Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8588 Anno 2019
Civile Sent. Sez. L Num. 8588 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 24951-2016 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA INDIRIZZO; legale Uffici 12 ;
– RAGIONE_SOCIALE –
2019
contro
351 GLYPH COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende; VIA
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; in ROMA , avvocato COGNOME ;
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende; SALITA studio
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2585/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2016 r.g.n. 6921/2009; di udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal AVV_NOTAIO COGNOME; pubblica NOME
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso per il udito l’AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME. BO _
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deducevano di essere stati assunti dalla RAGIONE_SOCIALE con vari contratti a tempo determinato sin dal 19982002 e più volte rinnovati fino al 2008; che i contratti erano stati stipulati successivamente all’inizio RAGIONE_SOCIALEe relative prestazioni; che i contratti stipulati a partire dal 28.11.01 erano privi RAGIONE_SOCIALEa clausola giustificativa del termine, quanto meno specifica. Chiedevano pertanto dichiararsi la sussistenza tra le parti di un unico contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative retribuzioni.
Il Tribunale accoglieva le domande.
Avverso la sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE; resistevano i lavoratori.
Con sentenza n.258516 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE respingeva il gravame, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa stipulazione dei vari contratti in momento successivo a quello RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi.
Resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.-Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione eo falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1326 c.c. in ordine alla ritenuta posteriorità RAGIONE_SOCIALEa stipula del contratto a termine rispetto all’inizio RAGIONE_SOCIALEa prestazione. Evidenziata la prassi contrattuale del RAGIONE_SOCIALE in tal senso, lamenta che la circostanza che il contratto a tempo determinato venne solo protocollato qualche giorno dopo l’inizio RAGIONE_SOCIALEa prestazione non inficiava la validità del contratto, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c. ed alla comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti ivi richiamata.
Il motivo presenta un evidente profilo di inammissibilità per non essere stati prodotti i contratti a termine in questione, corredati da idonea
documentazione ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. inerente la dedotta procedura protocollare.
In ogni caso è infondato avendo questa Corte più volte chiarito che in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l’atto scritto contenente, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge n. 230 del 1962, l’indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all’inizio RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti RAGIONE_SOCIALEa procedura di avviamento al lavoro e da un contratto che, intervenendo solo successivamente all’inizio RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa, si richiami a detti atti (Cass. n.221198, Cass. n.158011, Cass. n. 1549411, Cass. n.2797418).
Resta così assorbito il secondo motivo (pur teoricamente fondato, cfr.Cass. sez.un. n. 21691/16) con cui la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver ritenuto essersi formato giudicato interno in ordine alla statuizione inerente il risarcimento del danno. E’infatti evidente che rimasta acclarata l’illegittimità dei contratti a termine de quibus ed in assenza di qualsivoglia censura circa la statuita entità del risarcimento del danno, la censura non può trovare accoglimento.
2.-11 ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore dei difensori RAGIONE_SOCIALEa COGNOME e del COGNOME dichiaratisi anticipanti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuno dei controricorrenti, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore degli avv.COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME e COGNOMENOMECOGNOME.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 1152, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
RAGIONE_SOCIALE, così decìso nella camera dì consiglio del 29 gennaio 2019