Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33832 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33832 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24437/2019 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza di CORTE D’APPELLO LECCE n. 524/2019 depositata il 17/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, respingeva la opposizione proposta da COGNOME NOME avverso l’avviso di addebito per il recupero della contribuzione agricola recante n. 324 2013 00022346 23.
2.Premetteva in fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione avverso due avvisi di addebito, relativi, rispettivamente, al secondo ed al terzo trimestre dell’anno 2006 e che la opposizione era stata integralmente accolta dal Tribunale di Brindisi, in ragione della prescrizione dei contributi posti in recupero. L’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello, tuttavia, limitatamente ad uno dei due atti di recupero (n. NUMERO_DOCUMENTO).
3.La Corte territoriale, ritenuto non essere decorso il termine di prescrizione, osservava:
-la pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE ineriva a differenze contributive derivanti dal versamento dei contributi su una base salariale inferiore a quella prevista dal contratto provinciale; la parte opponente sosteneva di avere correttamente determinato i contributi sulle retribuzioni indicate nell’ accordo di riallineamento del 20 settembre 2004;
-a tenore dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 510/1996, detto accordo di riallineamento era nullo. La norma consentiva una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, a prescindere dalla tipologia di variazione; invece, l’accordo del 2004 integrava una seconda (e perciò inammissibile) variazione dell’accordo di riallineamento previsto dal contratto provinciale del 22 novembre 1996, già variato con l’accordo del 18 dicembre 2000.
-anche a voler considerare l’accordo del 18 dicembre 2000 come nuovo ed autonomo rispetto a quello del 1996, esso era stato, a sua volta, oggetto di sospensione applicativa, pattuita il 12 marzo 2002; pertanto, l’accordo del 2004 avrebbe costituito una seconda, non consentita, variazione anche rispetto all’accordo del 2000.
4.Una seconda questione riguardava il computo della contribuzione sull’orario di lavoro, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE sosteneva che la contribuzione doveva essere calcolata sulla base dell’orario previsto dalla contrattazione collettiva, anche provinciale (39 ore settimanali, pari a 6,5 ore di lavoro
giornaliero) mentre la parte privata aveva considerato un orario di lavoro giornaliero inferiore.
5.La tesi dell’RAGIONE_SOCIALE era corretta.
La pattuizione di un orario di lavoro inferiore a quello ordinario integrava un contratto part-time ed avrebbe dovuto essere formalizzata per iscritto. L’orario di lavoro di 39 ore settimanali, previsto dall’articolo 30 del contratto collettivo, era riferito anche ai lavoratori a tempo determinato, giacché quando le parti collettive avevano inteso limitare l’ambito applicativo del contratto ai soli lavoratori a tempo indeterminato lo avevano espressamente stabilito.
La parte non aveva diritto ad agevolazioni contributive -quali quelle previste dalla legge nr. 67/1988 e successive modifiche ed integrazioni -sia per non averle, a suo tempo, richieste sia perché il riconoscimento delle agevolazioni era condizionato al versamento di una retribuzione non inferiore a quella dovuta secondo i contratti collettivi. Infine, quando il legislatore aveva eccezionalmente escluso la decadenza dagli sgravi contributivi per effetto della successiva regolarizzazione, lo aveva espressamente previsto.
8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza COGNOME NOME, articolato in tre motivi di censura, illustrati con memoria. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; è rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1.In via preliminare si osserva che l’oggetto del contendere è limitato all’ avviso di addebito n. 324 2013 00022346 23; come esposto nella sentenza impugnata -e non contestato in questa sede -l’RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto l’opposizione avverso un secondo avviso di addebito (n. 324 2013 00022586 77) sicchè su detta statuizione si era formato il giudicato interno.
I primi due motivi di ricorso, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
3.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato -ai sensi dell’articolo 360 n.3 cod.proc.civ.la violazione e falsa applicazione:
dell’art. 39 Cost.; dell’art. 1 ( rectius : 01) d.l. 10 gennaio 2006 n. 2, conv.to con modif. dalla l. 11 marzo 2006 n. 81; dell’art. 20 d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375; dell’art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n 338, conv. con mod. dalla l. 7 dicembre 1989 n. 389; dell’art. 5, c.4, d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, conv.to con modif. dalla l. n. 28 novembre 1996 n. 608; dell’art. 28 CCNL 10.7.2002; dell’art. 28 CCNL 6.7.2006; dell’art. 19 C.P.L. della provincia di Brindisi 20.9.2004; della delibera del C.I.P.E. n. 42/00.
4.La censura coglie la statuizione che ha escluso la applicazione delle agevolazioni contributive previste per gli imprenditori agricoli operanti in zone agricole svantaggiate (quale è la provincia di Brindisi, classificata come svantaggiata dalla delibera del C.I.P.E. n. 42/2000).
La parte ricorrente deduce che:
-l’art. 01 d.l. n. 2/2006, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, non prevede una domanda del datore di lavoro per la fruizione degli sgravi contributivi;
sussisteva nel caso di specie la condizione di accesso ai benefici previdenziali consistente nel pagamento delle retribuzioni previste dai contratti collettivi, erroneamente negata dal giudice dell’appello. Sotto tale profilo la parte espone di avere corrisposto le retribuzioni previste dall’art. 19 dell’accordo di riallineamento del 20 settembre 2004, accordo che, quand’anche inefficace nel rapporto previdenzialeal fine della determinazione della base contributiva -sarebbe stato comunque valido nel rapporto di lavoro, per la autonomia del rapporto contrattuale con il lavoratore rispetto a quello previdenziale. Le retribuzioni dovute erano state, pertanto, regolarmente corrisposte.
6.Con il secondo mezzo viene dedotta -ai sensi dell’articolo 360 n.3 cod.proc.civ. -la violazione e/o falsa applicazione:
-dell’art. 1, c. 1 e 2, d.l. n. 388/1898 (così in ricorso); dell’art. 7 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv.to con modif. dalla l. 11 novembre 1983, n. 638; dell’art. 11, c. 1, d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, conv.to con modif. dalla l. 28 marzo 1997, n. 81; dell’art. 4 d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146; dell’art. 5 d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv.to con modif. dalla l. n. 28 novembre 1996 n. 608, come modif. dall’art. 23 l. 24 giugno 1997 n. 196; degli artt. 1175, 1337 e 1418 c.c.; dell’art. 5, c.5, d.l. n. 510/96,
conv.to con modif. dalla l. n. 608/96; dell’art. 20 d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375; degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.
7.Si contesta la statuizione di nullità dell’accordo provinciale del 20 settembre 2004 ai fini della determinazione della base contributiva. La parte ricorrente assume che l’accordo del 20.9.2004, articolo 19, non integrava una seconda modifica dell’originario accordo, non consentita dal d.l. n. 510 del 1996, art. 5, comma 5, poiché la norma non prevedeva alcuna limitazione quanto all’arco temporale di conclusione del programma di riallineamento e quanto alla stipula di un accordo di rimodulazione.
I due motivi sono infondati.
9.Il quadro normativo va così ricostruito:
-a) L’articolo 01 d.l. 10 gennaio 2006 n.2, conv. convertito, con modif. dalla l. 11 marzo 2006, n. 81, al comma 2, ha confermato per il triennio 2006/2008 le agevolazioni contributive già previste dall’ articolo 9 l. 11 marzo 1988 n. 67 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate e le ha determinate in una riduzione della contribuzione del 68%;
-b) l’art. 5 del d.l. nr. 510 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla l. nr. 608 del 1996 -ha introdotto l’istituto del cd . «riallineamento retributivo e contributivo», prevedendo la stipula, nelle zone svantaggiate del territorio nazionale, di accordi provinciali per il progressivo adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori agli importi determinati dal CRAGIONE_SOCIALEN.L.
c) Il riallineamento contributivo è previsto dal comma 4 del suddetto articolo 5. A tenore della norma, per le imprese che aderiscono agli accordi di riallineamento provinciali la retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi è quella fissata dal contratto di riallineamento (purché non inferiore ad una data percentuale del minimale contributivo); la norma prevede che detta disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme «relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva» di cui al combinato disposto degli articoli 1 -(comma 1) -e 6 -(commi 9 lett. a,b,c ed 11) -d.l. n. 338/1989. Le norme richiamate sono quelle che stabiliscono la base di calcolo dei contributi (art.1) e le condizioni per ottenere
riduzioni contributive (art. 6). In particolare, tra tali condizioni vi è il pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva (condizione poi estesa, dall’art. 20, co.2, d.lgs. n. 375/1993, alla fruizione di tutte le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo; cfr. Cass. 2 maggio 2024 n. 11762). In sostanza, il comma 4 dell’art. 5 d.l. n. 510/1996 stabilisce che: la base contributiva è la retribuzione di cui all’accordo di riallineamento; il pagamento di tale retribuzione fa ritenere verificata anche la condizione di accesso ai benefici contributivi.
-d) il successivo comma 5 dell’articolo 5 ammette una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, limitatamente ai tempi e alle percentuali fissate dagli accordi provinciali.
Alla luce del quadro normativo, appare infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui la eventuale nullità dell’accordo di riallineamento avrebbe rilievo soltanto ai fini della determinazione della base contributiva e non anche ai fini dell’accesso alle riduzioni contributive.
I due aspetti sono considerati congiuntamente ed in modo inscindibile dal comma 4 dell’articolo 5, che si riferisce sia alla «corresponsione retributiva» che alla «determinazione contributiva»; pertanto, se l’accordo provinciale non è valido ai fini della «determinazione contributiva», egualmente non può operare per la applicazione delle norme che prevedono la «corresponsione retributiva» come condizione di accesso agli sgravi.
Ne deriva la infondatezza del primo motivo di ricorso, anche a prescindere dalla necessità della domanda amministrativa al fine del godimento delle riduzioni contributive.
Quanto al secondo motivo, viene in rilievo la interpretazione del successivo comma 5 dell’art. 5 d.l. n. 510/1996. La parte ricorrente sostiene che la norma -che ammette una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo -non impedirebbe sospensioni e successive riattivazioni dell’accordo provinciale, come nella specie avvenuto (in quanto l’art. 19 del contratto provinciale di lavoro del 2004 costituirebbe un’estensione dell’accordo previsto dal contratto provinciale di lavoro scaduto il 31 dicembre 2003, oggetto di sospensione applicativa in data 12 marzo 2002).
La questione è stata affrontata da questa Corte in plurimi precedenti, alle cui motivazioni si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; tra le altre: Cass. 26 novembre 2019 numero 30867 e 30868; Cass. 27 novembre 2019 n. 31005 e n. 31006; Cass. 28 novembre 2019 n. 31140.
Nelle richiamate pronunce è stato ritenuto conforme a diritto il principio affermato nella sentenza impugnata, secondo cui a tenore dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 510/1996 ogni variazione, di qualunque contenuto, agli accordi di riallineamento contributivo può intervenire una sola volta sicché non ha pregio la tesi, sostenuta dall’odierna parte ricorrente, secondo cui non costituirebbe «variazione» un accordo che prevede una sospensione e la riattivazione di efficacia di un contratto precedente.
Le argomentazioni esposte rendono irrilevante la ulteriore questione circa la tempestività o meno dell’accordo di riallineamento del 20.9.2004 rispetto al termine di stipula fissato dal comma 2 dello stesso articolo 5 d.l. n. 510/1996, come successivamente modificato ed integrato (su tale questione: Cass. n. 26027/2019 e Cass. n. 11541/2024).
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di ricorso.
18.La terza critica è proposta -ai sensi dell’articolo 360 n.3 cod.proc.civ. -sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione:
degli artt. 10, 14, 27, 30,40, 45 CCNL per gli operai agricoli RAGIONE_SOCIALE florovivaisti del 6.7.2006; degli artt. 3 e 16 d. l.gs. 8 aprile 2003, n. 66; delle direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, del decreto interministeriale 28.12.1995, dell’art. 5, c.4, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv.to con modif. dalla l. n. 28 novembre 1996 n. 608; dell’art.115 cod.proc.civ.
19.La censura coglie la statuizione secondo cui per gli operai agricoli a tempo determinato ha escluso la commisurazione della contribuzione all’orario di lavoro giornaliero effettivo.
20. Il motivo è fondato.
21. Sul punto si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., alla sentenza di Cass. 29 aprile 2024 n. 11343 -intervenuta sulla medesima questione -ed ai precedenti ivi richiamati.
22. La sentenza impugnata nel ritenere che la contribuzione va determinata in relazione all’orario di lavoro settimanale stabilito dalla contrattazione collettiva provinciale, a prescindere dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non ha fatto corretta applicazione del principio, enunciato da questa Corte, in base al quale «In tema di imponibile contributivo, i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, conv. dalla L. n. 389 del 1989, e dell’art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell’operaio in azienda a sua disposizione» (Cass. n. 13185 del 2022, n. 14062 del 2022; Cass. n. 30052 del 2022).
23.In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia -anche per le spese -alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 13 novembre 2024