Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24906 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10779-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 402/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 2043/2017;
Oggetto
SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO
R.G.N. 10779/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 24/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME volto a far dichiarare l’illegittimità del termine apposto ai contratti di somministrazione e ai contratti a tempo determinato, contratti svolti presso la RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE in qualità di utilizzatrice, da novembre 2005 a luglio 2009.
La Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto generiche tutte le causali giustificative dei contratti (commerciali) di somministrazione (e dei corrispondenti contratti a tempo determinato stipulati tra società utilizzatrice e lavoratore) concernenti ‘incremento della produzione’ o ‘punte di più intensa attività’ o ‘più intensa attività legata ad una commessa dello stabilimento Fiat di Cassino’, impedendo, tali ragioni giustificative, di verificare la loro effettività.
La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di un motivo, al quale ha resistito il lavoratore con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo ed unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003 rilevando che la Corte territoriale ha trascurato consolidati approdi della giurisprudenza e della dottrina in base ai quali il contratto di somministrazione si
distingue dal contratto a tempo determinato (essendo due istituti contrattuali oggetto di direttive comunitarie e di disciplina normativa diversa, in particolare con riguardo alla specificità della causale), le causali apposte nel caso di specie (incremento della produzione, punte di più intensa attività, più intensa attività legata ad una commessa dello stabilimento Fiat di Cassino) sono rispondenti ai requisiti normativi causali, la temporaneità ed eccezionalità non sono caratteristiche della normativa vigente in materia di contratto di somministrazione.
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte ha affermato che la specificità della ragione giustificatrice del termine sussiste quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di rendere verificabile la esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, senza imporre al datore di lavoro l’onere di formalizzare la temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione dell’assunzione (Cass. n. 208 del 2015): spetta al giudice valutare ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi (Cass. n. 10033 del 2010).
Il riferimento ad una intensificazione della attività, accompagnato da altri dati di conoscenza, come l’indicazione delle mansioni, dell’ambito territoriale, del periodo temporale in considerazione o di altri elementi, possono consentire la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e della inerenza alla assunzione; tale principio è stato già enunciato da questa Corte in riferimento a clausole di analogo tenore contenute nel contratto di somministrazione a termine, come «picchi di produzione» (Cass. n. 15076 del 2016) e «punte di intensa attività» (così
Cass. n. 2521 del 2012; Cass. n. 8120 del 2013; Cass. n. 21001 del 2014) ed è applicabile anche per il contratto di lavoro subordinato a termine (da ultimo Cass. n. 5379 del 2018); è stato infatti chiarito che il giudice del merito nella verifica di specificità, che compete al suo apprezzamento, può utilizzare tutti i dati risultanti dal contratto, dovendo anche valutare se il riferimento ad «una intensificazione della attività» accompagnato da altri dati di conoscenza «consent(a) la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e del rapporto di causalità con la assunzione» (cfr., in motivazione: Cass. nn. 6944 e 24842 del 2018; Cass. 77 del 2019).
5. E’ stato, altresì, affermato che in tema di somministrazione di lavoro irregolare, il meccanismo dell’instaurazione del rapporto con l’utilizzatore ex art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, ” ratione temporis ” applicabile, comporta non la creazione di un rapporto ” ex novo “, bensì il subentro dell’utilizzatore nei rapporti così come costituiti e gestiti dal somministratore, e la conseguente imputazione all’utilizzatore medesimo degli atti compiuti a tal fine dall’interponente, che manterranno la loro validità, nei limiti in cui risultino compatibili con le norme inderogabili (Cass. n. 19114 del 2023).
6. Ebbene, la sentenza impugnata, secondo un apprezzamento di merito insindacabile in questa sede, ha effettuato la sua verifica in conformità ai principi sopra espressi e in considerazione della peculiarità del settore ha sottolineato che una giustificazione ex post della esigenza produttiva non consentiva di colmare l’estrema genericità della causale carente di riferimenti al programma di lavoro impostato dalla società e alle specifiche esigenze produttive (pag. 11).
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME