Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27616 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22773/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in INDIRIZZO è elettivamente domiciliato ope legis ;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME CONCETTO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
– controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 197/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 4/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che :
con sentenza pubblicata in data 08/02/2019 la Corte d’appello di Milano, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, dichiarava illegittimi (per superamento del periodo di 36 mesi) i contratti a termine intercorsi fra il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2017 e condannava il primo a pagare al secondo, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quattro mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso con il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato (chiedendo che nel caso di accoglimento del ricorso p rincipale venga esaminata la questione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità di due proroghe stipulate – successivamente al 31/12/2011 in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 368/2001);
il controricorrente ha depositato memoria (che, invero, riguarda altra controversia tra le stesse parti e diversa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano, e cioè la n. 1053/2020).
Considerato che :
con unico motivo di censura parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.lgs. n. 165/01, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. n. 183/2010, per come interpretati dalle sentenze di questa Corte (Cass. n. 5072/2016; Cass. 22552/2016, Cass. n. 211/2017; Cass. n. 16336/2017);
cesura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente accolto la domanda risarcitoria senza tener conto che la mancata stabilizzazione del lavoratore era dipesa da fatto e colpa di quest’ultimo;
rileva che il COGNOME, al momento RAGIONE_SOCIALEe stabilizzazioni del personale facente parte del contingente da stabilizzare per l’anno 2018 si trovava ancora in stato di arresto e cioè in una condizione incompatibile con l’assunzione a tempo indeterminato;
aggiunge che i reati contestati erano connessi alle attività che il predetto, se assunto, sarebbe stato chiamato ad espletare;
2. il motivo è inammissibile;
si premette che non ha formato oggetto di impugnazione l’accertata illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra il RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME;
ciò detto si osserva che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente pone una questione del tutto nuova che non ha formato oggetto di esame da parte del giudice di merito là dove si trattava di accadimenti (così RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare) risalenti al 24 novembre 2017 (la sentenza di appel lo è RAGIONE_SOCIALE‘8/2/2019);
va, sul punto, ribadito il principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ‘ ex actis ‘ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa’ (v. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804 e la giurisprudenza ivi richiamata), oneri, nella specie, non adempiuti dal ricorrente;
il ricorso principale va quindi va dichiarato inammissibile;
Il ricorso incidentale, espressamente proposto nella sola ipotesi di accoglimento del ricorso e a condizione di tale accoglimento, rimane assorbito;
la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza;
non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito l’incidentale condizionato; condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’AVV_NOTAIO, antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 settembre 2023.