Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 27741 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27741  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26361-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  (già  RAGIONE_SOCIALE),  in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  NOME  COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  24/2021  della  CORTE  D’APPELLO  di MILANO, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 354/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Contratto di lavoro stagionale
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud 09/09/2025 CC
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato il diritto di NOME COGNOME alla conversione del rapporto di lavoro stagionale in un rapporto a tempo indeterminato, con decorrenza dall’1 maggio 2018, e condannato la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) alla riassunzione in servizio del dipendente e al pagamento di un’indennità risarcitoria, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione glo bale di fatto; in parziale riforma della decisione del tribunale, la Corte d’appello ha compensato le spese del giudizio di primo grado.
La Corte territoriale ha accertato che nell’arco temporale dal 2015 al 2018 la società RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno stipulato quattro contratti a termine per lavoro stagionale, i quali sono stati complessivamente oggetto di sette proroghe; che nell’arco temporale suddetto (14.1.2015-30.4.2018), e comunque nei 36 mesi decorrenti dal 14 gennaio 2015, è stato superato il limite massimo di cinque proroghe previsto, in via generale, per tutti i contratti a termine dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 87 del 2018.
I giudici di appello hanno interpretato la normativa in esame ritenendo che il limite massimo di cinque proroghe in 36 mesi fosse operante anche per la particolare tipologia di rapporto a termine costituita dal contratto stagionale; hanno osservato che l’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione applicabile ratione temporis, esclude in modo espresso per i contratti stagionali il limite complessivo di durata di 36 mesi e che una analoga espressa eccezione è rinvenibile nell’art. 21,
comma 2, che esonera i contratti stagionali dal rispetto della regola cosiddetta di ‘stop and go’, inerente ai rinnovi, viceversa applicabile alla generalità dei contratti a termine; al contrario, l’art. 21, comma 1, pone il limite massimo di cinque proroghe in 36 mesi senza contemplare alcuna eccezione e detto limite deve considerarsi applicabile anche al contratto stagionale; hanno evidenziato come il rispetto dei limiti unionali, nella specie discendente dalla natura intrinsecamente causale del contratto di lavoro stagionale, non valga a rendere automaticamente irragionevole la scelta del legislatore nazionale che ha introdotto una garanzia aggiuntiva per i lavoratori stagionali; hanno confermato la decisione di primo grado anche quanto agli effetti sanzionatori, di conversione del rapporto di lavoro stagionale in rapporto a tempo pieno e indeterminato, ritenendo preclusa la possibilità di una conversione in contratto a tempo indeterminato con orario parttime verticale parametrato alla durata della stagione.
Avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per  cassazione  affidato  a  due  motivi.  NOME  COGNOME  ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta  giorni, ai sensi dell’art. 380  bis.1 c.p.c.,  come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella  versione  anteriore  alle  modifiche  apportate  dal  decretolegge n. 87 del 2018.
La ricorrente critica l’impianto ermeneutico adottato dai giudici di appello e sostiene che la corretta applicazione dei criteri di interpretazione della legge avrebbe dovuto condurre a ritenere non applicabile al contratto di lavoro stagionale il regime legale generale  in  tema  di  proroghe  dei  contratti  a  termine,  di  cui all’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione ratione temporis applicabile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La società sostiene che la conversione del rapporto di lavoro stagionale da tempo determinato a tempo indeterminato dovesse essere disposta nel necessario rispetto della stagionalità delle attività che ne costituiscono oggetto, vale a dire ritenendo costituito un rapporto di lavoro part-time verticale per la durata di ciascuna stagione; ciò in linea con quanto avviene per il contratto di lavoro acausale part-time, che si converte in contratto a tempo indeterminato lasciando immutato il tempo parziale, la cui variazione potrebbe risolversi in uno svantaggio per lo stesso lavoratore. Poiché la durata del rapporto non può comunque esondare dagli argini della stagionalità, come stabiliti dall’ordinamento e come presupposti dalle parti nella stipula del contratto per lavoro stagionale, anche la sanzione della conversione a tempo indeterminato non può modificarne l’oggettiva natura stagionale né innovare la legittima volontà delle parti di circoscriverne la durata al periodo di tempo corrispondente alla stagione.
I motivi di ricorso in esame pongono una duplice questione di diritto: la prima concerne l’applicabilità al contratto di lavoro stagionale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 81/2015, che limita a cinque il  numero massimo di proroghe nell’arco dei 36 mesi,
prevedendo che il relativo superamento comporti la trasformazione  in  rapporto  a  tempo  indeterminato;  con  la seconda questione si chiede di stabilire se il rapporto di lavoro stagionale che si converte in rapporto a tempo indeterminato (nella specie per il superamento del limite massimo di proroghe nell’arco di 36 mesi) assuma le caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo  indeterminato full-time oppure a  tempo indeterminato  part-time  verticale,  coincidente  con  la  durata della stagione.
Su  tali  questioni  non  constano  precedenti  di  legittimità  e  la soluzione delle stesse richiede un intervento nomofilattico che rende necessaria la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo per la trattazione in  pubblica  udienza  in  ragione  del  rilievo  nomofilattico  delle questioni poste con i motivi di ricorso.
Così deciso nell’adunanza camerale del 9 settembre 2025
La Presidente NOME COGNOME