SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 846 2025 – N. R.G. 00000639 2023 DEPOSITO MINUTA 08 01 2026 PUBBLICAZIONE 08 01 2026
Appello sentenza Tribunale di Lecce 910/2023 del 13/03/2023 Oggetto: contratto di somministrazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere relatore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO tra:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall’
AVV_NOTAIO NOME , dall’a vv. REALE NOME e dall’a vv. SPANO NOME
Appellante
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 26.1.2018 (R.G. 1183/2018), il ricorrente/odierno appellato, ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE odierna appellante in virtù di 5 contratti
5.6.2017-11.6.2017
25.6.2017-8.7.2017
10.7.2017-21.7.2017
28.8.2017-8.9.2017
11.9.2017-22.9.2017;
nonché, come indicato nel ricorso di primo grado, in virtù di ulteriori analoghi contratti, stipulati anche con altra RAGIONE_SOCIALE di somministrazione, succedutisi tra il 12.7.2013 ed il 15.10.2016 (oggetto di separata impugnazione giudiziale nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO); ha dedotto l’illegittimità dei contratti di somministrazione sopra elencati, stante la loro reiterazione oltre il limite temporale di cui all’art. 22, co. 2, D. Lgs. n. 276/03, il superamento dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato, lo svolgimento delle mansioni in virtù di successivi contratti a termine per un periodo superiore ai limiti temporali previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, la violazione dell’obbligo di informazione sui posti vacanti e sulla quantità e qualità dei contratti di somministrazione conclusi annualmente dall’utilizzatore, l’omessa indicazione e comunicazione degli elementi di cui all’art. 21 D. Lgs. n. 276/03 ed all’art. 38, D. Lgs. n. 81/15, la mancata formazione del lavoratore, oltre alla mancata effettuazione della valutazione dei rischi; ha chiesto al giudice del RAGIONE_SOCIALE adito di: dichiarare l’illiceità dei contratti stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta con le precitate RAGIONE_SOCIALE cooperative, dichiarare la sussistenza di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato tra il resistente e la RAGIONE_SOCIALE sin dal 5.6.2017, con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE convenuta al ripristino del rapporto di RAGIONE_SOCIALE dedotto in lite ed alla sua riammissione in servizio con inquadramento nel 2^ livello del RAGIONE_SOCIALE, nonché al pagamento delle retribuzioni maturate e non riscosse o al risarcimento del danno ad esse commisurate, oltre alla corresponsione dell’indennità ex art. 32 L.n. 183/2010 e art. 39, co. 2, D. Lgs. n. 81/15 ; ciò oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed agli accessori del credito, con vittoria di spese.
costituitasi in primo grado, dopo aver evidenziato di aver già eccepito nel precitato giudizio n. 6353/2017 RG la decadenza ex art. 32, l.n. 183/2010, in relazione a ‘i contratti di somministrazione succedutisi con soluzione di continuità sino al 26.9.2016’; ha chiesto al giudice di primo grado di integrare il contraddittorio con la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio di primo grado, con note depositate in data 8.2.2022, l’odierno appellato ha, altresì, eccepito la nullità dei contratti che vengono in rilievo, prospettando ‘un accordo simulatorio e/o un intento fraudolento perseguito dalle parti del contratto di somministrazione, a discapito del lavoratore, volto a legittimare la sistematica successione di missioni, in violazione del divieto di int erposizione’, trattandosi di fattispecie ‘caratterizzata dalla sottoscrizione di oltre cento contratti di RAGIONE_SOCIALE di somministrazione a tempo determinato in un arco temporale di dieci anni, dalla brevità dei relativi contratti, conclusi spesso anche per un solo giorno, dalla espressa indicazione del nominativo del ricorrente nei contratti commerciali di somministrazione conclusi tra somministratore ed utilizzatore, dalla sostanziale continuità della prestazione lavorativa, dal contemporaneo utilizzo di molti altri lavoratori con analogo strumento contrattuale (come risulta dalle liste dei nominativi allegati e facenti parte dei contratti commerciali), dallo stabile inserimento del ricorrente nell’ambito dell’organizzazione aziendale’; nonché evidenziando come il contenuto del DVR prodotto da controparte non sia ‘conforme alle previsioni contenute nell’art. 28 ‘oggetto della valutazione dei rischi’ D. Lgs. 81/2008, atteso che non contempla l’individuazione di rischi per la sicurezza e per la salute ‘… riguardanti gruppi di lavorator i esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress RAGIONE_SOCIALE -correlato’, fra cui in particolare il gruppo dei lavoratori ‘flessibili ‘.
All’esito del giudizio di primo grado, nel quale è stata anche svolta attività istruttoria per testi, con sentenza n. n. 910/2023 pubbl. il 13/03/2023 (in rg n. 1183/2018) il Tribunale ha accolto il ricorso nei seguenti termini: … accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l’effetto, dichiara che tra le parti sussiste un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato e a tempo indeterminato con decorrenza 5.6.2017 e inquadramento nel 2 livello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
condanna a pagare in favore del un’indennità risarcitoria pari a 9 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria …
Ha disposto anche condanna alle spese di
Ha proposto impugnazione, con atto depositato l’11.9.2023, la RAGIONE_SOCIALE, articolando sei motivi di appello (cfr. infra ).
Si è costituito il lavoratore chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appello proposto è tempestivo. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 13.3.2023 e l’appello è stato depositato l’11.9.2023. In assenza di notifica della sentenza, il termine ‘lungo’ per l’impugnazione è stato rispettato.
Va rappresentato come la questione circa il litisconsorzio con sia stata oggetto di discussione in primo grado, a seguito di espressa eccezione della odierna appellante (allora resistente). Il Tribunale (pg. 2 sentenza) ha ritenuto insussistente il dedotto litisconsorzio sulla base dell’art. 38 d. lgs. n. 81/2015 nonché di giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. lav., 13.1.2021, n. 438).
Sulla questione si è formato il giudicato interno in quanto non risulta censurata con l’appello tale parte della decisione. In ogni caso, la determinazione del Tribunale è corretta e condivisibile in quanto la normativa citata dal Tribunale depone in tal s enso e tale è anche l’impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità, già sotto la previgente disciplina (Cass. n. 23189/2024).
Parimenti risulta formatosi il giudicato interno rispetto al parziale accoglimento dell’eccezione di decadenza da parte del giudice di prime cure. L’impugnata sentenza ha statuito: Sulla scorta dei riferimenti ermeneutici dappresso riassunti, nel caso di specie, l’impugnazione stragiudiziale relativa ai contratti di cui ai punti 1,2,3 dell’elencazione di cui in premessa, avvenuta con lettera dell’1.8.2017, recapitata alla RAGIONE_SOCIALE convenuta in data 8.8.2017, può essere ritenuta tempestiva, mentre quella relativa ai contratti di cui punti 4 e 5 della medesima elencazione, recapitata il 15.11.2017, può essere ritenuta tempestiva con riferimento ai rapporti cessati entro sessanta giorni a ritroso da tale ultima data e, quindi, con riferimento al rapporto in somministrazione svolto tra l’11.9.2017 e il 22.9.2017, ma non anche con riferimento a quello svolto dal 28.8.2017 all’8.9.2017, con conseguente operatività del regime decadenziale di cui si discute per detto ultimo contratto.
Dovendosi, per quanto suesposto, in via diretta vagliare esclusivamente le vicende che concernono i rapporti di somministrazione di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato protrattisi dal 5.6.2017 all’11.6.2017, dal 25.6.2017 all’8.7.2017, dal 10.7.2017 al 21.7.2017, dall’11.9.2017 al 22.9.2017 …
L’assenza di appello incidentale rende quindi cristallizzato quanto sopra, salvo quanto si dirà di seguito rispetto alla rilevanza ‘in punto di fatto’ dell’intera sequenza di contratti.
Ed ancora, parte appellata non ha proposto appello incidentale avverso i motivi disattesi dalla sentenza n. 910/2023 del Tribunale né ha riproposto i motivi da essa assorbiti (cfr. Cass. n. 33649/2023 ), limitandosi a controbattere rispetto alle censure proposte nell’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE appellante. Tali questioni sono quindi fuoriuscite dal perimetro del presente giudizio.
Doverosamente fatte le superiori premesse, vanno quindi affrontati i motivi di appello proposti. Si seguirà l’ordine e la modalità di proposizione dell’atto di impugnazione.
Il primo motivo è ‘rubricato’: violazione dell’art. 112 c.p.c. anche in relazione all’art. 39 c.p.c. e all’art. 2909 c.c., per aver la Sentenza Impugnata deciso una questione che non rientrava né poteva rientrare nel thema decidendum del presente giudizio in quanto oggetto di un altro giudizio già pendente fra le parti.
Secondo il motivo prospettato (cfr anche pp.gg. 29 e 30 atto di appello): … il Sig. si era limitato ad impugnare gli ultimi cinque contratti di somministrazione intervenuti nel periodo dal giugno 2017 al settembre 2017 e rispetto a questi formulava i relativi motivi di doglianza e le relative domande, in ragione del fatto che i contratti di somministrazione antecedenti al giugno 2017 erano stati già impugnati dal lavoratore con separato giudizio (vd. Trib. Lecce, Sez. lav., R.G. n. 6353/2017).
L’oggetto del presente giudizio doveva riguardare e riguarda, pertanto, solo questi ultimi cinque contratti e i profili di illegittimità sollevati da controparte con il ricorso ex art. 414 c.p.c. Senonché, il Giudice del primo grado, anziché tener conto di ciò e anche dell’eccezione di litispendenza sollevata da questa difesa sin dalla memoria di costituzione in primo grado, ha finito per dare vita nel capo della Sentenza Impugnata ad un vero e proprio ‘cortocircuito’ logico prima ancora che giuridico.
Per la difesa appellante la sentenza di primo grado avrebbe fatto malgoverno dell’art. 39 cpc e dell’art. 2909 cc; il Tribunale -nella prospettazione della RAGIONE_SOCIALE -ha, da un lato, ritenuto di non riunire i due procedimenti pendenti fra le medesime parti (vd. ordinanza del Tribunale di Lecce del 2 aprile 2019 allegata al presente atto sub doc. 3bis) ed ha limitato l’istruttoria alle sole circostanze di fatto e documenti inerenti ai rapporti intercorsi entro i 60 giorni antecedenti alle impugnazioni stragiudiziali mentre, dall’altro lato, ha tenuto conto dell’insieme dei contratti stipulati e oggetto del precedente giudizio, sopra menzionato.
La doglianza non è fondata. Invero tra i due giudizi non sussiste alcun rapporto di litispendenza né vi è alcuna violazione dell’art. 2909 cc.
In tal senso soccorrono i principi ricavabili da Cass. n. 5714/2018 (conf. Cass. 9 marzo 2018, n. 5714; Cass. 21 marzo 2005, n. 6017; Cass. 17 gennaio 2014, n. 903; Cass. 8 settembre 2015, n. 17765 e Cass. n. 27569/2021). Pur in fattispecie diversa, da tale pronuncia -nel tempo confermata – sono ritraibili conclusioni nel senso della infondatezza del motivo.
Essa ha affermato: Invero questa Corte ha più volte statuito che, nel caso di sequenza di contratti a termine stipulati in contrasto con le previsioni di legge che lo disciplinano (il principio è stato affermato avuto riguardo alla I. n. 230 del 1963 ma è estensibile anche alle discipline legali successive), se il primo contratto della serie viene
dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto, salva la prova di una novazione ovvero di una risoluzione anche tacita del medesimo (v. Cass. n. 6017 del % 2005; Cass. n. 17328 del 2012; Cass. n. 903 del 2014; Cass. n. 15211 e 17765 del 2015). Da tanto deriva che, una volta accertata con sentenza passata in cosa giudicata la sussistenza di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato tra e a decorrere dal 7 giugno 1999 sino alla pronuncia della Corte di Appello del 30 ottobre 2009 che ha dichiarato la nullità del termine apposto al primo contratto, ogni successiva stipulazione di contratti a termine intervenuta tra le parti medio tempore, così come il contenzioso giudiziale pendente relativo ad essi, non può incidere su detto accertamento che non può essere più rimesso in discussione. Parimenti la preclusione determinata dal giudicato sul primo contratto circa la legittimità o meno del termine apposto al terzo contratto, relativo al periodo 1.8.2002 – 30.9.2002, spiega i suoi effetti inibenti anche sulla valutazione delle conseguenze risarcitorie altrimenti derivanti dalla illegittimità di detto contratto, stante il nesso di stretta dipendenza – conclamato da Cass. SS.UU. n. 21691 del 2016, punti 24 e ss. – % tra il capo con cui “viene dichiarata l’illegittimità della clausola che ha apposto il termine” e quello con cui “viene definito il risarcimento del danno”: di talché la preclusione processuale determinata dal giudicato rispetto al primo capo della sentenza qui impugnata opera anche per il capo sul risarcimento dalla prima indissolubilmente dipendente.
Non osta a tale conclusione la circostanza che il giudizio intrapreso per impugnare il successivo contratto a termine avesse un petitum parzialmente non coincidente con quello che ha condotto al giudicato sul rapporto in base al contratto a termine precedente. È stata invero ancora di recente ribadita (v. Cass. n. 20629 del 2016) la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il giudicato suddetto – che esplica quindi gli effetti del giudicato esterno – anche se il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo; se infatti l’autorità del giudicato non osta all’allegazione e alla cognizione di nuovi e posteriori eventi che incidano sul diritto deciso, essa impedisce peraltro il riesame della controversia già risolta nel provvedimento definitivo mediante la deduzione di questioni anteriori al giudicato stesso (cfr. SS.UU. n. 13916 del 2006; Cass. n. 10623 del 2009; Cass. n. 18381 del 2009; Cass. n. 8650 del 2010; Cass. n. 25862 del 2010).
Orbene, astraendo gli elementi comuni ricavabili, si deduce come tra i due giudizi non sussista alcuna litispendenza né alcuna preclusione pro iudicato vi sia. In tal senso, pacificamente l’appellante ammette che i contratti impugnati nei due giudizi s ono diversi (cfr. supra ). Non vi
quindi una coincidenza rispetto ai contratti impugnati. Né vi è alcuna violazione dell’art. 2909 cc e questo per due ragioni.
In primo luogo, il giudizio n. 6353/2017 rg non risulta definito con sentenza passata in giudicato. Non sussiste prova alcuna di ciò. Tra l’altro, se si fosse formato un giudicato favorevole all’appellato questo determinerebbe, così come affermato dalla citata Cass. n. 5714/2018 in motivazione, il venir meno della necessità di effettuare l’esame nel merito di questo giudizio in quanto risulterebbe priva di utilità per il ricorrente la costituzione di un rapporto già venuto ad esistenza in forza di altra sentenza.
Di contro, un giudicato negativo all’appellato non sarebbe di per sé ostativo all’esame del merito di questa controversia. In ogni caso, alcun giudicato appare formatosi e quindi alcuna preclusione all’esame nel merito di questo giudizio sussiste.
Il motivo esposto non è condivisibile anche per una ulteriore ragione.
Parte appellante invoca la nozione di litispendenza e la violazione dell’art. 2909 cc in virtù del fatto che la sentenza di primo grado ha limitato la cognizione e il tema di prova del giudizio ai soli contratti (non oggetto di decadenza) impugnati ma ha poi considerato, sotto il profilo probatorio, tutta la sequela contrattuale – ancorché oggetto di un diverso giudizio -al fine del riscontro degli elementi ex art. 1344 cc.
Orbene, è non condivisibile la prospettazione assunta. I contratti antecedenti il ricorso di primo grado rg n. 1183/2018 non sono stati considerati nella loro dimensione negoziale bensì quali elementi di fatto ( antecedente storico ).
La possibilità di attribuire una simile natura anche a un atto negoziale è confermata dalla giurisprudenza richiamata dalla sentenza di primo grado (Cass. 23494/2022 ma anche cfr. Cass. 23495/2022) secondo cui l’intervenuta decadenza … non impedisce che la vicenda contrattuale insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell’utilizzatore per la intervenuta decadenza possa, invece, rilevare fattualmente ad altri fini: in particolare, come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104.
Nel richiamare ai sensi dell’art. 118 d. att. cpc tale pronuncia, deve farsi presente che i principi in essa rappresentati sono condivisi da Cass. 29570/2022 e n. 22861/2022 nonché da Cass. n.
19216/2023, n. 20815/2025, n. 19153/2025, n. 6898/2024, n. 15226/2023 (anche esse richiamate ai sensi dell’art. 118 d. att. cpc).
Deve quindi concludersi che la considerazione ‘quale antecedente storico’ di altri contratti precedentemente stipulati, ancorché oggetto di altro giudizio, non costituisca una ipotesi di litispendenza dato che tali precedenti contratti rilevano nell’ambito della presente controversia quali fatti storici da valutarsi al fine di riscontrare la sussistenza, o meno, di una elusione della Direttiva 2008/104 e comunque di un fenomeno di frode alla legge ex art. 1344 cc.
Inoltre, in assenza di prova di passaggio in giudicato di una qualsiasi decisione relativa al giudizio n. 6353/2017 rg (nel quale sono stati impugnati i contratti precedenti rispetto a quelli di cui al presente giudizio), deve rilevarsi che a livello processuale non sussista neppure alcuna violazione dell’art. 2909 cc.
Come ricavabile dall’applicazione dei medesimi principi generali ricavabili da Cass. n. 5714/2018 l’impugnazione di due distinti contratti (o serie di contratti) non crea alcuna litispendenza, dovendosi valutare sotto il profilo dell’interesse (o dell’influenza nel merito) l’eventuale passaggio in giudicato delle sentenze emesse in ciascun procedimento.
Ulteriormente, in assenza di accertamenti di fatto oggetto di passaggio in giudicato, nessuna preclusione processuale si ha -per i motivi esposti rispetto a una eccepita ‘frode alla legge’ per il cui accertamento è necessario valutare incidentalmente, quali elementi di fatto, ulteriori periodi svolti nell’ambito di altri contratti. In questa seconda ipotesi i pregressi contratti rilevano quali antecedenti storici.
In ultimo, la mancata riunione dei due fascicoli, di per sé riguardanti differenti contratti e aventi in comune degli ‘antecedenti storici’, non integra alcuna ipotesi di nullità della sentenza (arg. ex Cass. n. 29757/2024) né vi è contraddittorietà tra le scelte istruttorie compiute dal giudice di primo grado e la valutazione dei citati antecedenti (documentalmente accertati). Questi ultimi, infatti, sono stati vagliati nella loro ‘consistenza fattuale’ sulla base della documentazione in atti.
6. Il secondo motivo di appello, rubricato: violazione degli artt. 112, 414 e 420 c.p.c. per aver la Sentenza Impugnata ritenuto ammissibile il nuovo tema di indagine sollevato dal Sig. nel corso del primo grado di giudizio in assenza di una specifica domanda sul punto , censura la sentenza di primo grado per aver ammesso -in assenza di autorizzazione e senza espressa domanda sul punto -gli elementi dedotti con le note dell’8.2.2022.
Il motivo di appello, tra l’altro, così recita: Non è, pertanto, consentito addurre nel corso del primo grado di giudizio, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati nel ricorso ex art. 414 c.p.c., anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una emendatio libelli, permessa solo all’udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge 6.
Al riguardo, va ricordato che la fattispecie del ‘contratto in frode alla legge’ ex art. 1344 c.c. è diversa dalle fattispecie di vizi dei contratti di somministrazione invocate nel ricorso introduttivo del primo grado dal Sig. inerenti all’asserita violazione dei limiti, condizioni e requisiti (formali e sostanziali) espressamente previsti dal legislatore e dalla contrattazione collettiva in materia di somministrazione. La frode alla legge invocata da controparte nel corso del primo grado di giudizio implica, infatti, una complessa operazione negoziale che presuppone non solo un elemento psicologico illecito (l’intento fraudolento delle parti) ma anche la stipula di più contratti in astratto leciti (in quanto rispettosi delle norme di legge e di contratto collettivo in materia di somministrazione) attraverso cui l’utilizzatore e l’RAGIONE_SOCIALE di somministrazione perseguono un risultato illecito al fine di eludere altre norme imperative (ad es. quelle in materia di contratto a termine).
Anche tale doglianza è infondata.
Infatti, va rappresentato come con le note dell’8.2.2022 si sia eccepita (tardivamente, nella prospettiva dell’appellante) una nullità contrattuale che il giudice di primo grado ha riconosciuto come sussistente.
Va premesso che gli argomenti di cui alle note dell’8.2.2022 derivano tutti da documenti acquisiti regolarmente al processo, tanto da non esservi alcun rilievo nell’atto di appello su questo specifico punto.
Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato come l’eccezione con la quale si intendere far valere una nullità contrattuale è da qualificarsi come eccezione in senso lato (Cass. n. 19161/2020: Il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l’eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un’eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell’art. 345, comma 2, c.p.c. ). Nel caso di specie, l’eccezione è stata sollevata con le citate note e riconosciuta fondata dal Tribunale. Ed invero, anche le ulteriori censure proposte nel motivo sono da disattendere.
Come affermato dalla Sezione Lavoro della Cassazione nella sentenza n. 10328/2023 (e giur. ivi citata): La tradizionale inammissibilità della rilevazione ex officio di una causa di nullità diversa da quella originariamente prospettata dalla parte con la domanda introduttiva si fondava proprio sulla collocazione
dell’azione di nullità nella categoria delle domande eterodeterminate; a fronte di tale impostazione già radicata nella giurisprudenza di questa Corte -le Sezioni Unite hanno opposto i molteplici e penetranti rilievi critici espressi dalla dottrina, con corde nel ritenere che la domanda di nullità negoziale, volta all’accertamento negativo della non validità del contratto, si identifichi in ragione di tale petitum, consentendo ed anzi imponendo al giudice di accertarne tutte le sue possibili (ed eventualmente diverse) cause. La domanda di nullità sarebbe pertanto unica rispetto ai diversi, possibili vizi che inficiano il negozio; al giudice cui sia stata proposta la corrispondente istanza va quindi riconosciuto il potere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità, non soltanto quella indicata dalla parte, anche in ragione della ratio sottesa alla fattispecie invalidante. In tal modo, non si travalicherebbero i limiti imposti dal principio dispositivo, poiché la domanda di nullità inerisce ad un diritto autodeterminato ed è quindi individuata a prescindere dello specifico vizio dedotto in giudizio. In sostanziale adesione a tali argomentazioni le Sezioni Unite sono giunte ad affermare il principio della legittimità del rilievo officioso del giudice di una causa diversa di nullità rispetto a quella sottoposta al suo esame dalla parte. Quindi, in estrema sintesi, i tratti fondamentali dell’interpretazione resa nella citata pronuncia, almeno per quel che attiene alla specifica questione in esame, p ossono essere così delineati: l’ambito di applicazione, nel senso che viene in rilievo l’impugnazione di un atto negoziale; la ratio, individuata nella tutela di interessi generali e sovraindividuali, a favore del soggetto debole del rapporto; il fondamento, rinvenuto nella sostanziale unicità della domanda di nullità rispetto ai diversi possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio, cosicché il poteredovere del giudice di rilevare anche d’ufficio i diversi motivi di nullità non prospettati dalla parte potrà condurre al legittimo accoglimento della domanda a condizione che la diversa causa di nullità emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti. 2.4.5. – La giurisprudenza successiva di questa Corte, pur con qualche distinguo in tema di impugnazione del licenziamento (su cui infra), ha mostrato di conformarsi all’indirizzo aperto delle Sezioni Unite (fra molte, Cass. Sez. 1, 04/05/2016, n. 8795: «Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d’ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all’editio actionis), ove emergente dagli atti, l’esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad u n diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell’ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansi va riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d’ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un’espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell’ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l’organizzazione sociale, che trascendono gli interess i particolari del singolo.».
Ciò detto, quindi, va rilevato come sin dal ricorso introduttivo fosse stata richiesta la declaratoria di nullità dei contratti, cfr. conclusioni ricorso n. 1183/2018 rg in atti, e quindi la valutazione di ‘ammissibilità’ dell’eccezione di nullità di cui alle note depositata l’8.2.2022 appare conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia. Essa ha semplicemente dedotto un motivo di nullità diverso rispetto a una domanda di nullità già comunque formulata.
In tal senso appare utile richiamare anche Cass. n. 8914/2019, Cass. n. 20388/2018 e Cass. 31517/2024.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto di vagliare l’ulteriore tema proposto con le note dell’8.2.2022, basato come detto -su documenti presenti in atti e ritualmente acquisiti.
7. Il terzo motivo di appello è così rubricato: violazione dell’art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183/2010 e dell’art. 39, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 anche in relazione alla Direttiva 2008/104 . Con tale motivo, in sintesi, parte appellante ritiene che: la Sentenza Impugnata ha applicato le norme e i principi sopra richiamati in modo del tutto erroneo in quanto ha di fatto preso in considerazione ed esaminato contratti rispetto ai quali il Sig. non solo è pacificamente decaduto, ma erano anche oggetto di un separato e precedente giudizio (Tribunale di Lecce, Sez. lav., RG. n. 6353/2017). Diversamente, il Tribunale di Lecce avrebbe dovuto prendere in esame (sia da un punto di vista formale sia da un punto di vista sostanziale) solo i contratti tempestivamente impugnati nel presente giudizio e valutare se, mediante questi, abbia, o no, violato norme interne lette anche alla luce della direttiva europea sulla somministrazione di RAGIONE_SOCIALE e della regola della temporaneità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Contr
Senonché il Giudice di primo grado, in modo alquanto contraddittorio, da un lato, ha accertato l’intervenuta decadenza del Sig. dall’impugnare i contratti diversi da quelli conclusi nei periodi dal 5 all’11 giugno 2017, dal 25 giugno 2017 all’8 luglio 2017, dal 10 al 21 luglio 2017 e dall’11 al 22 settembre 2017, precisando che l’impugnazione non ha l’effetto di espandersi ai contratti precedenti, dall’altro lato, ha tuttavia del tutto frustrato la lettera e la ratio delle norme in materia di decadenza privandole di effetti, atteso che -nei fatti -ha valutato tutti i precedenti contratti.
Al riguardo, va fatto presente come le argomentazioni spese in tale motivo siano sostanzialmente comuni a quanto affermato in relazione al primo motivo. Ciò precisato, vanno ovviamente ribadite e qui confermate le argomentazioni di cui ai precedenti paragrafi della presente motivazione (punto 5, in particolare). Invero, nessuna contraddizione si ritiene sussistere nell’argomentare del Tribunale. La rilevata decadenza riguarda il prodursi degli effetti negoziali
delle eventuali nullità rilevate. L’istituto trova il suo fine nella necessità di garantire certezza ai rapporti giuridici.
Di contro, la dimensione fattuale nella quale si è mosso il giudice di prime cure trova il proprio sostrato assiologico nell’esigenza di garantire l’effettività della direttiva 2008/104. Ciò detto, la CGUE con le note del 14 ottobre 2020 (C-681/18) e del 17 marzo 2022 (C-232/20) ha ribadito la natura temporanea che deve connotare la missione. In tal senso -nell’interpretazione datane dalla Cassazione, cfr. n. 23495/2022 l’art. 1344 c.c. è già stato evocato come strumento utile per evitare che, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge, e quindi quale misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato, affidand o al giudice del merito il compito di desumere da ‘elementi quali il numero dei contratti di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine’ (v. Cass. n. 59 del 2015; Cass. n. 14828 del 2018). E proprio in materia analoga alla presente si è pronunciata la citata decisione di legittimità.
Proprio al fine di garantire l’effetto utile della direttiva 2008/104 cit. si ritiene corretta la scelta del Tribunale di valutare quali antecedenti storici tutti i contratti stipulati dal lavoratore ancorché soggetti a decadenza dall’impugnazione.
Il motivo è da ritenersi quindi infondato.
8. Il quarto motivo censura violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dei criteri e/o condizioni previsti dall’art. 118 disp. att. c.p.c. L ‘atto di impugnazione contesta come: nel caso in esame manca, infatti, qualsivoglia esaustiva esposizione dei fatti rilevanti (n.d.r. ‘succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione’), richiesta dalla disposizione sopra citata e, a maggior ragione dinanzi a motivazioni per relationem, indispensabile, secondo la gi urisprudenza consolidata, per ‘la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto espresso nel precedente richiamato’.
Invero, la ricostruzione in fatto operata dal Giudice di prime cure si presenta estremamente lacunosa, imprecisa, frammentaria, pur a fronte di un’istruttoria testimoniale, nonché delle note autorizzate predisposte dalla difesa di in cui si è dato atto, in maniera esaustiva, della correttezza dell’operato della Società e delle ragioni sottese al ricorso della somministrazione di RAGIONE_SOCIALE con riguardo ai c.d. drivers. Contr
La doglianza è infondata. Nessun vizio di nullità della sentenza impugnata è dato riscontrare sotto il profilo censurato. Infatti, il richiamo di giurisprudenziale effettuato (la motivazione riporta -per quanto interessa la presente censura -passi della motivazione di Cass. 23494/2022) appare
necessario a tratteggiare i contorni della disciplina per come rinveniente dal susseguirsi degli interventi della giurisprudenza eurounitaria (le citate sentenze della CGUE) e dall’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
Ma tale, necessario, richiamo giurisprudenziale si associa anche alla analisi degli elementi di fatto da cui il Tribunale ha tratto la propria decisione.
In particolare, la sentenza di primo grado ha -a pg. 9, 10, 11 -sussunto gli elementi rilevanti nei principi giurisprudenziali condivisi.
La motivazione della sentenza è quindi conforme all’art. 132 cpc. Essa elenca gli elementi a favore della riscontrata nullità: la sequela di contratti e il riscontro di rapporto un connotato da una pressoché costante e continuativa adibizione del medesimo al RAGIONE_SOCIALE recisa soltanto da intervalli temporali di breve durata; l’analisi del C2 storico ; l’adibizione sempre alle stesse mansioni in favore dello stesso utilizzatore (circostanza deducibile dal C2 storico e comunque non contestata); la scelta n ominativa del lavoratore ad opera dello stesso utilizzatore; l’analisi di una dichiarazione testimoniale ritenuta rilevante e della locale giurisprudenza di merito a supporto della rilevata violazione.
Si tratta di elementi di fatto posti a supporto della ricostruzione in punto di diritto tutti precisamente elencati e che rendono infondato questo motivo di doglianza.
Il quinto motivo è rubricato: violazione dell’art. 1344 c.c., degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 30 e 33 del d.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 117 Cost. anche in relazione all’art. 4 del
e all’art. 4, par. 3, del Trattato sull’Unione Europea e all’art. 5, par. 5, della Direttiva 2008/104/CE, per aver la sentenza impugnata interpretato erroneamente e/o falsamente applicato la normativa italiana alla luce dei principi di fonte eurounitaria dalla stessa richiamati ed aver, per l’effetto, erroneamente ravvisato una elusione del requisito della temporaneità della somministrazione di RAGIONE_SOCIALE stabilito dalla Direttiva 2008/104/CE .
Il motivo di appello imputa alla sentenza di primo grado di aver male interpretato ‘gli esiti’ della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità.
In sostanza, parte appellante ritiene che le sentenze della Corte di Giustizia espressamente richiamate per relationem dal Tribunale di Lecce individuano solo ed unicamente i seguenti indici rilevatori/criteri alla stregua dei quali condurre un vaglio in relazione al requisito della temporaneità; tali indici rilevatori sono -nella ricostruzione dell’appellante individuati nella durata dell’attività del lavoratore e nella
insussistenza di un ragione oggettiva, tenuto anche conto della natura dell’attività esercitata dall’utilizzatore.
Ritiene errato (pg. 48 dell’atto di appello) che il Tribunale abbia preso in considerazione altri indici sintomatici e rivelatori di una ‘frode’ alla legge quali il numero di contratti e la loro reiterazione, lo svolgimento sempre delle ‘medesime mansioni’; l’ assegnazione ‘in termini esclusivi’ del Sig. ‘allo stesso utilizzatore’ ; la ‘costante e continuativa adibizione del medesimo al RAGIONE_SOCIALE recisa soltanto da intervalli temporali di breve durata’; l’ indicazione dello specifico lavoratore da impiegare’ da parte della ‘stessa RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice’ .
Orbene, non si condivide l’assunto di parte appellante secondo cui la giurisprudenza eurounitaria avrebbe individuato indici rivelatori vincolanti.
In primo luogo, tale assunto appare smentito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 23494/2022) richiamata nell’atto di appello (cfr. pg. 44 nota 23) laddove essa afferma che: La Corte di giustizia ha, quindi, nella richiamata sentenza del 14 ottobre 2020, indicato alcuni indici rivelatori dell’eventuale ricorrenza di un abusivo ricorso al RAGIONE_SOCIALE tramite RAGIONE_SOCIALE volto ad eludere la finalità della direttiva di circoscriverne la portata in termini di temporaneità che, con la più recente decisione del 17 marzo scorso, vengono confermati e ulteriormente precisati …
Invero, gli indici rivelatori menzionati nell’atto di appello sono solo ‘alcuni’, come espressamente detto in sede di legittimità, e quindi non può che dedursi (e non potrebbe essere altrimenti) che sia compito del giudice del merito valutare gli elementi di fatto che integrano la fattispecie ex art. 1344 cc, invocata nel caso di specie.
Ed invero una tassatività di tali indici mal si presterebbe ad integrarsi con una fattispecie ‘aperta’ come quella del negozio in frode alla legge.
E che tale sia l’interpretazione da preferirsi si ricava anche analizzando i principi generali in materia ricavabili da Cass. 29577/2025 . In essa si trova affermato: … è appena il caso di notare come alla medesima conclusione in termini di costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore si giungerebbe, sia pure in base a un diverso percorso argomentativo, in virtù dei principi già affermati da questa S.C. (v. Cass. n. 23495 del 2022; n. 23494 del 2022; n. 29570 del 2022), avendo la Corte d’appello, comunq ue, appurato che la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice ha, nel caso concreto, oltrepassato il limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da integrare una elusione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità posti dalla direttiva, da cui discende, secondo l’ordinamento interno, la nullità dei contratti…
E che la reiterazione dei contratti sia un elemento di fatto da valutarsi ai fini del riscontro antielusivo è conseguenza della necessità di garantire un’interpretazione cha sia maggiormente idonea a soddisfare l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno in grado di assicurare l’effetto utile alle disposizioni del diritto dell’Unione .
Ed ancora, si ritiene militino nel senso qui inteso le stesse sentenze della CGUE richiamate da parte appellante. La lettura che questo Collegio ritiene di adottare invero si ritiene trovi pieno supporto nei parr. 64/71 di CGUE 14.10.2020 in C-681/18. Dalla lettura degli stessi si ricava come Per attuare tale obbligo, il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo (sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C-467/18, EU:C:2019:765, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
66 Tuttavia, tale principio d’interpretazione conforme del diritto nazionale è soggetto a limiti. L’obbligo, per il giudice nazionale, di fare riferimento al contenuto del diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 19 settembre 2019, , C-467/18, EU:C:2019:765, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
In tal senso si muove l’opzione interpretativa seguita da questo Collegio. Inoltre, anche la successiva CGUE 17.3.2022 in C-196/2022 (parr. 60/62) precisa e ribadisce i principi già espressi dalla pregressa giurisprudenza. In particolare, par. 61, si fa presente che Analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la stessa RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice eludono l’essenza stessa delle disposizioni della direttiva 2008/104 e costituiscono un abuso di tale forma di r apporto di RAGIONE_SOCIALE, in quanto compromettono l’equilibrio realizzato da tale direttiva tra la flessibilità per i datori di RAGIONE_SOCIALE e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest’ultima .
Le due sentenze, quindi, non ipotizzano una tassatività ma indicano una serie di indici rivelatori che, in relazione al caso di specie, evidenziano la possibile presenza di una elusione della disciplina. Tale impostazione, per completezza, era già stata fa tta propria dall’AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO nelle conclusioni relative alla causa C-681/17, par. 57, laddove ha affermato: In secondo luogo, reiterate missioni successive del medesimo lavoratore tramite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla stessa RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice
eluderebbero l’essenza stessa delle disposizioni della direttiva e costituirebbero un abuso di tale forma di rapporto di RAGIONE_SOCIALE. Tali missioni modificano, altresì, (in tutta evidenza) l’equilibrio tra la «flessibilità» per i datori di RAGIONE_SOCIALE e la «sicurezza» per i lavoratori garantito dalla direttiva (v. precedenti paragrafi 36 e 37, a discapito di quest’ultima.
Le reiterate missioni sono quindi un ‘indice autonomo’, da valutarsi nel complesso di tutti gli elementi a disposizione, al fine di riscontrare la sussistenza, o meno, di un’elusione della disciplina eurounitaria.
Ciò senza dimenticare i principi nazionali, volti ad attuare la tutela richiesta dalla disciplina sovranazionale; cfr. Cass. 29577/2025 cit. secondo cui: La sanzione della nullità è ‘nel sistema’ cioè è connaturale al sistema in quanto conseguente al «riemergere del divieto di interposizione di manodopera che, nonostante la formale abrogazione della legge n. 1369 del 1960 (v. art. 85, d.lgs. 276 del 2003), continua ad operare in tutte le ipotesi in cui sia travalicato il perimetro di legittimità di ciascuna delle citate fattispecie contrattuali» (Cass., n. 13591 del 2024), cioè delle fattispecie contrattuali interpositorie introdotte nel nostro ordinamento a partire dal 1997. Come osservato dalla dottrina, la nullità attrae le patologie -cioè le deviazioni dal paradigma legale -riscontrabili nell’utilizzo contra ius delle forme di utilizzazione indiretta di manodopera, le quali si atteggiano ad eccezioni rispetto al -perdurante, anche se non più assoluto -divieto di interposizione.
10. Acclarato ciò vanno esaminati la seconda parte del quinto motivo (ove si contestano gli elementi di fatto valutati in concreto dal giudice) e il sesto motivo di appello così rubricato: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – errata gestione del materiale istruttorio ed errata interpretazione dei fatti e delle risultanze istruttorie da parte della Sentenza Impugnata che si è basata anche su elementi e/o circostanze erroneamente ritenute documentali e/o provate.
In sintesi, tale parte del gravame contesta il ragionamento seguito da giudice di prime cure nella valutazione delle prove.
Si è già detto sopra come il novero degli indici rivelatori dell’abuso e dell’elusioni della direttiva 2008/104 non sia tassativo.
Ciò detto, parte appellante critica gli elementi posti alla base della sentenza di primo grado e così li riassume nell’atto di appello (pg. 48):
(i) il numero di contratti intercorsi tra le parti;
(ii) lo svolgimento sempre delle ‘medesime mansioni’ da parte del Sig.
(iii) l’asserita assegnazione ‘in termini esclusivi’ del Sig. ‘allo stesso utilizzatore’ (circostanza non veritiera e, comunque, non imputabile a ; Contr
(iv) l’asserita ‘costante e continuativa adibizione del medesimo al RAGIONE_SOCIALE recisa soltanto da intervalli temporali di breve durata’ (circostanza, peraltro, pacificamente non veritiera);
(v) l’asserita ‘indicazione dello specifico lavoratore da impiegare’ da parte della ‘stessa RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice’ (circostanza, peraltro, pacificamente non veritiera).
Contesta altresì la mancata valorizzazione di alcune dichiarazioni testimoniali rese in sede di appello (pg. 56 atto di appello) e rileva l’inattendibilità del teste . Ribadisce come il RAGIONE_SOCIALE all’epoca vigente non prevedesse alcun limite di durata/q uantitativo (pg. 52 atto di appello) e che il RAGIONE_SOCIALE prevedeva un limite complessivo (tempo determinato più somministrazione di 44 mesi).
Orbene, le doglianze complessivamente rappresentate dalla RAGIONE_SOCIALE appellante sono infondate. In primo luogo, non è dirimente il tema del cumulo di mensilità tra tempo determinato e somministrazione. La fattispecie posta all’attenzione del Tribunale (e, ora, di questa Corte) si incentra invero sull’elusione (che si traduce in violazione ex art. 1344 cc) della disciplina della direttiva 2008/104 e sul riscontro dei relativi indici sintomatici, come in motivazione specificato. Ciò detto, già a livello normativo appare anche irrilevante che la normativa, ratione temporis vigente, non prevedesse un limite di durata/quantitativo in quanto a rilevare è -come hanno indicato le due citate sentenze CGUE – che la disciplina eurounitaria deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del RAGIONE_SOCIALE tramite RAGIONE_SOCIALE, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite RAGIONE_SOCIALE di missioni successive presso la stessa RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme.
E, invero, risultano nel tempo compiute circa 100 missioni sempre per la stessa mansione presso lo stesso utilizzatore (p.es., 26 contratti più una proroga nel 2016, 20 nel 2015). Come visto, non appare possibile limitare ai soli contratti impugnati l’analisi di durata e reiterazione dei contratti. La stessa giurisprudenza di legittimità impone di considerare i contratti pregressi quale antecedente storico. Ugualmente, come sopra analizzato, appare irrilevante la presenza di un precedente giudizio. Da un lato, su di esso non si è formato giudicato alcuno; in assenza di tale evento, dall’altro, ben può essere valutata in separati giudizi ‘l’abusività’/nullità di due diversi contratti o serie contrattuali basata su elementi di fatto (quali sono in contratti passati ancorché per essi sia eccepita la decadenza dall’impugnazione) in parte coincidenti.
Inoltre, il c2 storico evidenzia la presenza di decine di contratti anche per pochissimi giorni, intervallati da pochi giorni di vacanza e successivamente rinnovati. Il C2 storico è stato analizzato congruamente dal giudice di primo grado.
Il calcolo effettuato a pg. 56 dell’atto di appello non elide lo stillicidio di contratti che appare indice di una continuità della missione del lavoratore. Tale non coglie nella sua complessività la riscontrata serialità dei contratti.
Parimenti risulta sussistere la richiesta nominativa del lavoratore. Parte appellante utilizza alcune argomentazioni per negare ciò (pg. 56/58 appello). Tuttavia, anche tralasciando il contratto che vede apposta un’annotazione manuale del nome, le stesse non si ritengono fondate. Inv ero, i contratti, tra appellante e prodotti anche in questo grado, recano una stampigliatura col nome del lavoratore.
Al riguardo, la giustificazione addotta è quella che tale indicazione servisse per meri fini amministrativi e che tale stampigliatura avrebbe un carattere diverso da quello utilizzato nel contratto.
In primo luogo, appare che le argomentazioni relative alla prova in giudizio emersa in primo grado non siano condivisibili. Le dichiarazioni testimoniali di e – che provengono da soggetti legati alla RAGIONE_SOCIALE -si focalizzano maggiormente su aspetti interni all’organizzazione della appellante .
Invece il teste ha affermato precisamente ‘…l’azienda stila una lista di nomi che sottopone alla RAGIONE_SOCIALE; è capitato che il responsabile, mi ricordo il nome di , mi chiedesse se fossi disponibile a chiamata ovvero nuova assunzione quando terminava il precedente r apporto’ .
Non vi sono elementi che smentiscano il teste o che ne inficino la attendibilità. Le precisazioni di ordine cronologico fornite in sede di appello rispetto al periodo lavorato dallo stesso o dal menzionato (antecedenti a quello di causa) non sono idonee a far venir meno la credibilità di quanto detto (ed invero neppure a tale aspetto attengono).
La dichiarazione, infatti, rileva quale elemento di conferma rispetto alle circostanze documentali in atti. Essa consente di individuare un riscontro oggettivo rispetto a un metodo operativo seguito dalla RAGIONE_SOCIALE (confermato dal centinario circa di contratti sottoscritti). E ‘ quindi quantomeno un ‘indizio’ /riscontro che si salda con altri elementi gravi precisi e concordanti
E dato tale elemento va detto che le argomentazioni addotte in sede di appello non consentono di giungere a valutazioni diverse rispetto alla sentenza di primo grado. In primo luogo, appare
incongruo apporre una seconda stampa su un documento già sottoscritto. Ciò creerebbe indubitabilmente una modifica rispetto ad eventuali altre copie.
Inoltre, tutti i contratti riporta la dicitura ‘copia filiale’ in basso e in basso a sinistra l’indicazione dell’ubicazione della Filiale, filiale che non può che essere dell’Agenzia di somministrazione non risultando né allegato né provato che vi sia una filiale (termine che si addice propriamente a una RAGIONE_SOCIALE di somministrazione) della in Lecce né emergendo dalla visura camerale prodotta in atti alcuna sede della RAGIONE_SOCIALE appellante in INDIRIZZO Lecce. Contr
Quindi è il documento destinato a rimanere nella Filiale di che riporta il nome del lavoratore somministrato e risulta sottoscritta dal procuratore della appellante.
Non esiste alcuna prova che il riempimento sia stato successivo. Parte appellante, al di là di una propria interpretazione dei fatti (non supportata, però, da elementi probatori), non ha in nulla provato che la stampigliatura sarebbe stata apposta successivamente alla firma del contratto (non vi è alcun capitolo di prova formulato sul punto, neppure vi è stata richiesta di integrazione probatoria -senza entrare nella valutazione dei limiti di ammissibilità della stessa riguardando un contratto – dopo le no te dell’8.2.2022). Infine, sul punto, l’appellante non dice espressamen te neppure ‘chi’ avrebbe effettuato tale aggiunta.
Quello che la prova documentale evidenzia è invece la firma apposta ad un contratto che già riporta l’indicazione del somministrato. E che non si tratti di aggiunte successive fatte di volta in volta ma di prassi reiterata nel senso indicato dal giudice di primo grado è testimoniato dal fatto che in tutte le stampigliature è presente il medesimo errore (l’iniziale del cognome del lavoratore è in minuscolo). Se si trattasse di aggiunta fatta successivamente e di volta in volta non si ripeterebbe sempre il medesimo errore.
Inoltre, la questione del carattere di stampa appare irrilevante (apparendo tutte le stampigliature nel medesimo carattere così come le parti del contratto relative all’utilizzatore) in quanto il carattere di scrittura utilizzato non è indice univoco di successiva aggiunta, potendo essere utilizzato anche per evidenziare un elemento rilevante da sottolineare ‘nel mentre’ della stipula. Ed invero il carattere non appare neppure dissimile a quello utilizzato per indicare, p.es., il richiedente; sembra variare solo la dimensione carattere.
In ogni caso, l’argomento recede rispetto ai superiori elementi.
Né questa individuazione nominativa appare priva di conseguenze come vorrebbe far intuire parte appellante. Si deve qui concordare con la Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 893/2020 pubbl. il 10.2.2021 RG n. 523/2018 – espressamente richiamata dal Tribunale, che ha affermato
che: ‘la nominativa individuazione, da parte dell’utilizzatore, del lavoratore che si richiede in somministrazione comporta un’alterazione dell’istituto della somministrazione per come disegnato dalla legge nei suoi contorni di liceità, nonché una deviazione causale rispetto alla sua funzione tipica. Ed invero, la scelta del singolo lavoratore a cui affidare la prestazione esprime un potere datoriale pieno, che, esercitandosi su aspetti fondamentali del rapporto sin dalla sua nascita, assume la consistenza propria del contratto di RAGIONE_SOCIALE subordinato, il quale, infatti, tipicamente viene stipulato in maniera diretta tra lavoratore e destinatario della prestazione e presuppone una selezione fiduciaria. La somministrazione di RAGIONE_SOCIALE, che, invece, si attua attraverso il collegamento tra due contratti e tre soggetti somministratore, utilizzatore e lavoratore e attraverso la scissione tra la titolarità del rapporto di RAGIONE_SOCIALE e la gestione della prestazione lavorativa, si caratterizza proprio perché risponde ad una esigenza imprenditoriale di mera acquisizione indiretta di energie lavorative; il ricorso ad una fattispecie giuridica così complessa ha ragion d’essere solo laddove l’RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice necessiti di prestazioni genericamente individuabili con il sempli ce riferimento alle mansioni o all’inquadramento contrattuale, rispetto alle quali restano indifferenti l’identità e l’abilità/capacità specifica del singolo lavoratore (…) L’adozione formale dei meccanismi del contratto di somministrazione di RAGIONE_SOCIALE, allorché sia invece sottesa la finalità sostanziale di scegliere il prestatore intuitu personae, assume carattere fraudolento, perché viola il persistente divieto di interposizione e, nel contempo, elude il sistema di norme imperative che presidia il contrat to a termine, così incorrendo nell’ipotesi di cui all’art.28 d.lgs. n.276/2003 e, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 1344 e 1418 c.c., nella sanzione della nullità’.
Ed invero – oltre a quanto condivisibilmente affermato d alla sentenza della Corte d’Appello di Lecce – va rilevato come tale indicazione nominativa si configura, anche a non volerla considerare un vizio in sé della somministrazione , come un elemento rilevatore di un’elusione della disciplina della direttiva 2008/104. Tale ultimo elemento, infatti, non è elemento ininfluente come sembra voler rappresentare la difesa appellante. Di contro, esso rappresenta una deviazione dallo schema tipico della somministrazione; altresì, tale circostanza rappresenta in ogni caso un serio indice di ‘frode alla legge’ in quanto indice di una ‘non temporaneità’ della missione (tanto da richiedere nominativamente il lavoratore) e un ruolo dell’utilizzato re nella selezione del lavoratore stesso.
Né a fronte di tali argomentazioni appare poter rivestire rilevanza il settore di operatività della RAGIONE_SOCIALE. La valutazione della specificità settore (da valutarsi anche in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore) non appare idonea a giustificare la parcellizzazione del rapporto in un centinaio di minicontratti né tale da giustificare l’indicazione nominativa del lavoratore (indice di per sè di non temporaneità della missione). Basti aggiungere, ad abundantiam, che commesse rivolte ai principali fornitori mondiali di automobili (pg. 13 appello) non si conciliano logicamente con micro-contratti frazionati nel tempo per brevissime durate e molto ravvicinati tra di loro, essendo
tale modalità maggiormente confacente a un’organizzazione per esigenze contingenti e non alla pianificazione di multinazionali.
11. Per completezza si deve ribadire come vadano disattese le istanze probatorie riproposte nell’atto di appello (pg. 59). Le stesse sono formulate ove questa Ecc.ma Corte ritenga che non sia emersa l’esistenza di una ‘spiegazione oggettiva’ al ricorso ai contratti di somministrazione dedotti nel presente giudizio .
Al riguardo, i capitoli di prova riproposti (va ribadito che gli stessi non erano stati ammessi come da ordinanza del Tribunale dell’1.10.19) sono irrilevanti. Infatti, la mansione che era chiamato a concreto come si svolgesse il test drive o quali pulsanti dovesse toccare il driver o ancora la struttura della pista. Per mera completezza si svolgere l’appellato non è in discussione. Né rileva in ravvisa comunque la necessità di esplicitare la dedotta inammissibilità:
i capitoli 1,2,3 sono meramente descrittivi della RAGIONE_SOCIALE e dell’attività sociale. Si tratta di questioni irrilevanti (3) e non contestate;
i capitoli 8,10 riguardano mere premesse in fatto su circostanze non dirimenti rispetto alla controversia;
i capitoli 13 e da 15 a 26 riguardano questioni oggetto di produzione documentale o comunque attengono a circostanze non rilevanti alla luce della sentenza di primo grado (p.es., 24,25,26);
i capitoli da 28 a 53 sono relativi alla concreta prestazione del lavoratore ma alla luce della sentenza di primo grado sono irrilevanti per attengono a questioni di contorno rispetto ai motivi per i quali è stata ritenuta la sussistenza di una fattispecie elusiva/frode alla legge rispetto alla citata direttiva.
I capitoli da pg. 6 a 14 della memoria di primo grado dell’odierna appellante sono meramente riproduttivi dei motivi sopra analizzati (in quanto costituiscono la parte in fatto della memoria che è stata poi riadattata a pg. 28 ss nei capitoli di prova sopra analizzati).
Le note del 9.9.19 costituiscono una mera riproposizione, con modifiche non rilevanti al caso di specie, dei capitoli di cui a pg. 28 ss della memoria e sono, salvo i capitoli ammessi dal Tribunale (13, 15, 58; corrispondenti ai nn. 9, 14, 57 della memoria della resistente in primo grado), oggetto delle medesime censure sopra esposte.
In ogni caso, la rilevanza del settore specifico e delle ragioni che vuole far proprie l’appellante, sono recessive rispetto ai motivi rilevati in questa sede e soprattutto rispetto allo stillicidio di contratti stipulati nel tempo , nonché rispetto all’indicazione nominativa del lavoratore (cfr. supra) .
12. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Resta assorbito ogni altro motivo. Si fa comunque presente che la quantificazione risarcitoria di cui al giudizio di primo grado non è stata oggetto di impugnazione autonoma e quindi il rigetto del ricorso non consente la modifica del quantum risarcitorio stabilito in primo grado.
P.Q.M. Sezione Lavoro
La Corte d’Appello di Lecce –
Visto l’art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 11/09/2023 da
ei confronti di , avverso la sentenza del 13/03/2023 n. 910/2023 del Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l’appello
Condanna l’appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 2000,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell’art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 12/11/2025.
Il Consigliere estensore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME