Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35187 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35187 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
Oggetto
R.G.N. 14832/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 14832-2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4577/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2016 R.G.N. 7351/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 12.12.16, la corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’RAGIONE_SOCIALE per euro 14.757 per contributi al Fondo previdenza, dovuti per gli anni dal 2005 al 2010 dalla società RAGIONE_SOCIALE, concessionaria Citroën.
In particolare ha ritenuto la corte territoriale che i contributi derivavano dal rapporto con NOME COGNOME, qualificabile quale rapporto di agenzia in ragione della sua durata e continuità per un arco temporale di cinque anni, durante il quale erano state emesse 231 fatture.
Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, cui resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 1742 e seguenti del codice civile , per avere la corte territoriale trascurato che l’attività occasionale era instabile, seppure continuata nel tempo, e che perciò vi era un mero procacciamento di affari.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2697 e 1417 codice civile, per avere la corte territoriale trascurato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito prova della natura agenziale del rapporto e per avere il giudicante qualificato il rapporto utilizzando mere presunzioni.
Il ricorso va disatteso in quanto mira ad una rivalutazione dei fatti, come già operata dalla corte territoriale correttamente.
La corte di merito ha considerato in particolare la continuità del rapporto, la sua durata nel tempo, nonché il numero di operazioni commerciali poste in essere, per procedere poi alla qualificazione del rapporto. In tale contesto trova applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un certo contratto e la valutazione delle prove si traducono in una indagine di fatto riservata al giudice del merito, sicché le relative valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 15410 del 02/12/2000, Rv. 542402 – 01).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio