SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 300 2026 – N. R.G. 00001528 2024 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 13 02 2026
n. 1528/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
composta da:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da
(c.f. e (c.f. C.F.
), difesi dal AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , domiciliati in Venezia Mestre presso lo studio del primo difensore C.F.
(appellanti)
nei confronti di
(c.f.
,
difeso dall’ AVV_NOTAIO
NOME COGNOME e domiciliato in Treviso presso lo studio del difensore
(appellato)
C.F.
sulle seguenti conclusioni:
per l’a ppellante:
Piaccia alla Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sen -tenza resa inter partes dal Tribunale di Treviso n. 559/24, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e previe le necessarie declaratorie:
accertare e dichiarare l’estinzione del credito di € 32.544,00 vantato da nei confronti di e in forza delle richiamate sentenze del Tribunale di Treviso n. 36/2021 e della Corte d’Appello di Venezia, n. 1711/2022; al pagamento delle spese di entrambi i
condannare gradi di giudizio anche i sensi dell’art. 96 c.p.c.
per l’ appellata:
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Venezia:
Nel merito: rigettare per i motivi esposti in narrativa, l’appello promosso dai signori e in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale di R.G.)
Treviso n. 559/2024pubblicata il 01.03.2024 (n. 6171/2022 avanzata dagli odierni appellanti.
Condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio n favore del Dott. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2022, e
convenivano, davanti al Tribunale di Treviso,
, affinché fosse accertata l’estinzione del credito di euro 32.544,00, vantato dal convenuto nei loro confronti.
Gli attori deducevano che, il 12 ottobre 2007, aveva mutuato
a la somma di euro 300.000. Il mutuatario non adempiva l’obbligazione restitutoria . A , deceduto il 21 aprile 2011, erano succeduti il figlio e la moglie
All’esito di altro giudizio promosso da Banca Monsile (avente come parti anche , e ), il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 36/2021, e poi la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1711/2022, aveva condannato e a rifondere a le spese processuali. Mediante pec e lettera racc. a.r. del 21 luglio 2022, gli attori avevano comunicato al convenuto di compensare il loro debito di euro 32.544 con il maggiore credito.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda, poiché al contratto di mutuo sottoscritto il 12 ottobre 2007 non era seguita la consegna del denaro.
Il convenuto narrava che tra lui e vi erano stati plurimi rapporti e la condivisione di affari. Dopo il luglio 2022, aveva compiuto dazioni di denaro a favore di (per il pagamento di prestazioni professionali e a titolo d’investimento) , ma non in esecuzione del mutuo.
Con sentenza n. 559/2024, pronunciata il 29 febbraio 2024, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda degli attori.
Il Tribunale riteneva che non vi fosse stata la dazione del denaro promesso dal mutuante (il contratto non attestava la consegna e gli attori non erano in grado di provare la dazione).
Con atto di citazione notificato il 20 settembre 2024, e
proponevano appello, formulando i seguenti motivi d’impugnazione: 1) il giudice aveva errato nell’interpretazione del
contratto di mutuo, il quale attestava la consegna del denaro a titolo di mutuo oneroso; 2) la motivazione della sentenza era illogica e contraddittoria, laddove il giudice aveva desunto la mancata consegna del denaro dal tempo trascorso prima che fosse richiesto l’adempimento dell’obbligazione restitutoria, senza considerare che , sollecitato al pagamento, non aveva contestato l’esistenza del debito (la prima contestazione era successiva di otto anni al sollecito), e che la vedova e il figlio di nulla sapevano dei suoi affari.
Gli appellanti chiedevano che, in riforma dell’impugnata sentenza, fosse accolta la domanda di accertamento di estinzione, per compensazione, del debito di e uro 32.544 degli appellanti nei confronti dell’appellato .
Si costituiva nel giudizio di appello , chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
L’appellat o ribadiva che nessuna somma di denaro gli era stata consegnata a titolo di mutuo e che non vi era una quietanza di pagamento.
Con ordinanza del 23 gennaio 2025, erano c oncessi i termini di cui all’art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all’udienza del 29 gennaio 2026, sostituita dal deposito di note scritte.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e meriti accoglimento.
Entrambi i motivi d’impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, poiché volti a contrastare l ‘affermazione del Tribunale secondo cui non vi sarebbe prova della consegna del denaro mutuato.
Al punto 1 del contratto di mutuo del 12 ottobre 2007 si legge: ‘ il mutuante consegna la somma di Euro 300.000 (euro trecentomila/00) al signor a titolo di mutuo oneroso ‘.
Al punto 2 del medesimo contratto si trova scritto : ‘ il mutuatario si obbliga a restituire la predetta somma al mutuante entro il 31/12/2009 in un’unica soluzione ‘ .
Il punto 3 e il punto 4 regolano misura e periodicità degli interessi.
La clausola di cui al punto 1 attesta la consegna del denaro.
L’impiego del verbo all’indicativo (‘consegna’) significa che il denaro è stato consegnato contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Non è condividibile l’affermazione del Tribunale, secondo cui difetta una quietanza ovvero ‘ una espressa ed inequivoca dichiarazione liberatoria del preteso accipiens circa l’effettiva ricezione del denaro e l’attestazione confessoria della avvenuta traditio ‘.
Non vi era necessità di ulteriore dichiarazione del mutuatario, poiché già la clausola 1 del contratto attestava la consegna del denaro. Dunque, firmando il contratto, il mutuatario riconosceva il ricevimento del denaro mutuato.
Nulla consente di dire -come ha invece concluso il Tribunale -che la scrittura contenga una promessa di mutuo o mutuo consensuale.
non si impegnava a mutuare, ma mutuava il denaro, che consegnava a .
Le clausole negoziali non accennano ad obblighi del mutuante (tanto meno prospettano che il denaro sarebbe stato consegnato successivamente alla conclusione del contratto) e disciplinano esclusivamente gli obblighi del mutuatario.
Non comprensibile l’affermazione del Tribunale secondo cui ‘ la clausola in questione è immediatamente susseguente all’accordo negoziale contenuto nella riga precedente, in cui le parti contraenti manifestano la volontà di stipulare un contratto di mutui ‘regolato dalle seguenti condizioni’. Tale locuzione e, segnatamente, il riferimento pattizio alle condizioni che le parti si impegnavano a rispettare e che risultano riportate nel successivo elenco numerato… è dunque rivelatrice del carattere consensuale e non reale del mutuo per cui è causa ‘.
In primo luogo, l” accordo negoziale ‘ è costituito da tutto il contratto contenuto nella scrittura privata e non dal solo preambolo, il quale semplicemente qualifica la natura del costituendo rapporto: ‘ Con la seguente scrittura privata tra il sig. e il sig. si stipula il presente contratto di mutuo di denaro regolato dalle seguenti condizioni ‘.
In secondo luogo, detto preambolo non suggerisce affatto la natura obbligatoria, anziché reale, del mutuo. Il mutuante non assumeva un ‘impegno’, mentre g li obblighi assunti dal mutuatario (restituire il capitale e pagare gli interessi) erano perfettamente coerenti con la natura reale del contratto.
Non era necessario che i contraenti indicassero nel contratto le modalità con cui il denaro era consegnato e tantomeno che gli attori dessero ulteriore prova della consegna, poiché già il contratto costituiva prova piena e sufficiente che aveva ricevuto il denaro.
, costituendosi in giudizio, dedusse che tra lui e erano intercorsi plurimi rapporti e che vi erano state corresponsioni di denaro a suo favore, ma ad altro titolo.
Ora, è certamente possibile che alla data del 12 ottobre 2007 il denaro fosse già stato consegnato a e che con la scrittura suddetta le parti volessero regolarne la restituzione. Ciò che invece non può in alcun modo dirsi è che s’impegnò a mutuare il denaro: obbligazione che non avrebbe poi adempiuto (così ha sostenuto il convenuto nelle sue originarie difese ed ancora nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello). Come già s’è detto, non assunse alcun impegno, mentre si obbligo a restituire il capitale entro il 31 dicembre 2009.
6. I rapporti di affari tra e non sono stati documentati. Si ricava dalla lettura della sentenza n. 36/2021 del
Tribunale di Treviso, che venne costituita da la società RAGIONE_SOCIALE, di cui divenne amministratore unico (la società contrasse un mutuo con Banca di Monastier e del Sile e si rese poi inadempiente, in anni successivi alla conclusione del mutuo di cui è causa).
Circa tali rapporti (‘ per investimenti in diverse operazioni commerciali ‘), per l’appunto non documentati dalle parti in causa, nulla si può dire. Pertanto, essi non hanno rilevanza nell’interpretazione del contratto di mutuo del 12 ottobre 2007.
7. Gli elementi che hanno inAVV_NOTAIOo il Tribunale di Treviso a presumere che il denaro non fosse stato consegnato sono privi dei requisiti richiesti dall’art. 2 729, 1° co., c.c. (si legge nella motivazione della sentenza : ‘ che la dazione del denaro non sia mai avvenuta lo si desume agevolmente per presunzioni semplici, tratte dall’evidente incapacità degli eredi dell’asserito mutuante di dimostrare per documenti il trasferimento di una così cospicua somma di denaro, nonché dall’abnorme lasso di tempo trascorso tra la scadenza del termine originariamente previsto per la restituzione di capitale e interessi (31.12.2009) e le prime diffide stragiudiziali a firma dell’AVV_NOTAIO, risalenti al 2014 e in epoca ampiamente posteriore alla morte del sig. ‘).
Il primo elemento è privo di valenza presuntiva, essendo l’esito di un ragionamento tautologico.
Il giudice trae dalla mancanza della prova ‘del trasferimento’ del denaro (prova che gli attori non dovevano dare o, più precisamente, avevano già dato producendo in causa il contratto di mutuo, non essendo onerati di documentare la modalità con cui tale trasferimento avvenne) la prova che il denaro non sia stato consegnato.
Il giudice avrebbe dovuto piuttosto rilevare che, a fronte di un contratto che attestava la consegna (attuale e non futura) del denaro mutuato, era
onere del convenuto dimostrare che la consegna non fosse avvenuta (onere rimasto del tutto insoddisfatto): altrimenti detto che la clausola negoziale simulasse la dazione.
Il secondo elemento presuntivo è privo di gravità.
Il fatto che la prima richiesta di restituzione del mutuo sia del 9 luglio 2014 (a fronte della scadenza dell’obbligazione restitutoria risalente al 31 dicembre 2009) può avere plurime giustificazioni (non ultima, l’intervenuto decesso di nel 2011 e la necessità per gli eredi di ricostruire le vicende del de cuius ) , mentre è senz’altro più significativo il fatto contrario, evidenziato dagli attori.
Il convenuto, allorché nel luglio 2014 ricevette la precisa richiesta di restituzione del denaro mutuato, non negò il prestito (il suo difensore, rispondendo alla diffida di pagamento, richiese un incontro per ‘affrontare le problematiche ivi enunciate’ , mentre, se il debito fosse stato inesistente, sarebbe stato ragionevole attendersi una risposta di altro tenore).
La richiesta di pagamento fu rinnovata nel gennaio 2015 e nel gennaio 2017: neppure rispose. Per la prima volta, nel 2022, dopo avere cambiato difensore, genericamente contestò l’esistenza del debito, e solo dopo essere stato convenuto in giudizio sostenne che il mutuo era rimasto ineseguito.
In definitiva, escluso che il contratto di mutuo sottoscritto il 12 ottobre 2007 avesse natura obbligatoria, deve rilevarsi che non vi sono presunzioni gravi, precise e concordanti, che depongano in senso contrario al contenuto della clausola n. 1 del contratto, attestante la consegna di euro 300.000 a .
8. In conclusione, in accoglimento del l’appello e in totale riforma dell’impugnata sentenza, accertato che il credito degli appellanti nei confronti dell’appellato, che discende dal contratto di mutuo del 12
ottobre 2007, è notevolmente superiore al loro debito, che scaturisce dalle sentenze pronunciate dal Tribunale di Treviso (sentenza n. 36/2021) e dalla Corte di Appello di Venezia (n. 1711/2022), può dichiararsi – come richiesto dagli appellanti l’estinzione per compensazione del debito di euro 32.544.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell’assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri medi del d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (valore in cui si colloca il debito di cui è stata richiesta l’estinzione per compensazione) .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1528/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione da e (appellanti) nei confronti di (appellato), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
in accoglimento del l’appello e in totale riforma della sentenza n. 551/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso, dichiara estinto per compensazione, con il maggiore credito degli appellanti, il debito di questi ultimi nei confronti dell’appellato di euro 32.544, di cui alle sentenze del Tribunale di Treviso n. 36/2021 e della Corte di Appello di Venezia n. 1711/2022;
condanna l’appella to a rifondere agli appellanti le spese processuali, che liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 5.810,00 per compensi ed in euro 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge e che liquida, per il secondo grado di
giudizio, in euro 6.946,00 per compensi ed in euro 804,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge. Venezia, 30 gennaio 2026.
Il Presidente (AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
Il Consigliere est. (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)