Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8588 Anno 2019
Civile Sent. Sez. L Num. 8588 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 24951-2016 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA INDIRIZZO; legale Uffici 12 ;
– ricorrente –
2019
contro
351 GLYPH COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende; INDIRIZZO
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME in ROMA , avvocato COGNOME
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO,INDIRIZZO/b presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende; SALITA studio
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2585/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2016 r.g.n. 6921/2009; di udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica NOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso per il udito l’Avvocato NOME COGNOME udito l’Avvocato NOME COGNOME udito l’Avvocato NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME deducevano di essere stati assunti dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma con vari contratti a tempo determinato sin dal 19982002 e più volte rinnovati fino al 2008; che i contratti erano stati stipulati successivamente all’inizio delle relative prestazioni; che i contratti stipulati a partire dal 28.11.01 erano privi della clausola giustificativa del termine, quanto meno specifica. Chiedevano pertanto dichiararsi la sussistenza tra le parti di un unico contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della Fondazione al pagamento delle relative retribuzioni.
Il Tribunale accoglieva le domande.
Avverso la sentenza proponeva appello la Fondazione; resistevano i lavoratori.
Con sentenza n.258516 la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame, anche in considerazione della stipulazione dei vari contratti in momento successivo a quello dell’inizio della prestazione.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Fondazione, affidato a due motivi.
Resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo la Fondazione ricorrente denuncia la violazione eo falsa applicazione dell’art. 1326 c.c. in ordine alla ritenuta posteriorità della stipula del contratto a termine rispetto all’inizio della prestazione. Evidenziata la prassi contrattuale del Teatro dell’Opera di Roma in tal senso, lamenta che la circostanza che il contratto a tempo determinato venne solo protocollato qualche giorno dopo l’inizio della prestazione non inficiava la validità del contratto, anche ai sensi dell’art. 1362 c.c. ed alla comune intenzione delle parti ivi richiamata.
Il motivo presenta un evidente profilo di inammissibilità per non essere stati prodotti i contratti a termine in questione, corredati da idonea
documentazione ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. inerente la dedotta procedura protocollare.
In ogni caso è infondato avendo questa Corte più volte chiarito che in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l’atto scritto contenente, a norma dell’art. 1 legge n. 230 del 1962, l’indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all’inizio della prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti della procedura di avviamento al lavoro e da un contratto che, intervenendo solo successivamente all’inizio della prestazione lavorativa, si richiami a detti atti (Cass. n.221198, Cass. n.15801 1, Cass. n. 1549411, Cass. n.2797418).
Resta così assorbito il secondo motivo (pur teoricamente fondato, cfr.Cass. sez.un. n. 21691/16) con cui la Fondazione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto essersi formato giudicato interno in ordine alla statuizione inerente il risarcimento del danno. E’infatti evidente che rimasta acclarata l’illegittimità dei contratti a termine de quibus ed in assenza di qualsivoglia censura circa la statuita entità del risarcimento del danno, la censura non può trovare accoglimento.
2.-11 ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore dei difensori della COGNOME e del COGNOME dichiaratisi anticipanti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuno dei controricorrenti, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore degli avv.NOMECOGNOME e COGNOME
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 2, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Roma, così decìso nella camera dì consiglio del 29 gennaio 2019