell’art.3 C.P.L. della Provincia di Brindisi 29.10.94, 3 e 16 d.lgs. n.66/03, delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, nonché del decreto interministeriale 28.12.95, dell’art.5, co.4 l. n.510/96 e dell’art.115 c.p.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere che, ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non alle ore effettivamente lavorate, sebbene di numero inferiore.
Va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso.
Esso è fondato.
Come già affermato da questa Corte con orientamento cui s’intende dare continuità (Cass.13185/22, Cass.14062/22), i contributi dovuti dal datore di lavoro
agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, co.1 d.l. n.338/89, conv. dalla l. n. 389/89, e dell’art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell’operaio in azienda a sua disposizione.
In tali pronunce è stato chiarito che l’art.40 del citato CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore, al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale è conforme all’art.16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03, il quale esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto al precedente art.3.
Né in senso contrario vale il richiamo alla direttiva 99/70/CE – in particolare la clausola 4.3 – poiché essa disciplina il rapporto di lavoro, non già il regime del distinto rapporto contributivo. Stesso discorso vale per le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, le quali peraltro disciplinano l’orario massimo di lavoro, non l’orario minimo garantito al prestatore di lavoro.
Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discende l’assorbimento del primo, e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.