Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 378 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10372-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Contratto di lavoro intermittente
R.G.N. 10372/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 597/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/09/2017 R.G.N. 406/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
Con sentenza n.597/17, la Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione , svolta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto, per quanto rileva in questa sede, contributi omessi in riferimento ad
alcuni lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.
I contributi venivano conteggiati, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , come se i rapporti fossero stati di lavoro subordinato fin dall’ inizio (2007), sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto di lavoro intermittente in mancanza del documento di valutazione dei rischi e RAGIONE_SOCIALEa riconduzione del rapporto nell’alveo RAGIONE_SOCIALEe regole del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ad avviso del la Corte d’appello, invece, alla nullità non poteva seguire la conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno, non sussistendo alcuna disposizione in tal senso.
Avverso la pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale ha depositato memoria scritta con richiesta di rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla pubblica udienza.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.28, co.3 bis e 29, co.3 d.lgs. n.81/08, RAGIONE_SOCIALE‘art.3, co.1, lett. d) d.lgs. n.368/01, RAGIONE_SOCIALE‘art.34, co.1 e 3 lett. c), d.lgs. n.276/03, nonché
1339 e 1419, co.2 c.c. Assume l’ente previdenziale che la mancanza RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei rischi rende nulla la clausola d’intermittenza, con l’effetto che il contratto di lavoro dev ‘ essere considerato a tempo indeterminato, al pari di quanto affermato dalla Corte di legittimità per il contratto di lavoro a termine.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità del ricorso per mancanza RAGIONE_SOCIALEe conclusioni.
Sebbene il ricorso non rechi formalmente la formulazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, si appalesa evidente, dal tenore complessivo RAGIONE_SOCIALE‘atto e, in particolare si evince, nelle pagine 2 e 4, la richiesta di cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza per il motivo dedotto e illustrato.
Ancor meno il ricorso si appalesa inammissibile per mancanza di critica alla sentenza.
Invero, il motivo svolge e dipana le censure critiche avverso la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di alcuna previsione normativa in favore RAGIONE_SOCIALEa conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato suffragando la censura attraverso il richiamo alla regola codicistica degli effetti RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale sull’assetto negoziale dato dai contraenti.
Ciò premesso, e non ravvisandosi profili ostativi alla trattazione camerale del ricorso all’esame , il motivo è infondato.
Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt.33 e ss. d.lgs. n.276/03, applicabili ratione temporis, si caratterizza rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un peculiare schema causale:
la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa, in favore del datore di lavoro, conformata alla necessità datoriale di disporre di forza lavoro, intermittente e flessibile, in assenza di una necessità continuativa che orienta, pertanto, la collocazione temporale RAGIONE_SOCIALEa prestazione; dal suo canto, per il lavoratore, la continuativa messa a disposizione è tutelata con il riconoscimento del diritto all ‘indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati.
Nel 2013, con il
tra la disciplina del rapporto pattuita dalle parti e quella dettata dalla legge. In tutti questi casi, la conversione è l’effetto RAGIONE_SOCIALEa eterointegrazione del regolamento negoziale con il regime imperativo legale, secondo il moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘art.1419, co.2 c.c.
Il legislatore ha mostrato di ribadire tale assetto nel 2015, con l’art.20, co.2 d.lgs. n.81/15, ove è stabilito che nel contratto di lavoro intermittente a tempo determinato la mancata adozione RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei
rischi determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola appositiva del termine, e alla nullità parziale, ex art.1419, co.2 c.c., segue la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La conversione non è stata prevista, invece, per il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, perché il legislatore ha ritenuto che l’omessa adozione del documento di valutazione dei rischi non incidesse su alcuna clausola del contratto, determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alterasse lo schema causale.
Risulta, dunque, inconferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass.8385/19, Cass.24330/09) sulla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per effetto RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale RAGIONE_SOCIALEa clausola, giacché per la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, non venendo in rilievo, per quanto sin qui detto, una nullità parziale del contratto, l’effetto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento datoriale è quello caducatorio non retroattivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c.
Né, una volta esclusa la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può predicarsi la conversione ai soli effetti del rapporto previdenziale: non si rinvengono, invero, disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale – nel segno RAGIONE_SOCIALEa conversione – e per il rapporto di lavoro, nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c.
Quando la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. n.12269 del 2004) ha escluso l’applica bilità RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c. al rapporto previdenziale, lo ha fatto in ragione RAGIONE_SOCIALEa
presenza di una norma espressa, dettata per il rapporto previdenziale: così è accaduto per la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, allorché fu applicato l’art. 1 d.l. n. 338/89, conv. in l. n.389/89 in luogo RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, co.5, d.l. n. 726/94, conv. in l. n.863/84; fermo restando che nel caso di specie non è in contestazione l’applicazione del minimale giornaliero d i cui a ll’art.1 d.l. n.338/89, in conformità a Cass., Sez.Un., n.12269/04.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese attesa la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata.