Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19853 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9993-2023 proposto da:
NOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3797/2022 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 31/10/2022 R.G.N. 2635/2021;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di NOME COGNOME intesa alla condanna della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 13.547,32, oltre accessori, a titolo di differenze spettanti sul premio di produzione, previsto da vari accordi aziendali e confluito in un’unica voce retributiva, denominata EDA, corrisposto in misura ridotta del 25% rispetto a quella asseritamente spettante.
Con tale domanda il lavoratore, premesso di essere stato assunto da RAGIONE_SOCIALE in data 5.11.1999 con contratto di formazione lavoro part time per 24 mesi, trasformato a decorrere dal 16.12.2000 in contratto di formazione e lavoro full time, convertito alla scadenza in contratto a tempo pieno e indeterminato dal 10.11.2001,di essere transitato, a far data dal 1.7.2000, a seguito di cessione di ramo di azienda alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE, ha contestato la legittimità della riduzione del premio sul rilievo che in base all’accordo di secondo livello del 17.12.1999, la stessa era destinata a trovare applicazione per i soli assunti in epoca successiva al 17.12.1999, e pertanto non si applicava nei propri confronti attesa l’avvenuta assunzione in epoca anteriore, con contratto di formazione e lavoro poi ‘ convertito’.
La Corte di merito ha respinto la domanda osservando, in sintesi, che alla stregua della interpretazione integrata del c.c.n.l. 16.3.1999 ( nell’art. 3, lett. b) e dell’accordo aziendale del 17.12.1999, che costituiva attuazione del primo, il
riconoscimento nella misura integrale delle voci retributive e consolidate previste a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, era stabilito in favore del solo <> alla data della stipula dell’accord o aziendale; tale condizione non ricorreva nei confronti dello COGNOME il quale alla data del 17.12.1999 risultava assunto sulla base di contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi e quindi di un contratto a tempo determinato. Ha evidenziato che non sussisteva neppure l’ulteriore requisito rappresentato dalla percezione in via consolidata del premio di produzione alla data del 17.12.1999.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base un motivo illustrato con memoria; la parte intimata ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5 , d.l. n. 726/1984 convertito con modificazioni nella l. n. 863/1984, e dell’art. 3 lettera B) c.c.n.l. 16.3.1999, dell’accordo del 17.12.1999, nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di una circostanza decisiva oggetto di discussione tra le parti. Denunzia, in sintesi, che la interpretazione della Corte di merito si poneva in contrasto con la previsione dell’art. 3 d.l. di legge secondo la quale il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio e ciò anche quando questa è presa in considerazione da discipline di origine convenzionale e con la finalità di realizzazione di un’equiparazione di carattere ge nerale tra periodo di formazione
e periodo di lavoro ordinario e con ala retrodatazione degli effetti dell’assunzione.
2. Il ricorso deve essere respinto in continuità con l’orientamento di questa Corte espresso con le sentenze nn. 29633/2023, 23330/2021, 34359/2019, 12335/2016, 22256/2015, 21329/2014, 19436/2014,19435/2014, 18951/2014, 18950/2014, 18949/2014, 18948/2014, 18947/2014 emesse nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e con le sentenze nn. 34357/2019, 34358/2019, emesse nei confronti di altre aziende (aventi tutte ad oggetto elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri come le competenze accessorie unificate, c.d. CAU e il c.d. nuovo terzo elemento salariale, voci che la contrattazione collettiva ha soppresso -in parte, riducendone il valore- preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, per evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione), ha giudicato legittime, ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, le clausole della contrattazione collettiva che escludevano il mantenimento di determinate voci salariali (soppresse o modificate) da parte dei dipendenti che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione e lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento. E ciò, non perché dopo la trasformazione del contratto sia stata disconosciuta l’anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perché quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata; per cui, nel momento in cui tali emolumenti sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o
parzialmente (nel caso delle c.d. CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da mantenere o da conservare.
2.1. Nei citati precedenti si è ribadita l’appartenenza del contratto di formazione e lavoro al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di formazione e lavoro (Cass. 4935/1995; Cass. 2822/1997); si è rilevato che la circostanza per cui, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l’acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all’anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta, tuttavia, che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all’anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma “per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto” (Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015); ciò in linea con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza. n. 20074/2010).
2.2. E’ stato altresì escluso (v. in particolare Cass. n. 23330/2021, n. 18946/2014 citt.) che la interpretazione della normativa nazionale nei sensi sopra delineati si ponesse in alla disciplina unionale in materia di contratti a tempo determinato, di cui il contratto di formazione e lavoro rappresenta una species, in quanto la fattispecie in esame non riguarda un’indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell’anzianità di servizio e, inoltre, la clausola 2, punto 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18.3.1999 e inserito nell’ambito della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del
28.6.1999) conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità in ordine all’applicazione dell’Accordo Quadro ai “rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato” nonché ai “contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici” (sentenza Adeneler, Causa C-212/04, 4 luglio 2006, par. 57; sentenza COGNOME, Causa C-157/11, 15 marzo 2012, par. 53; sentenza COGNOME, Causa C-290/12, 11 aprile 2013, par. 35).
2.3. E’ stato infine chiarito che non si configurava violazione dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e che non davano luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l’equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell’esclusione dall’attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio (Cass. n. 23330 del 2021 cit.).
Alla luce dei condivisibili precedenti richiamati, assorbita la necessità di esame delle eccezioni formulate da parte controricorrente, il ricorso deve essere respinto.
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma
quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio