Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2752 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2752 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6922/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1687/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE oppose il decreto ingiuntivo emesso in favore della RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 124.560,00, che l’opposta aveva richiesto sulla base di fattura emessa in relazione al corrispettivo per l’opera di dragaggio dell’imboccatura del canale Fiumara del porto di Scarlino, di cui al contratto di appalto stipulato il 24/05/2010.
L’opponente società eccepì l’inadempimento dell’ appaltatrice e contestò anche la voce ‘fermo cantiere’. Chiese, quindi in via riconvenzionale di essere risarcita di quanto corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE che su suo incarico, per rimediare alla cattiva esecuzione dei lavori, aveva provveduto al dragaggio a regola d’arte, per il compenso di € 54.000,00. Chiese altresì che le fosse risarcito il danno patito, quantificato in € 100.000,00.
Il Tribunale rigettò l’opposizione .
La Corte d’appello di Firenze, adita in sede di gravame dalla committente RAGIONE_SOCIALE, riformò la sentenza di primo grado.
I Giudici di secondo grado accertarono:
-che il dragaggio effettuato dall’appellata, come evidenziato dal direttore dei lavori, non consentiva il transito delle unità di maggior pescaggio (scopo, invece, dell’operazione), poiché <>.
che i vizi non erano stati contestati e, anzi, riconosciuti con la comunicazione del 20/12/2010;
che la necessità di pareggiare il fondale a quattro metri di profondità era nota all’appaltatrice, la quale era a conoscenza del progetto ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, approvato dalla Provincia di Grosseto, siccome era dato trarre
dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalla documentazione tecnica;
che, pertanto la COGNOME era rimasta inadempiente;
che la COGNOME non aveva provato gli undici giorni di fermo macchina per le condizioni meteo avverse.
Ciò posto la Corte di Firenze, per quel che qui assume rilievo, riconosciuto il diritto al rimborso in favore dell’appellante di quanto successivamente corrisposto a RAGIONE_SOCIALE, escluso il diritto a compenso per il fermo tecnico, revocò il decreto in giuntivo e determinò in euro 41.520,00 il credito effettivamente spettante a RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, propone ricorso RAGIONE_SOCIALE con sette motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, ora divenuta RAGIONE_SOCIALE,
Le parti hanno ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 342, co.1 , n.1 e 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello ‘ cpmpletamente ignorato ‘ l’ eccezione di inammissibilità dell’appello dell’odierna controricorrente , nonostante lo stesso fosse privo della necessaria specificità.
Il motivo, che sostanzialmente lamenta una omessa pronunzia su una specifica eccezione formulata in appello, è infondato.
Come già affermato più volte da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne
comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (Sez. 3 – , Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; in applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE. aveva rigettato il motivo di ricorso denunciante l’omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d’appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice comunque deciso il gravame nel merito; nello stesso senso , v. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019).
In ogni caso, l a Corte d’Appello, ha implicitamente, ma, allo stesso tempo, inequivocamente, valutato scrutinabile l’impugnazione, col fatto stesso di avere vagliato le censure d’appello, evidentemente ben comprese
Al riguardo, si richiama e s’intende dare continuità all’univoca giurisprudenza di questa Corte. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (S.U. n. 27199, 16/11/2017, Rv. 645991-01; in senso conforme, già Cass. nn. 10916/2017, 18932/2016, 20124/2015, 2143/2015; successivamente, Cass. n. 13535/2018 ed ancora S.U. n. 36481/2022, le quali hanno esteso il principio anche all’impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP).
2 Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e 1371 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello erroneamente trascurato
sia il significato letterale della proposta contrattuale formulata da RAGIONE_SOCIALE il 09/05/2010 e integralmente accettata da RAGIONE_SOCIALE, sia il suo contenuto sostanziale, come desumibile dai rapporti intercorsi tra le parti. Strumento con il quale, a dire della ricorrente, non era stata stabilita profondità e livellamento del dragaggio, bensì solo determinato il compenso per i metri cubi da escavare.
3 Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. art. 1656 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello erroneamente qualificato come subappalto il rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’art. 1656 cod. civ. richieda l’autorizzazione del committente, nel caso in esame assente; dovendosi, per contro, ritenere <>.
Con il quarto motivo si censura la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1218 cod. civ., in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello erroneamente ripartito l’onere della prova.
Poiché l’oggetto del contratto, siccome sostenuto con il secondo motivo, non era costituito dal livellamento del fondale, ma semplicemente consisteva in <>, la controparte non aveva provato affatto l’inadempimento
dell’obbligazione della ricorrente. Gli argomenti svolti sul punto dalla sentenza aveva acceduto alla tesi avversata sulla base di ragionamenti ipotetici e, per altro verso, violando l’art. 1218 cod. civ., laddove aveva reputato che l’inadempimento della esponente fosse rimasto provato dalla mail del 20/12/2010, con la quale aveva promesso di eliminare l’inconveniente lamentato, ma solo all’esito di ‘opportune verifiche’.
Il secondo e il quarto motivo, tra loro correlati (e come tali da esaminare insieme), sono infondati.
Quanto all’evocazione delle norme sull’ermeneutica negoziale, va rilevato che qui un tal richiamo altro scopo non ha che riportare a un’alternativa lettura della vicenda fattuale, rispetto all’accertamento giudiziale.
Per vero, la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, <> (ex pluribus, Cass. nn. 15381/2004, 13839/2004, 13579/2004, 5359/2004, 753/2004, 18587/2012; si veda inoltre, per la ricchezza di richiami, Cass. n. 2988/2013 e fra le più recenti, Cass. n. 2050/2024).
Nonostante gli sforzi profusi dalla ricorrente, il richiamo alle norme regolanti l’interpretazione del negozio risulta privo di specifica critica della decisione nel senso sopra enunciato. Manca, in definitiva, un’apprezzabile, in quanto puntuale e specificamente connessa alla norma asseritamente disattesa, critica del ragionamento della Corte locale. In conclusione la ricorrerne si duole del risultato cui è pervenuta la decisione, sulla base di corretti canoni ermeneutici.
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il
proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037 -02).
Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. SSUU cit. Rv. n. 659037 -01).
Il terzo motivo, a sua volta, non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
Ed infatti, anche a voler reputare superabile la contorta oscurità della doglianza, la ricorrente non spiega dove e quando la questione sia stata riproposta in appello (fra le tante, Cass. nn. 2146/2006 e 2038/2019).
5 Proseguendo nell’esame delle censure, c on il quinto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. art. 2733, co. 1 e 2, cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello erroneamente attribuito valore confessorio a mere argomentazioni difensive rese dai difensori dell’odierna ricorrente.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, ai margini di un complesso argomentativo compiuto e articolato, trae spunto di sostegno dagli asserti difensivi spesi dall’odierna ricorrente, concludendo che essi potevano essere letti <> (§ 6.4.).
È del tutto evidente che la decisione non si sorregge sulle affermazioni contenute in atti difensivi, le quali assumono, nel contesto dell’insieme motivazionale , un significato di mero sostegno. La lettura <>, sia pure mediante l’utilizzo di terminologia non esattamente appropriata, non valorizza altro che il significato meramente ammissivo delle espressioni richiamate in sentenza, cioè indiziario, peraltro qui, tenuto conto del complessivo ordito motivazionale, aventi apporto non decisivo.
Questa Corte ha già spiegato che le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem”, non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (Sez. 6-2, n. 7702, 19/03/2019, Rv. 653380 -01). E proprio un tal peso la sentenza impugnata ha attribuito alle anzidette affermazioni e non già il valore legale della confessione.
6 Con il sesto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1242, co. 1, cod. civ. e 35 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver e la Corte d’appello disposto la compensazione giudiziale tra i crediti delle parti, pur in assenza di un’eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE, non potendo il giudice provvedere d’ufficio alla compensazione.
Anche questo motivo è infondato.
La tempestiva formulazione, da parte della committente, di una domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da cattiva esecuzione dei lavori di dragaggio, in contrapposizione a quella di pagamento del compenso per l’appalto, imponeva inevitabilmente di farsi luogo al necessario conteggio del dare e avere, il che ha comportato la sottrazione a tale titolo della somma sborsata dalla controricorrente per ottenere da altra impresa la navigabilità del canale, attraverso corretto dragaggio.
7 Con il settimo motivo, infine, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 cod. civ. e 115, 167 e 645 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di merito considerato che il fermo tecnico non era stato contestato dalla controparte, la quale si era limitata a sostenere che la relativa clausola era nulla in quanto vessatoria e non approvata esplicitamente per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. e, inoltre, pur ove reputata valida, non ne ricorrevano le condizioni per l’applicazione; asserto, quest’ultimo, del tutto vago, tale da non potersi reputare effettiva contestazione. Infine, poiché versandosi in materia di responsabilità contrattuale l’onere della prova, non assolto, era a carico della debitrici RAGIONE_SOCIALE.
Anche tale motivo è infondato.
La committente aveva negato che ricorressero le condizioni per l’applicazione della relativa clausola, ove fosse stata reputata valida.
Ciò basta perché l’appaltatrice fosse gravata dell’onere probatorio di dimostrare che le condizioni atmosferiche erano state tali da imporre il fermo.
Vero è che il diritto al fermo tecnico aveva fonte negoziale. Tuttavia, la condizione fattuale al verificarsi della quale un tal diritto potesse riconoscersi all’appaltatrice non poteva che essere allegato e dimostrato da questa, che di una tale situazione d’impossibilità era l’unica a essere a conoscenza e, quindi, in grado di darne la prova.
Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per compensi in euro 4.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME