Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5846 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5846 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10311-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, in qualità di titolare dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, titolare dell’omonima impresa individuale, COGNOME NOME, in qualità di titolare della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
Oggetto
Lavoro
agricolo
R.G.N. 10311/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1227/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/11/2017 R.G.N. 14/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/01/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze rigettava le opposizioni svolte da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE agricola, NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, titolare dell’impresa individuale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE agricola, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso avvisi di addebito emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e aventi ad oggetto differenze contributive e sanzioni civili in relazione a vari operai agricoli a tempo determinato fatti lavorare per orari inferiori all’orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo. Dal mancato adempimento dell’obbligo contributivo seguiva altresì il disconoscimento da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE degli sgravi concessi.
Riteneva la Corte d’appello che sia le norme di legge, sia il contratto collettivo applicabile, non contemplassero per il rapporto subordinato di lavoro agricolo a tempo determinato la
possibilità del datore di determinare unilateralmente le ore dovute in misura inferiore al minimale contributivo.
Avverso la sentenza, i ricorrenti propongono sei motivi di impugnazione, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
NOME COGNOME ha in seguito depositato atto di rinuncia per aver presentato adesione alla definizione agevolata.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.1 l. n.389/89 e dell’art.40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, nonché dell’Avviso Comune del 14.1.2013 di interpretazione autentica del CCNL, per avere la Corte ritenuto che, ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non alle ore effettivamente lavorate, sebbene di numero inferiore.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362, co.1, 1363 e 1367 c.c., in relazione al contratto provinciale di lavoro di Siena del 19.7.2004, con relativo verbale di interpretazione autentica del 20.11.2012, per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza, nell’interpretazione delle sue disposizioni, ai canoni ermeneutici previsti dalle citate disposizioni codicistiche.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03, anche in relazione alla direttiva 2000/34/CE, per avere la Corte ritenuto
che la necessità di rapportare all’orario normale di lavoro la retribuzione imponibile a fini contributivi per gli operai agricoli a tempo determinato discendesse dall’obbligo di interpretazione della norma interna in conformità a quella comunitaria.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE o del d.lgs. n.368/01, anche se interpretato alla luce della direttiva, per avere la Corte ritenuto che nello stesso senso militasse il divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 della citata direttiva.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.2, co.1 d.lgs. n.146/97, 9, co.5 l. n.67/88 per non avere la Corte fatto applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese agricole operanti in zone svantaggiate.
Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116 l. n.388/00, per non avere la Corte disposto la riduzione delle sanzioni nonostante l’obiettiva difficoltà d’interpretazione della normativa di settore.
Nei confronti di NOME COGNOME va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravventa carenza di interesse, non potendosi dichiarare l’estinzione atteso che, allo stato, non risulta sia stato pagato il debito, ed in presenza della sola dichiarazione di adesione. Questa però integra manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, cui segue l’inammissibilità della stessa, con compensazione delle spese di lite, attesa la modalità di definizione del giudizio (v. nello stesso senso Cass.34822/23).
Segue alla inammissibilità sopravvenuta l’esclusione dell’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato (Cass.20697/21).
Nei confronti degli altri ricorrenti, va detto che il primo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione. Essi sono fondati.
Come già affermato da questa Corte con orientamento cui s’intende dare continuità (Cass.13185/22, Cass.14062/22), i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, co.1 d.l. n.338/89, conv. dalla l. n. 389/89, e dell’art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell’operaio in azienda a sua disposizione.
In tali pronunce è stato chiarito che l’art.40 del citato CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore, al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale è conforme all’art.16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03, il quale esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto al precedente art.3.
Né in senso contrario vale il richiamo alla direttiva 99/70/CE – in particolare la clausola 4.3 – poiché essa disciplina il rapporto di lavoro, non già il regime del distinto rapporto contributivo. Stesso discorso vale per le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, le quali peraltro disciplinano l’orario massimo di lavoro, non l’orario minimo garantito al prestatore di lavoro.
Dall’accoglimento del primo, terzo e quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti motivi, e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione,
la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.