Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13495 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19097-2020 proposto da:
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1622/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 914/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
Rilevato che :
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta a far accertare la violazione dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000 per omessa indicazione, nei rispettivi contratti di assunzione con part time verticale, della collocazione temporale dell’orario di lavoro nell’arco della settimana, con conseguente determinazione giudiziale dell’orario medesimo e condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno.
La Corte territoriale ha escluso ogni difformità dei contratti di assunzione rispetto alla normativa legale e contrattuale argomentando:
che gli appellanti, assunti con contratto part-time verticale, lavorano sei mesi nell’anno in regime full time;
che durante i sei mesi di lavoro la loro prestazione è del tutto identica a quella dei dipendenti full time ed è quindi inconferente il richiamo all’articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 61 del 2000, che richiede ‘la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno’;
che la prestazione lavorativa richiesta, pari a 40 ore settimanali, è evidentemente articolata in 8 ore dal lunedì al venerdì, risultando infondata la censura di omessa indicazione nei contratti di assunzione dei giorni della settimana in cui la stessa deve essere resa;
-che parimenti infondata è la censura relativa all’assegnazione degli appellanti su tre turni, di cui due diurni ed uno notturno, atteso che nella lettera di assunzione è
espressamente contemplata la possibilità di una prestazione secondo turni ed è richiamato l’art. 9, comma 4, del c.c.n.l., da leggere unitamente al comma 29 del medesimo articolo. Da tali disposizioni si ricava che il personale a tempo parziale, al pari di quello a tempo pieno, può lavorare in turni, sia ordinari e sia continuativi e avvicendati, da comunicare ai dipendenti con cadenza mensile (come specificato nella dichiarazione a verbale del c.c.n.l.), adempimento nel caso di specie soddisfatto attraverso una programmazione addirittura annuale.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, riferito alle posizioni dei lavoratori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
I ricorrenti premettono che i loro contratti di lavoro (sottoscritti rispettivamente il 15.10.2009 per il COGNOME e il COGNOME; il 15.10.2008 per il COGNOME) contenevano l’articolazione settimanale dell’orario di lavoro così modulata: ‘l’orario normale di lavoro sarà di 40 ore settimanali, dalle 8.15/9.00 alle 17.15/18.00, con pausa fissa fra le 12.30 e le 13.30’; il contratto del sig. COGNOME, sottoscritto il 15.10.2011, la seguente previsione: ‘l’orario normale di lavoro sarà di 40 ore settimanali, dalle 8.15/9.30 alle 17.15/18.30, con pausa
fissa fra le 12.30 e le 14.00’ ed anche l’indicazione ‘dal lunedì al venerdì’. Censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha considerato la loro posizione, di dipendenti assunti con orario di lavoro part-time verticale, del tutto sovrapponibile a quella dei dipendenti assunti con orario di lavoro a tempo pieno. Osservano come l’obbligo posto dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. 61 del 2000 (di ‘puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno’) debba necessariamente essere assolto per iscritto, quindi attraverso l’inserimento di un’apposita clausola nel contratto di lavoro, in tutti i casi di lavoro parttime e perciò anche là dove l’assunzione avvenga con parttime verticale. Rilevano che la clausola inserita nei loro contratti di lavoro non conteneva la puntuale indicazione della collocazione temporale dell’orario con riferimento alla settimana e che neppure poteva considerarsi ‘evident e che la prestazione fosse articolata dal lunedì al venerdì’, come sostenuto dai giudici di appello, essendo pacifico che la loro prestazione era articolata su quattro giorni di servizio e due di riposo.
Con il secondo motivo, riferito alle posizioni di tutti i ricorrenti, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 3 e 9 del c.c.n.l.
I ricorrenti premettono di essere stati assunti, non come lavoratori turnisti, ma sulla base di un predeterminato orario fisso diurno, indicato nel contratto di lavoro; quest’ultimo contempla la possibilità, solo in via residuale (‘In caso di necessità’), di una loro assegnazione a ‘turni continui e avvicendati diurni e notturni’, in accordo con quanto stabilito dall’art 9, comma 4 e ss. del c.c.n.l. Richiamano l’art. 3, punto 1 del c.c.n.l. (secondo cui ‘il personale assunto con
contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno’) e l’art. 9, comma 29 del medesimo contratto (in base al quale ‘il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui ed avvicendati’), che rendono compatibile il lavoro part time con l’assegnazione del dipendente al lavoro in turni. Rilevano che l’art. 3, punto 4, del c.c.n.l. prescrive perentoriamente: ‘nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del punto quattro dell’art 9, la prestazione a tempo parziale’. Osservano che le disposizioni collettive consentono al datore di lavoro di scegliere se assegnare al dipendente assunto con orario part-time un orario prestabilito (cioè non articolato su turni) oppure un orario di lavoro articolato su turni e che, in questa seconda ipotesi (cioè di dipendente part time turnista), il datore può scegliere se assegnare al lavoratore part-time un orario di lavoro articolato su turni continui e avvicendati oppure un orario di lavoro articolato su turni non continui né avvicendati; che ciò che le citate disposizioni non consentono è, invece, di assumere un dipendente con orario prestabilito e di impiegarlo quotidianamente e stabilmente su turni, costituendo tale opzione un tertium genus non previsto dal contratto collettivo; che non è utile il riferimento all’art. 9 punto 4 del c.c.n.l. in quanto riferito al personale turnista (e tali non sono i ricorrenti) ed inoltre in ragione del fatto che la distribuzione oraria ivi prevista (quattro giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto giorno, con prestazione di 8 ore
giornaliere secondo il seguente orario: 22.00/6.00 -6.00/14.00 -14.00/22.00) è diversa da quella riservata ai ricorrenti fin dalla assunzione . Affermano che la RAGIONE_SOCIALE, per potere legittimamente impiegare i ricorrenti su turni, avrebbe dovuto assumerli come lavoratori turnisti e, per poterli legittimamente adibire a turni diversi da quelli previsti dall’art. 9 punto 4, del c.c.n.l. (22:00/6:00 -6:00/14:00 -14:00/22:00), avrebbe dovuto indicare nei contratti di lavoro gli orari dei turni cui sarebbero stati addetti, come prescritto dall’art. 3, punto 4 del c.c.n.l., in conformità alla disciplina legale.
I motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per connessione delle questioni sollevate, sono fondati.
In via di premessa, si ribadisce che il rapporto di lavoro a tempo parziale si distingue da quello a tempo pieno per il fatto che, in dipendenza della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione), lascia al lavoratore un largo spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità, da parte del medesimo, deve essere salvaguardata, anche all’ovvio fine di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva che sia sufficiente (art. 36, primo comma, della Costituzione) a realizzare un’esistenza libera e dignitosa (v. Cass. n. 2382 del 1990; n. 17009 del 2014).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 210 del 1992, ha sottolineato che la disciplina del part-time è finalizzata a garantire al lavoratore una duplice possibilità: sia di
programmare e conciliare più lavori a orario ridotto, allo scopo di ottenere una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un’esistenza libera e dignitosa e precostituire un’adeguata posizione pensionistica, ai sensi degli artt. 36 e 38 Cost., sia di conciliare il lavoro con la dimensione esistenziale extra-lavorativa, in modo da avere disponibilità del proprio tempo di vita. La Corte Cost. ha interpretato il dato normativo all’epoca vigente l’art. 5, comma 2, decreto-legge. n. 726/1984 -in modo da renderlo esente da censure di costituzionalità, affermando che non vi è ‘alcuna ragione né alcuna possibilità di attribuire alla norma un’interpretazione tale da consentire la pattuizione di contratti di lavoro a tempo parziale nei quali la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell’ambito della giornata, della settimana, del mese e dell’anno non sia determinata -o non sia resa determinabile in base a criteri oggettivi -ma sia invece rimessa allo jus variandi del datore di lavoro». Ed ha categoricamente aggiunto che il legislatore ha escluso «l’ammissibilità di qualunque forma di contratto c.d. a chiamata o a comando (ove, con tali formule si intenda far riferimento a rapporti nei quali il contratto individuale consente al datore di lavoro di decidere in modo unilaterale quando utilizzare il singolo dipendente)’.
12. L’impianto argomentativo di questa pronuncia rappresenta un riferimento imprescindibile anche nella interpretazione del d.lgs. n. 61 del 2000, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa (contratti conclusi negli anni 2008-2011), il cui art. 2, comma 2, al pari dell’art. 5, comma 2, della legge n. 863 del 1984, prescrive che ‘nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno’.
13. Con la sentenza n. 17009 del 2014 questa S.C., esaminando una fattispecie regolata dal d.lgs. n. 61 del 200 e relativa al lavoro in turni, ha definito ‘legittima … la proposta contrattuale che fin dall’origine determini su turni l’articolazione dell’orario, entro coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente predeterminabili’ ed ha statuito che il contratto deve ritenersi validamente stipulato ‘ove il rapporto di lavoro part -time preveda una precisa e predeterminata articolazione della prestazione su turni, sì che il lavoratore sia posto in grado di conoscere con esattezza il tempo del suo impegno lavorativo… rimanendo escluso il potere del datore di lavoro di variare l’orario lavorativo a suo arbitrio, senza alcuna preventiva concertazione, ovvero al di fuori delle modalità fissate dal d.lgs. n. 61 del 2000, art. 3…’.
14. Nel caso in esame, è pacifico che gli attuali ricorrenti prestano la loro attività in virtù di contratti di lavoro parttime di tipo verticale, ossia a tempo pieno per sei mesi all’anno. Nelle lettere di assunzione è previsto che ‘l’orario normale di lavoro sarà di 40 ore settimanali, dalle 8.15/9.00 alle 17.15/18.00, con pausa fissa fra le 12.30 e le 13.30’ (il contratto del sig. COGNOME prevede un orario di 40 ore settimanali dalle 8.15/9.30 alle 17.15/18.30, con pausa fissa fra le 12.30 e le 14.00, dal lunedì al venerdì’). È inoltre precisato che ‘in caso di necessità inerenti le funzioni del Servizio RAGIONE_SOCIALE Stradali, nei periodi predeterminati dal citato Servizio e specificamente indicati con separata comunicazione, la sua prestazione si svolgerà in turni continui ed avvicendati diurni e notturni’ (v. trascrizione delle lettere di assunzione nel ricorso, p. 17 e nel controricorso, p. 19).
15. È altrettanto pacifico che gli odierni ricorrenti abbiano costantemente reso la prestazione lavorativa su tre turni, due diurni ed uno notturno, secondo la seguente modulazione
oraria: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.00 (turno G); dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (turno SP); dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (turno 1) (v. sentenza d’appello, p. 6, quarto cpv.; ricorso p. 23; controricorso p. 6).
16. Il contratto collettivo introduce una compatibilità del lavoro part time con la prestazione secondo turni e detta una puntuale disciplina agli artt. 3 e 9.
17. L’art. 3 (la cui rubrica concerne la ‘assunzione a tempo parziale’), al punto 1 prevede che ‘il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno’. Il medesimo articolo, al punto 4, pr escrive: ‘nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del punto quattro dell’art. 9, la prestazione al tempo parziale’ .
18. L’art. 9 (con rubrica: ‘orario di lavoro’), al punto 4 si occupa del ‘personale turnista’ che ‘svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati’ e il cui ‘orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: quattro giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22-06; 06-14; 1422’. Il punto 29 dell’art. 9 si riferisce al lavoro part time e prevede che ‘il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui ed avvicendati’.
19. Se è quindi legittimo, in base alle disposizioni finora richiamare, l’impiego del personale part time secondo turni, anche al di fuori dello schema dei turni continui e avvicendati propri del personale turnista, tuttavia, occorre che nella lettera di assunzione sia contenuta puntuale indicazione della ‘collocazione dell’orario nell’ambito del turno ovvero (de)gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del punto quattro dell’art 9, la prestazione a tempo parziale’.
20. Nel caso in esame, è vero che la lettera di assunzione dei lavoratori, rinviando alle previsione del c.c.n.l., contempla la possibilità ‘in caso di necessità e nei periodi predeterminati dal citato Servizio e specificamente indicati con separata co municazione’, che la prestazione si svolga in turni continui ed avvicendati diurni e notturni, (art. 9, punto 4) e sia al di fuori di tale schema (art. 9, punto 29), ma tale previsione, astratta e prettamente residuale (‘in caso di necessità’), non fa veni r meno la necessità della preventiva e puntuale indicazione, nel contratto individuale, delle concrete modalità di prestazione secondo (i possibili) turni e della collocazione oraria nell’ambito del turno oppure degli schemi dei turni, secondo quanto presc ritto dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 61 del 2000 e dall’art. 3, punto 4 del c.c.n.l.; né il requisito normativo della ‘puntuale indicazione’ può dirsi soddisfatto dalla programmazione inviata dalla RAGIONE_SOCIALE con cadenza annuale, trattandosi di adempimento successivo al contratto di assunzione, nell’ambito del quale il decreto legislativo impone che sia contenuta la suddetta indicazione; ciò affinché il lavoratore possa avere precisa contezza del tempo del suo impegno lavorativo, essendo precluso al datore di lavoro di variare l’orario lavorativo senza alcuna preventiva concertazione, ovvero al di fuori delle modalità fissate dal d.lgs. n. 61 del 2000, art. 3.
21. Da quanto detto discende che la sentenza impugnata è incorsa nella falsa applicazione delle norme di legge e del contratto collettivo là dove ha ritenuto soddisfatto il requisito della ‘puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno’, di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. 61 del 2000, sulla base delle lettere di assunzione degli attuali ricorrenti, le quali non contengono la specifica co llocazione temporale dell’orario con riferimento ai giorni della settimana (se non per il sig. COGNOME) e la specifica collocazione dell’orario nell’ambito dei turni (in particolare, del turno notturno dalle 22.00 alle 6.00) a cui i predetti sono stati (di fatto e sistematicamente) assegnati; nelle lettere di assunzione è inserita solo l’astratta previsione della possibilità di una prestazione secondo turni, non individuati secondo coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente predeterminabili, ma anzi consentiti, per effetto del rinvio al contratto collettivo, anche secondo schemi non continui e avvicendati, diversi da quelli riservati ai dipendenti turnisti.
22. Per le ragioni esposte, accolti i due motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della controversia attenendosi ai principi di diritto richiamati secondo cui, il contratto di lavoro a tempo parziale, anche verticale, deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Ove sia prevista la possibilità di lavoro secondo turni, la specifica indicazione delle modalità della prestazione secondo turni, attraverso coordinate temporali predeterminate od oggettivamente predeterminabili, deve risultare dal contratto medesimo e
non può essere rimessa ad una successiva programmazione, sia pure annuale. La Corte di rinvio provvederà, inoltre, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2024