Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 626 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35403-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
Oggetto
Contratto di lavoro intermittente
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 52/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/05/2018 R.G.N. 74/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
Con sentenza n.52/18, la Corte d’appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e notificato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto i contributi omessi relativamente a due lavoratrici assunte con contratto di lavoro intermittente.
I contributi erano conteggiati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come se i rapporti fossero stati di lavoro subordinato dall’inizio RAGIONE_SOCIALE‘assunzione (2010, 2011, 2012), essendo il contratto di lavoro intermittente nullo per mancanza del documento di valutazione dei rischi e, per altra lavoratrice, anche per mancanza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘età. La nullità doveva determinare l’applicazione de lle regole del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Secondo la Corte d’appello, invece, la nullità non poteva determinare la conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno, bensì, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c., il conteggio dei contributi relativamente ai soli giorni lavorati, applicando i minimali retributivi del lavoro subordinato.
Avverso la pronuncia, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.34, co.1 e 3 lett. c), d.lgs. n.276/03, nonché degli artt.1339 e 1419, co.2 c.c. Sostiene che, di fronte alla denunciata nullità, la clausola RAGIONE_SOCIALE‘intermittenza è nulla e il rapporto deve essere considerato di natura subordinata, come già statuito da questa Corte per il contratto di lavoro a termine. Inoltre,
la Corte avrebbe considerato il contratto intermittente come un contratto part-time di tipo verticale, senza verificare che sussistessero i requisiti di forma, di durata RAGIONE_SOCIALEa prestazione e di collocazione temporale RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro, previsti dall’art .2 d.lgs. n.61/00.
Il motivo è infondato.
Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt.33 e ss. d.lgs. n.276/03 applicabili ratione temporis, si caratterizza rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un proprio peculiare schema causale: la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro il quale, non avendo una necessità continuativa bensì un bisogno intermittente e flessibile di forza lavoro, orienta la collocazione temporale di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione. Il lavoratore, come corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa continuativa messa a disposizione, ha diritto a un’indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati.
Nel 2013, con il
tra la disciplina del rapporto
pattuita dalle parti rispetto a quella dettata dalla legge. In tutti questi casi, la conversione è l’effetto RAGIONE_SOCIALEa eterointegrazione del regolamento negoziale con il regime imperativo legale, secondo il moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘art.1419, co.2 c.c.
Il legislatore ha mostrato di ribadire tale assetto nel 2015, con l’art.20, co.2 d.lgs. n.81/15, ove è stabilito che nel contratto di lavoro intermittente a tempo determinato la mancata adozione RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei rischi determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola appositiva del termine, e alla nullità parziale, ex art.1419, co.2 c.c., segue la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Una tale conversione non è stata prevista per il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, perché il legislatore ha ritenuto che l’omessa adozione del documento di valutazione dei rischi non incidesse su alcuna clausola del contratto determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alterasse lo schema causale.
Risulta, dunque, inconferente il richiamo alla giurisprudenza (v. Cass.8385/19, Cass.24330/09) sulla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per effetto RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale RAGIONE_SOCIALEa clausola, giacché per la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, non venendo in rilievo, per quanto sin qui detto, una nullità parziale del contratto, l’effetto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento datoriale è quello caducatorio non retroattivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c.
Né, una volta esclusa la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può
predicarsi la conversione ai soli effetti del rapporto previdenziale: non si rinvengono, invero, disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale – nel segno RAGIONE_SOCIALEa conversione -e, per il rapporto di lavoro, nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c.
Quando la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. n.12269 del 2004) ha escluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c. al rapporto previdenziale, lo ha fatto in ragione RAGIONE_SOCIALEa presenza di una norma espressa, dettata per il rapporto previdenziale: così è accaduto rispetto alla nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, allorché fu applicato l’art. 1 d.l. n. 338/89, conv. in l. n.389/89 in luogo RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, co.5, d.l. n. 726/94, conv. in l. n.863/84; fermo restando che nel caso di specie si è applicato il minimale giornaliero RAGIONE_SOCIALE‘art.1 d.l. n.338/89, in conformità a Cass. S.U. n.12269/04, anche se riguardo ai soli giorni lavorati, essendo esclusa, come sopra detto, la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In secondo luogo, la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nemmeno può discendere dalla nullità riferita al requisito soggettivo rispetto ad una RAGIONE_SOCIALEe due lavoratrici, la quale, al tempo RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto di lavoro intermittente, non aveva più di 55 anni né meno di 24 anni, come richiesto dall’art.34, co.2 d.lgs. n.276/03.
Questa Corte (Cass.28345/20) ha già affermato che il requisito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘età è un presupposto per la conclusione di un valido contratto di lavoro intermittente, la cui mancanza determina la nullità (virtuale) del contratto per contrarietà a norma imperativa. A tale
nullità però non consegue la conversione legale in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, bensì, si è aggiunto, la conversione del contratto alle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘art.1424 c.c. , con conseguente rilevanza RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti da accertarsi dal giudice di merito.
La regola generale resta quindi quella RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c., ancora in conformità a quanto rilevato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.210/92: l’art.2126 c.c. ben si attaglia ai casi in cui il contratto non doveva essere concluso, ad esempio per mancanza dei limiti di età del lavoratore.
In conclusione il ricorso va respinto, restando solo da aggiungere che il riferimento fatto in ricorso alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2 d.lgs. n.61/00 la Corte d’appello avrebbe considerato il contratto intermittente come un contratto part-time di tipo verticale senza verificare che sussistessero i requisiti di forma, di durata RAGIONE_SOCIALEa prestazione e di collocazione temporale RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro -non può essere accolto: la Corte ha applicato l’art.2126 c.c. riconoscendo la contribuzione dovuta per i giorni effettivamente lavorati, in conformità alla norma che esclude la retroattività RAGIONE_SOCIALEa nullità rispetto al contratto di lavoro. La Corte non ha dunque trattato il contratto come un part-time verticale privo dei requisiti di legge, bensì come un contratto di lavoro intermittente nullo ma produttivo di effetti fino alla declaratoria di nullità.
Le spese di lite del presente processo sono compensate attesa la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata.