Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35917 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35917 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27672/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-ricorrente-
contro
AUGELLO NOME
-intimata- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI n. 124/2018 depositata il 13/03/2018, NRG NUMERO_DOCUMENTO2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con cui erano state rigettate le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) di conversione a tempo indeterminato dei rapporti a termine intercorsi tra le parti e di risarcimento del danno;
la Corte territoriale, mentre confermava il rigetto della domanda di conversione, riteneva che dall’illegittimità delle proroghe dei contratti a termine scaturisse il diritto al risarcimento del danno, che riconosceva alla ricorrente in misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
2.
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la lavoratrice è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
1.
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nn. 1 e 2 e dell’art. 2909 c.c., in relazione alla mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di pronuncia dell’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, profilo la cui considerazione avrebbe reso inammissibile l’istanza di condanna al risarcimento del danno;
la RAGIONE_SOCIALE sostiene che erroneamente la ricorrente, nell’appellare, e poi la Corte territoriale, nel decidere, avevano ritenuto che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avesse dichiarato illegittime le proroghe al contratto di lavoro a tempo determinato concluso tra le parti;
poiché quell’accertamento di illegittimità non vi era stato e neanche vi era stata impugnazione sul punto, si era formato giudicato interno sull’assenza di abusività nel ricorso alla contrattazione a
termine, il che avrebbe impedito l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno;
1.1 il motivo è infondato;
1.2
la sentenza di primo grado, per come trascritta nel ricorso per cassazione, ha affermato che « quand’anche vi fosse stato ricorso al contratto a termine più volte prorogato, non si sarebbe avuto un abuso commesso nei confronti della ricorrente, ma un beneficio derivato dalla citata normativa regionale, poi dichiarata incostituzionale », aggiungendosi che « nel caso che ci occupa non può parlarsi di abuso commesso nei confronti della ricorrente. Va allora escluso il diritto alla invocata stabilizzazione. Nemmeno può essere accolta la subordinata di danno, a fronte della evidente carenza di allegazione, prima che di prova, sul punto »;
il passaggio su cui fa leva la ricorrente non esclude tuttavia l’illegittimità del contratto a termine prorogato, ma afferma che, se anche tale illegittimità vi fosse stata, non ne derivava un abuso nei confronti della ricorrente, che dall’accaduto avrebbe avuto un beneficio e non un danno;
non può quindi dirsi che vi fosse stato accertamento sull’illegittimità delle proroghe, ma solo di un’assenza di abuso, inteso come comportamento dannoso per la controparte, secondo quanto è reso evidente dal fatto che il Tribunale argomentava rispetto al verificarsi invece per la parte un beneficio;
non si può però neanche dire che vi fosse accertamento sulla legittimità delle proroghe, perché sul tema, come detto, il Tribunale ha sorvolato, concentrandosi sull’assenza di danno;
non vi era quindi alcun giudicato ed era dunque sufficiente per l’appellante impugnare , come è accaduto, denegando quella conclusione sull’assenza di pregiudizio ;
2.
quanto all’accertamento dell’illegittimità delle proroghe, esso comunque è contenuto nella sentenza di appello ove si fa riferimento ad una « proroga illegittima protratta … per circa tre anni » e sul punto -considerato in sé – il ricorso per cassazione nulla dice, sicché il dato è acquisto;
3.
il secondo motivo adduce l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) sub specie della mancata considerazione della questione di inammissibilità dell’appello, in quanto fondato sul presupposto che il Tribunale avesse ritenuta l’illegittimità delle proroghe;
la questione sull’accertamento in primo grado di tale illegittimità è tuttavia inutile, perché appunto nessun accertamento, in alcun senso, vi era stato, ma solo un’argomentazione sulla dannosità di quanto avvenuto;
pertanto, l’appellante non aveva che da insistere su quell’assunto in ordine all’illegittimità , come quanto meno in via implicita è avvenuto;
il motivo si addentra poi anche sul profilo del danno, sottolineando come il Tribunale avesse rigettato per difetto di « alligazione e perché inesistente l’abuso » e censurando il fatto che la Corte territoriale avesse omesso ogni accertamento, limitandosi a richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite sul tema;
già si è detto sul fatto che in assenza di statuizione -sostanzialmente per una sorta di assorbimento – in primo grado, la Corte d’Appello ha poi affermato essa stessa l’illegittimità delle proroghe;
su tale premessa, essendo il regime delle proroghe finalizzato ad evitare il protrarsi indebito del precariato, va da sé l’integrazione dei presupposti di cui a Cass., S.U., 5072/2016, sicché il danno è presunto, nei limiti di cui ad una liquidazione secondo i parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 ;
la Corte territoriale si è attenuta a tale criterio e pertanto non vi è da affrontare alcuna altra questione;
4.
nulla sulle spese, in quanto la parte privata è rimasta intimata;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 03/10/2023.