Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36446 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 36446 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 26712/2018 proposto da:
COGNOME NOME , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 179/2018 depositata il 9/02/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME. Lette e ascoltate le osservazioni del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ascoltato l’avvocato AVV_NOTAIO per il ricorrente.
Fatti di causa
NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce il fratello NOME COGNOME per la restituzione di una somma di denaro che asseriva di aver concesso in mutuo al convenuto per l’acquisto in
comproprietà paritaria di un immobile ad un’asta giudiziaria. Il convenuto allegava che la ricezione da parte sua della somma di denaro (€ 45.000 , poi versata in Tribunale per l’acquisto all’asta ) si inseriva in una vicenda più ampia, relativa anche al l’acquisto di un altro immobile (non coinvolto nella presente controversia) e che la controversia concerneva in realtà lo scioglimento della comunione sull’immobile . Nei suoi tratti essenziali, lo svolgimento del giudizio di primo grado vede il convenuto dichiararsi disponibile a sciogliere la comunione, riconoscendo una maggiore frazione dell’immobile al l’attore e l’effettuazione di una c.t.u. nel quadro di un tentativo di definizione negoziale della controversia. Il corso delle indagini peritali manifestava però l’estrema difficoltà di dividere l’immobile , per più ragioni, tra le quali spiccava l’importo da investire per le opere di frazionamento . L ‘attore insisteva nella domanda di restituzione della somma di denaro, definitivamente quantificata in € 36.488 . All’esito il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore e condannava il convenuto alla restituzione di tale somma. Su appello principale del convenuto e incidentale dell’attore , la Corte di appello ha confermato il dispositivo di restituzione del capitale, aggiungendo (in accoglimento dell’appello incidentale) che gli interessi devono far data dall’8/01/2009, cioè dalla messa in mora.
Ricorre in cassazione il convenuto con dieci motivi. Resiste l’attore con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo denuncia che l’attore abbia irritualmente – in epoca successiva al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con la costituzione del nuovo difensore – mutato la domanda di restituzione di somme date a titolo di mutuo assumendo di aver versato maggiori somme per l’acquisto di un bene immobile in comproprietà
con il fratello convenuto, depositando nuova documentazione. Si deduce anche la violazione dell’art. 101 c.p.c.
Il secondo motivo condivide la sostanza del primo motivo e la ripropone sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., facendo valere che il giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi su domanda tardiva (quindi inammissibile).
Il terzo motivo denuncia ex artt. 1813 s. c.c. che siano stati erroneamente rilevati i fatti costitutivi del contratto di mutuo nella circostanza che il convenuto nel contestare non abbia indicato alcuna altra causa a fondamento della dazione di denaro. Si fa valere che in realtà tra i due fratelli sussistesse un rapporto economico più ampio, che si era concretizzato nell’acquisto di due immobili.
Il quarto motivo denuncia ex art. 2697 c.c. che sia stato erroneamente ritenuto provato l’obbligo restitutorio sulla base del riconoscimento da parte del convenuto che l’attore aveva versato una maggior somma al momento dell’acquisto del bene immobile e che sia stato erroneamente rilevato che il convenuto aveva poi riconosciuto all’attore il diritto di ricevere una frazione maggiore in sede di scioglimento della comunione.
Il quinto motivo denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la contraddittorietà della motivazione per avere da un lato imputato all’attore l’onere di provare l’esistenza di un contratto di mutuo, fornendo la prova della dazione e della esistenza dell’obbligo restitutorio e, dall’altro lato, averlo esonerato da ciò, rilevando che il convenuto aveva riconosciuto in giudizio l’obbligo restitutorio con il dichiararsi disponibile a riconoscere all’attore una quota maggior e in sede di scioglimento della comunione.
Il sesto motivo denuncia ex artt. 116 c.p.c. e 1813 c.c. l’esame parziale delle dichiarazioni del convenuto contenute nella comparsa di
costituzione e risposta ed inoltre l’omesso esame delle sue dichiarazioni all’udienza del 22/11/2012, ove egli adduce di aver affrontato spese per lavori nell’immobile e che pertanto eventuali conguagli avrebbero dovuto essere determinati nel loro esatto ammontare. Ciò si è riverberato sulla ricostruzione del fatto, poiché dall’apparente riconoscimento dell’obbligo di restituzione si è inferita l’esistenza del contratto di mutuo.
Il settimo motivo denuncia ex artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. che siano state poste a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, desumendo argomenti dal comportamento processuale delle parti.
L’ottavo motivo denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo, cioè la dichiarazione che il conguaglio avrebbe dovuto essere determinato nel suo esatto importo, dedotte le spese affrontate da NOME COGNOME per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile .
Il nono motivo denuncia ex artt. 1282, 1284 e 1815 c.c. che sia stata disposta in primo grado la corresponsione degli interessi dal momento della domanda, mentre la Corte di appello ha ritenuto di doverli disporre dalla messa in mora. Ciò attesterebbe ulteriormente che l’obbligo restitutorio non si è desunto da un asserito contratto di mutuo, bensì da altro titolo per il quale la corresponsione degli interessi può decorrere o dal momento della messa in mora o dalla domanda in giudizio.
Il decimo motivo censura ex art. 91 c.p.c. il governo delle spese.
-È da esaminare dapprima il quinto motivo, per il suo carattere pregiudiziale, in quanto diretto a censurare il vizio della motivazione sul punto centrale della vicenda.
Esso è fondato.
La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo capoverso. «La mancata prova del titolo negoziale a base della datio in denaro non è motivo sufficiente per escludere l’obbligo di restituzione in capo all ‘accipiens. La mancata prova rigorosa da parte dell’attore dell’esistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di aver versato, non implica necessariamente il rigetto della domanda restitutoria, laddove l’obbligazione possa desumersi da circostanze di fatto non contestate e quando l ‘ accipiens, nel contestare il fine mutualistico, non indichi alcuna altra causa che possa giustificare la mera acquisizione delle somme. L’odierno appellante si è limitato a contestare l’esistenza del fine mutualistico adducendo, sia pure sommessamente, che la fattispecie potrebbe inquadrarsi giuridicamente come ‘ donazione indiretta ‘ , ma nel contempo si è dichiarato disponibile a sciogliere la comunione col riconoscimento della maggiore quota da attribuirsi al germano NOME, disponibilità che in sostanza, come correttamente rilevato dal primo giudice, altro non è se non una proposta di estinzione dell’obbligazione in modo diverso dal semplice adempimento». Inoltre, la Corte di appello mette in rilievo che i reiterati tentativi di comporre bonariamente la lite – attraverso sia l’assegnazione dell’immobile con conguaglio ovvero il riconoscimento di maggior quota – hanno sempre tenuto conto ed implicato la restituzione della maggior somma versata dall’attore. Tutti argomenti di prova che, insieme al comportamento processuale delle parti, sono stati ritenuti sufficienti dal primo giudice con congrua motivazione.
La motivazione è irriducibilmente contraddittoria nel punto centrale che sorregge gli altri argomenti collaterali: cioè, nel qualificare come riconoscimento di un’obbligazione restitutoria, sul fondamento di un asserito contratto di mutuo rimasto privo di prova, la disponibilità
manifestata dal convenuto a riconoscere all’attore una maggiore frazione nello scioglimento di una comunione su un’immobile che è un evento negoziale da tenere distinto, anche perché la pretesa restitutoria dedotta in giudizio si inserisce – alla stregua di allegazioni rimaste sostanzialmente non contestate – nel quadro di una vicenda più ampia, che coinvolge anche l’acquisto di un altro bene immobile e che ha visto un faticoso tentativo di composizione negoziale durante il corso del giudizio di primo grado.
Il carattere irriducibilmente contraddittorio della motivazione risalta anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del contratto di mutuo, che la Corte di appello non ha saggiato correttamente nella loro incidenza normativa per decidere il caso di specie. Infatti, l’attore che domandi la restituzione di una somma di denaro sulla base di un mutuo è tenuto a provare, oltre alla consegna del denaro, anche che essa è avvenuta per un titolo che fondi l’obbligo di restituzione (cfr., fra le altre, Cass. 3258/2007). Ne consegue che la dazione di una somma di danaro non vale – di per sé – a dar fondamento alla richiesta di restituzione, allorquando, pur ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo allegato dal solvens alla base della pretesa restitutoria. Essendo ovvio che una somma di danaro può essere consegnata per varie cause, la contestazione da parte dell’accipiens dell ‘obbligo di restituzione impone all’attore di dimostrare integralmente il fatto costitutivo della sua pretesa. Tale onere ha ad oggetto la prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo ad opera del convenuto non si configura come eccezione in senso sostanziale e quindi non vale ad invertire l’onere della prova. Così, Cass. 30944/2018. In altri termini, negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia, la modificazione o l’ estinzione, ma significa per
l’appunto negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di danaro ed indichi la ragione per la quale tale somma è stata versata. Anche in tal caso, quindi, rimane fermo l’onere probatorio a carico dell’attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione (cfr. Cass. 6295/2013, tra le altre).
Tali principi dovranno essere applicati dal giudice in sede di rinvio.
Il quinto motivo di ricorso è accolto. Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi.
-È accolto il quinto motivo di ricorso, sono assorbiti i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 5/12/2023.