Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 17922/2024 proposto da:
Agenzia RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari n. 2441/2023, pubblicata il 12 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME e NOME COGNOME operai specializzati dipendenti dell ‘ARIF Puglia, hanno chiesto la condanna di parte datoriale a pagare, dal
gennaio 2010, l’ indennità chilometrica prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del 7 dicembre 2010.
Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 19 dicembre 2019, ha accolto la domanda.
L’ARIF ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2441/2023, ha rigettato.
L’ARIF ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
I lavoratori si sono difesi con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 2 e 5 della legge Regione Puglia n. 3 del 2010, dell’art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2697 c.c.
Sostiene che, nella specie, non vi sarebbe stato alcun trasferimento in quanto le controparti, assunte originariamente dalla Regione Puglia ed inquadrate nei ruoli regionali con contratto a tempo indeterminato dal 5 dicembre 2005, sarebbero state in seguito dislocate in regime di ‘avvalimento’ presso l’ARIF in sede di prima istituzione dell’Agenzia.
Assume che, pur risultando i lavoratori inseriti tra il personale da trasferire ai sensi di cui all’elenco allegato alla delibera della Giunta Regionale pugliese n. 863 del 23 marzo 2010 ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), della legge Regione Puglia n. 3 del 2010, in realtà nessun transito formale sarebbe avvenuto, non essendo stato adottato alcun provvedimento da parte della Regione Puglia successivo alla menzionata delibera n. 863 del 2010.
Ne sarebbe conseguito che gli attuali controricorrenti sarebbero rimasti alle dipendenze della Regione Puglia e il loro rapporto sarebbe stato regolato dal CCNL Regioni ed Autonomie locali.
Rileva che la corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire rilevanza alla raccomandata A/R del 28 marzo 2011 con la quale, ad avviso del giudice di appello, il dipendente avrebbe esercitato il diritto di opzione previsto dall’art. 12, comma 5, della legge Regione Puglia n. 3 del 2010.
Sostiene che il lavoratore avrebbe dovuto fornire la prova dell’avvenuto trasferimento, e tanto non era avvenuto, così come la citata raccomandata non era giunta a sua conoscenza.
Non avrebbe potuto, poi, il giudice di appello pretendere da essa PRAGIONE_SOCIALE. la prova che il menzionato transito non sarebbe stato formalizzato.
Il motivo è inammissibile, atteso che parte ricorrente oppone all’accertamento del giudice di merito una diversa valutazione delle risultanze documentali, anche sulla base di eccezioni che non risultano mai formulate prima.
In particolare, nella parte in cui la P.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.p.c., il rilievo si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 360, comma 1, c.p.c. perché, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda (non consentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento delle prove (Cass., SU, n. 11892/2016).
Ciò è ancora più evidente in ordine agli ulteriori aspetti denunciati in quanto, rispetto al ragionamento della corte di merito, il ricorrente, che evoca, nel presente giudizio, in luogo del ritenuto trasferimento, la diversa fattispecie dell’avvalimento, oltre a non precisare quando e in che termini la questione (evidentemente comportante accertamenti in fatto e, dunque, la necessità del contraddittorio) sia stata posta già nel giudizio di primo grado, scivola nell’ambito dell’accertamento in fatto che il giudice di appello, come evidenziato nello storico di lite, ha risolto sulla base della complessiva valutazione del materiale documentale a sua disposizione (elenco del personale allegato alla delibera di Giunta n. 863 del 23 marzo 2010 e formato ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), della legge Regione Puglia n. 3 del 2010; esercizio del diritto di opzione).
2) Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL del 7 dicembre 2010 e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 5 ottobre 2009 e del 10 giugno 2014, dell’art. 117, comma 2, lett. L, Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, del menzionato art. 54 CCNL, dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 23 CIRL Puglia di categoria.
Con il quarto motivo contesta la violazione dell’art. 6, d.lgs. n. 78 del 2010, dell’art. 1, comma 3, legge n. 196 del 2009 e dell’art. 14 Preleggi.
Sostiene che non avrebbe potuto essere applicato un contratto collettivo di diritto privato, stante la sua natura di ente pubblico strumentale, ma solo il d.lgs. n. 165 del 2001.
La disciplina del lavoro pubblico privatizzato sarebbe stata rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato e, comunque, avrebbero dovuto essere rispettate le norme statali inderogabili.
Infine, evidenzia che sarebbe stata una P.A. rientrante nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 196 del 2009.
Le tre censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la connessione, sono infondate.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il trattamento economico
sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento’» (Cass., n. 12493/2025, n. 12203/2025, n. 12199/2025, n. 10022/2025, n. 6232/2025, n. 6229/2025, n. 5498/2025, n. 5497/2025, n. 5471/2025, n. 23894/2024, n. 6193/2023). E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass., SU, nn. 3465/1998 e 24670/2009). A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la legge Regione Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia».
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall’ARIF, di cui alla lettera b) del precedente comma 2, «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria».
Il comma 5 di tale art. 12 precisa, poi, che ‘Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a
domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’.
In particolare, gli attuali ricorrenti rientrano, in base a quanto accertato dalla sentenza di appello, in quest’ultima categoria.
Anche a livello nazionale è stata, più di recente e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale prevede che «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Suprema Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, alla legislazione
speciale della Regione Puglia (Cass., n. 10811/2023; conf. Cass., n. 21006/2023 e la giurisprudenza sopra richiamata).
Si è statuito che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico».
Di conseguenza, «il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al ‘contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’ va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori».
Nel caso di specie, pertanto, i lavoratori invocano – sulla base di una legge regionale che la prevede – l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico).
Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass., n. 6193/2023 cit.) e che è del tutto compatibile con il d.lgs. n. 165 del 2001 e con la competenza legislativa statale in materia.
Risulta opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della legge Regione Puglia n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della legge Regione Puglia n. 45 del 2012.
Infatti, l’art. 23 della legge Regione Puglia n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della legge Regione Puglia n. 3 del 2010, un comma (2 quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con
conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico assicurativo-previdenziale».
e
Per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 del comma 2 quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della legge Regione Puglia n. 45 del 2012, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono».
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato; ciò è stato detto in relazione all’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della legge Regione Puglia n. 3 del 2010 – riguardante il personale originariamente assunto dall’ARIF – ma vale per identiche ragioni anche per l’ipotesi di cui al comma 5 e, quindi, per gli operai trasferiti dalla Regione e rispetto ai quali vi sia stata l’opzione per il CCNL privatistico.
Infine, si osserva che le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass., n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
‘Il rapporto fra l’RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico strumentale della Regione Puglia, e gli operai agricoli transitati alle sue dipendenze ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a), della legge Regione Puglia n. 3 del 2010 è regolato, per il periodo anteriore all’introduzione del comma 2 quinquies del medesimo art. 12, disposto dall’art. 23 della legge Regione Puglia n. 36 del 2017, e ove detti operai abbiano avanzato apposita domanda in questo senso, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’art. 1, comma 14, del d.l. n. 510 del 1996, conv., con modif., dalla legge n. 608 del 1996.
Pertanto, gli operai in questione hanno diritto, qualora ricorrano le condizioni previste, alla corresponsione dell’indennità di trasporto riconosciuta dall’art. 15 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria del 7 dicembre 2010′.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la P.A. ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell ‘ Avv. NOME COGNOME dichiaratasi antistatario;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A.
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 6