Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20661 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23468/2021 R.G. proposto da : NOME, elettivamente domiciliato in CASTEL MORRONE INDIRIZZO C/O DOM COGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
PETROSINO NOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO NAPOLI n. 1423/2021 depositata il 11/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza dell’11.6.21 la C orte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 20.9.19 del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimità dei contratti di lavoro intermittente e delle relative conseguenziali domande di con conversione in rapporti a tempo indeterminato e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
In particolare, la C COGNOME ha ritenuto irrilevante l’assenza del requisito dell’età e comunque non prevista per l’ipotesi la conversione del rapporto.
Avverso tale sentenza ricorre una delle due lavoratrici per due motivi, cui resiste il datore di lavoro con contro ricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 13 decreto legislativo 81/ 2015 per aver ritenuto l’ipotesi soggettiva legittimante il contratto intermittente quale alternativa a quella oggettiva. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 81/2015 e mancanza di motivazione sulla conversione con riferimento al difetto di valutazione dei rischi
asseritamente implicante inesistenza del contratto di lavoro intermittente e conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
I motivi sono privi di pregio e vanno rigettati.
Quanto al primo motivo, questa Corte ha di recente affermato (Sez. L – , Sentenza n. 22086 del 24/07/2023, Rv. 668492 – 01) che i presupposti che legittimano la stipula del contratto di lavoro intermittente ex art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015 – età del lavoratore e discontinuità dell’attività -non devono necessariamente concorrere, in quanto il legislatore ha previsto due distinte ipotesi di lavoro intermittente, l’una giustificata dal requisito, oggettivo, dell’attività discontinua e l’altra da quello, soggettivo, dell’età del lavoratore. Il collegio ritiene di dare continuità a tale indirizzo alle cui argomentazioni in diritto si richiama ai sensi dell’art. 118 disp att. c.p.c. l precedente richiama Quanto al secondo motivo, lo stesso presenta un profilo di inammissibilità collegato alla novità della questione concernente la omessa valutazione di rischi, questione non specificamente affrontata in motivazione dalla sentenza impugnata di talché costituiva onere dell’odierna ricorrente dimostrarne la avvenuta rituale deduzione nelle fasi di merito (Cass. 20694/2018, Cass. 15430/2018), come non avvenuto. A prescindere da tale dirimente considerazione il motivo risulta comunque infondato avendo questa Corte ha condivisibilmente rilevato (Sez. L – , Ordinanza n. 378 del 05/01/2024, Rv. 669692 – 01) che, in tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in assenza di diversa previsione di legge, l’effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell’art. 2126 c.c., cosicché deve escludersi la
sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.
La maturazione dei citati indirizzi giurisprudenziali solo in corso di causa (a fronte della precedente esistenza di pronuncia, resa da Cass. 28345/19, favorevole alla tesi della ricorrente), consente di compensare le spese di lite.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.