Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 378 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10372-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto
Contratto di lavoro intermittente
R.G.N. 10372/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 597/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/09/2017 R.G.N. 406/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
Con sentenza n.597/17, la Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione , svolta da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps avente ad oggetto, per quanto rileva in questa sede, contributi omessi in riferimento ad
alcuni lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.
I contributi venivano conteggiati, secondo la prospettazione dell’Inps , come se i rapporti fossero stati di lavoro subordinato fin dall’ inizio (2007), sul presupposto della nullità del contratto di lavoro intermittente in mancanza del documento di valutazione dei rischi e della riconduzione del rapporto nell’alveo delle regole del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ad avviso del la Corte d’appello, invece, alla nullità non poteva seguire la conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno, non sussistendo alcuna disposizione in tal senso.
Avverso la pronuncia l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Roberto COGNOME RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato memoria scritta con richiesta di rimessione della causa alla pubblica udienza.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.28, co.3 bis e 29, co.3 d.lgs. n.81/08, dell’art.3, co.1, lett. d) d.lgs. n.368/01, dell’art.34, co.1 e 3 lett. c), d.lgs. n.276/03, nonché
1339 e 1419, co.2 c.c. Assume l’ente previdenziale che la mancanza della valutazione dei rischi rende nulla la clausola d’intermittenza, con l’effetto che il contratto di lavoro dev ‘ essere considerato a tempo indeterminato, al pari di quanto affermato dalla Corte di legittimità per il contratto di lavoro a termine.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità del ricorso per mancanza delle conclusioni.
Sebbene il ricorso non rechi formalmente la formulazione delle conclusioni, si appalesa evidente, dal tenore complessivo dell’atto e, in particolare si evince, nelle pagine 2 e 4, la richiesta di cassazione della sentenza per il motivo dedotto e illustrato.
Ancor meno il ricorso si appalesa inammissibile per mancanza di critica alla sentenza.
Invero, il motivo svolge e dipana le censure critiche avverso la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di alcuna previsione normativa in favore della conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato suffragando la censura attraverso il richiamo alla regola codicistica degli effetti della nullità parziale sull’assetto negoziale dato dai contraenti.
Ciò premesso, e non ravvisandosi profili ostativi alla trattazione camerale del ricorso all’esame , il motivo è infondato.
Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt.33 e ss. d.lgs. n.276/03, applicabili ratione temporis, si caratterizza rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un peculiare schema causale:
la messa a disposizione della prestazione lavorativa, in favore del datore di lavoro, conformata alla necessità datoriale di disporre di forza lavoro, intermittente e flessibile, in assenza di una necessità continuativa che orienta, pertanto, la collocazione temporale della prestazione; dal suo canto, per il lavoratore, la continuativa messa a disposizione è tutelata con il riconoscimento del diritto all ‘indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati.
Nel 2013, con il
tra la disciplina del rapporto pattuita dalle parti e quella dettata dalla legge. In tutti questi casi, la conversione è l’effetto della eterointegrazione del regolamento negoziale con il regime imperativo legale, secondo il modello dell’art.1419, co.2 c.c.
Il legislatore ha mostrato di ribadire tale assetto nel 2015, con l’art.20, co.2 d.lgs. n.81/15, ove è stabilito che nel contratto di lavoro intermittente a tempo determinato la mancata adozione della valutazione dei
rischi determina la nullità della clausola appositiva del termine, e alla nullità parziale, ex art.1419, co.2 c.c., segue la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La conversione non è stata prevista, invece, per il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, perché il legislatore ha ritenuto che l’omessa adozione del documento di valutazione dei rischi non incidesse su alcuna clausola del contratto, determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alterasse lo schema causale.
Risulta, dunque, inconferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.8385/19, Cass.24330/09) sulla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per effetto della nullità parziale della clausola, giacché per la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, non venendo in rilievo, per quanto sin qui detto, una nullità parziale del contratto, l’effetto dell’inadempimento datoriale è quello caducatorio non retroattivo, ai sensi dell’art.2126 c.c.
Né, una volta esclusa la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può predicarsi la conversione ai soli effetti del rapporto previdenziale: non si rinvengono, invero, disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale – nel segno della conversione – e per il rapporto di lavoro, nell’alveo dell’art.2126 c.c.
Quando la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. n.12269 del 2004) ha escluso l’applica bilità dell’art.2126 c.c. al rapporto previdenziale, lo ha fatto in ragione della
presenza di una norma espressa, dettata per il rapporto previdenziale: così è accaduto per la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, allorché fu applicato l’art. 1 d.l. n. 338/89, conv. in l. n.389/89 in luogo dell’art. 5, co.5, d.l. n. 726/94, conv. in l. n.863/84; fermo restando che nel caso di specie non è in contestazione l’applicazione del minimale giornaliero d i cui a ll’art.1 d.l. n.338/89, in conformità a Cass., Sez.Un., n.12269/04.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese attesa la peculiarità della questione trattata.