Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21724 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 17922/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di cassazione;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di cassazione;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari n. 2441/2023, pubblicata il 12 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, operai specializzati dipendenti RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, hanno chiesto la condanna di parte datoriale a pagare, dal
gennaio 2010, l’ indennità chilometrica prevista dal CCNL per gli RAGIONE_SOCIALE ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del 7 dicembre 2010.
Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sRAGIONE_SOCIALEnza del 19 dicembre 2019, ha accolto la domanda.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2441/2023, ha rigettato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
I lavoratori si sono difesi con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, commi 2 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c.
Sostiene che, nella specie, non vi sarebbe stato alcun trasferimento in quanto le controparti, assunte originariamRAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed inquadrate nei ruoli regionali con RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato dal 5 dicembre 2005, sarebbero state in seguito dislocate in regime di ‘avvalimento’ presso l’RAGIONE_SOCIALE in sede di prima istituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Assume che, pur risultando i lavoratori inseriti tra il personale da trasferire ai sensi di cui all’elenco allegato alla delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE pugliese n. 863 del 23 marzo 2010 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, in realtà nessun transito formale sarebbe avvenuto, non essendo stato adottato alcun provvedimento da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE successivo alla menzionata delibera n. 863 del 2010.
Ne sarebbe conseguito che gli attuali controricorrenti sarebbero rimasti alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il loro rapporto sarebbe stato regolato dal CCNL RAGIONE_SOCIALE.
Rileva che la corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire rilevanza alla raccomandata A/R del 28 marzo 2011 con la quale, ad avviso del giudice di appello, il dipendRAGIONE_SOCIALE avrebbe esercitato il diritto di opzione previsto dall’art. 12, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010.
Sostiene che il lavoratore avrebbe dovuto fornire la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto trasferimento, e tanto non era avvenuto, così come la citata raccomandata non era giunta a sua conoscenza.
Non avrebbe potuto, poi, il giudice di appello pretendere da essa RAGIONE_SOCIALE la prova che il menzionato transito non sarebbe stato formalizzato.
Il motivo è inammissibile, atteso che parte ricorrRAGIONE_SOCIALE oppone all’accertamento del giudice di merito una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze documentali, anche sulla base di eccezioni che non risultano mai formulate prima.
In particolare, nella parte in cui la P.A. denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.p.c., il rilievo si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 360, comma 1, c.p.c. perché, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmRAGIONE_SOCIALE sollecita una rivisitazione nel merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda (non consentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove (Cass., SU, n. 11892/2016).
Ciò è ancora più evidRAGIONE_SOCIALE in ordine agli ulteriori aspetti denunciati in quanto, rispetto al ragionamento RAGIONE_SOCIALEa corte di merito, il ricorrRAGIONE_SOCIALE, che evoca, nel presRAGIONE_SOCIALE giudizio, in luogo del ritenuto trasferimento, la diversa fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘avvalimento, oltre a non precisare quando e in che termini la questione (evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE comportante accertamenti in fatto e, dunque, la necessità del contraddittorio) sia stata posta già nel giudizio di primo grado, scivola nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto che il giudice di appello, come evidenziato nello storico di lite, ha risolto sulla base RAGIONE_SOCIALEa complessiva valutazione del materiale documentale a sua disposizione (elenco del personale allegato alla delibera di Giunta n. 863 del 23 marzo 2010 e formato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010; esercizio del diritto di opzione).
2) Con il secondo motivo parte ricorrRAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL del 7 dicembre 2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria del 5 ottobre 2009 e del 10 giugno 2014, RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma 2, lett. L, Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, del menzionato art. 54 CCNL, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria.
Con il quarto motivo contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, d.lgs. n. 78 del 2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, legge n. 196 del 2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 Preleggi.
Sostiene che non avrebbe potuto essere applicato un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di diritto privato, stante la sua natura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma solo il d.lgs. n. 165 del 2001.
La disciplina del lavoro RAGIONE_SOCIALE privatizzato sarebbe stata rimessa alla legislazione esclusiva RAGIONE_SOCIALEo Stato e, comunque, avrebbero dovuto essere rispettate le norme statali inderogabili.
Infine, evidenzia che sarebbe stata una P.A. rientrante nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, legge n. 196 del 2009.
Le tre censure, che possono essere trattate congiuntamRAGIONE_SOCIALE, stante la connessione, sono infondate.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del settore privato agli RAGIONE_SOCIALE ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il trattamento economico
sono regolati dalle norme sulla disciplina del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di lavoro e da quelle sul collocamento’» (Cass., n. 12493/2025, n. 12203/2025, n. 12199/2025, n. 10022/2025, n. 6232/2025, n. 6229/2025, n. 5498/2025, n. 5497/2025, n. 5471/2025, n. 23894/2024, n. 6193/2023). E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass., SU, nn. 3465/1998 e 24670/2009). A seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dallo Stato alle RAGIONE_SOCIALE, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa «RAGIONE_SOCIALE», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria con conseguRAGIONE_SOCIALE applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmRAGIONE_SOCIALE utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie RAGIONE_SOCIALE e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE».
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie RAGIONE_SOCIALE», agli operai assunti dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui alla lettera b) del precedRAGIONE_SOCIALE comma 2, «si applica il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria».
Il comma 5 di tale art. 12 precisa, poi, che ‘Sino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica, gli operai di ruolo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE transitati alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a
domanda, nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguRAGIONE_SOCIALE applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’.
In particolare, gli attuali ricorrenti rientrano, in base a quanto accertato dalla sRAGIONE_SOCIALEnza di appello, in quest’ultima categoria.
Anche a livello RAGIONE_SOCIALE è stata, più di recRAGIONE_SOCIALE e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro RAGIONE_SOCIALE alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale prevede che «per gli RAGIONE_SOCIALE ai lavori agricoli e RAGIONE_SOCIALE assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-RAGIONE_SOCIALE, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigRAGIONE_SOCIALE e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione RAGIONE_SOCIALE e a livello territoriale per la stipulazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di lavoro privatistico un rappresentante RAGIONE_SOCIALEe regioni».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il moRAGIONE_SOCIALEo, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
Più precisamRAGIONE_SOCIALE, sui limiti RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli RAGIONE_SOCIALE ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il RAGIONE_SOCIALE impiego contrattualizzato questa Suprema Corte si è recRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE pronunciata proprio con riguardo a un dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, quindi, alla legislazione
speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., n. 10811/2023; conf. Cass., n. 21006/2023 e la giurisprudenza sopra richiamata).
Si è statuito che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro RAGIONE_SOCIALE».
Di conseguenza, «il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, prima parte al ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai lavori di sistemazione idraulicoRAGIONE_SOCIALEforestale e idraulico-agraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’ va inteso come strettamRAGIONE_SOCIALE inerRAGIONE_SOCIALE … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza RAGIONE_SOCIALEe regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti mansioni superiori».
Nel caso di specie, pertanto, i lavoratori invocano – sulla base di una legge RAGIONE_SOCIALE che la prevede – l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico).
Sicché, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai RAGIONE_SOCIALE operano» (Cass., n. 6193/2023 cit.) e che è del tutto compatibile con il d.lgs. n. 165 del 2001 e con la competenza legislativa statale in materia.
Risulta opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010 da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 45 del 2012.
Infatti, l’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, un comma (2 quinquies), il quale nuovamRAGIONE_SOCIALE prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, RAGIONE_SOCIALE‘agenzia si applica il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con
conseguRAGIONE_SOCIALE applicazione del relativo trattamento giuridico-economico assicurativo-previdenziale».
e
Per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 del comma 2 quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 45 del 2012, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presRAGIONE_SOCIALE legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e RAGIONE_SOCIALEe confederazioni alle quali esse aderiscono».
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato; ciò è stato detto in relazione all’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010 – riguardante il personale originariamRAGIONE_SOCIALE assunto dall’RAGIONE_SOCIALE – ma vale per identiche ragioni anche per l’ipotesi di cui al comma 5 e, quindi, per gli operai trasferiti dalla RAGIONE_SOCIALE e rispetto ai quali vi sia stata l’opzione per il CCNL privatistico.
Infine, si osserva che le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio RAGIONE_SOCIALE, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le RAGIONE_SOCIALE non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass., n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale – si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.).
Il ricorso è rigettato in applicazione del seguRAGIONE_SOCIALE principio di diritto:
‘Il rapporto fra l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e gli operai agricoli transitati alle sue dipendenze ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010 è regolato, per il periodo anteriore all’introduzione del comma 2 quinquies del medesimo art. 12, disposto dall’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 36 del 2017, e ove detti operai abbiano avanzato apposita domanda in questo senso, dal RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguRAGIONE_SOCIALE applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 14, del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., dalla legge n. 608 del 1996.
Pertanto, gli operai in questione hanno diritto, qualora ricorrano le condizioni previste, alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di trasporto riconosciuta dall’art. 15 del CCNL per gli RAGIONE_SOCIALE ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria del 7 dicembre 2010′.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la P.A. ricorrRAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, dichiaratasi antistatario;
-ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A.
ricorrRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 6