Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10391 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16655-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 974/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/11/2018 R.G.N. 798/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME il quale aveva chiesto che si accertasse
R.G.N. 16655/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2024
CC
l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE dal 1 giugno al 31 agosto 2013 per lo svolgimento delle mansioni di esattore e, dichiarata l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fosse disposta la riassunzione e condannata la società convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità di retribuzione oltre che alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa.
Il giudice di appello, al pari di quello di primo grado, ha escluso l’esistenza di profili di illegittimità formale del contratto ed ha ritenuto che in concreto sussistessero le ragioni organizzative e produttive poste a fondamento del termine apposto. Ha ritenuto poi che la circostanza che il ricorrente – assunto per sopperire alle esigenze connesse al maggior traffico nel periodo estivo – avesse spesso lavorato da solo anche di notte, in giorni ed orari anche diversi da quelli riportati nello schema di contratto e presso caselli diversi, non comportava che l’ utilizzo del lavoratore non fosse coerente con le ragioni della sua assunzione ed ha ritenuto anzi che fosse espressione del legittimo esercizio del potere organizzativo datoriale che non poteva essere escluso neppure nel caso in cui il lavoratore fosse stato assunto in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato.
Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso NOME COGNOME affidato ad un unico motivo ulteriormente illustrato da memoria. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 , nel testo all’epoca vigente e applicabile alla fattispecie, e si deduce che la Corte d’Appello di Firenze non si sarebbe attenuta al consolidato principio di diritto secondo cui le ragioni sottese all’apposizione d el termine di durata del
contratto di lavoro devono essere specificate a pena di inefficacia in apposito atto scritto e indicate in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, così da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione, le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della spe cifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.
3.1. Rammenta allora che la società aveva assunto il ricorrente per «sopperire alle maggiori esigenze di servizio che si manifesteranno durante il periodo estivo in conseguenza dell’aumento del traffico, nei giorni e negli orari riportati nello schema allegato alla presente e facente parte integrante della stessa» (così nel contratto), al fine di «aprire un numero di porte manuali superiore rispetto alle condizioni fisiologiche di traffico» in modo da rendere più agevole la circolazione autostradale sia abbreviando i tempi di attesa ai caselli sia riducendo il carico di lavoro pro capite degli esattori a tempo indeterminato (così nella memoria di costituzione). Deduce che al contrario non aveva lavorato, in aggiunta al personale stabile dell’azienda , in una porta passata da automatica a manuale e che spesso era da solo, anche di notte, in giorni ed orari diversi da quelli riportati nello schema allegato al contratto, nonché in caselli diversi da quello indicato nel contratto e da esso ben distanti oltre che per un monte ore di molto superiore rispetto a quello contrattualmente stabilito. Evidenzia che tali circostanze risultavano dai turni di lavoro prodotti dalla società in giudizio e dalle buste paga.
3.2. Erroneamente, perciò, la Corte d’appello di Firenze avrebbe escluso che tale comportamento violasse il disposto normativo dell’ art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, ritenendo
che legittimamente l’ impiego del lavoratore come esattore anche nelle altre stazioni rientrasse nell’esercizio dei poteri organizzativi del datore di lavoro sebbene nel contratto fosse stato assegnato in via prioritaria soltanto a una di esse. Ribadisce che la sede di lavoro era unica e non era stata indicata ‘in via prioritaria’ . Perciò la Corte di merito sarebbe incorsa nella denunciata violazione e falsa applicazione di legge atteso che, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, l’utilizzazione del lavoratore assunto a termine deve avvenire esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.
3.3. Sottolinea poi che nel respingere il secondo motivo di appello e affermare che «anche nel caso in cui l’appellante fosse stato utilizzato in sostituzione di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, non verrebbe meno lo ius variandi del datore di lavoro» la Corte di merito avrebbe di nuovo violato l’art. 1 del d.lgs n. 368 del 2001 atteso che una cosa sono le esigenze organizzative e produttive ed altra è l’esigenza di sostituire lavoratore assente. Si tratta di causale diversa e lo scorrimento c.d. a catena presuppone pur sempre «che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima».
3.4. In conclusione, chiede l’accoglimento del ricorso con decisione nel merito essendo i fatti di causa non contestati e largamente provati documentalmente, come osservato dalla stessa Corte d’appello di Firenze).
Il motivo non può essere accolto.
4.1. . Va ricordato in via generale che in tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel regime di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo
stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all’imprenditore -nell’esercizio del potere di autorganizzazione – la facoltà di disporre (in conseguenza dell’assenza di un dipendente) l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima (cfr. Cass.31/08/2017 n. 20647 ed anche Cass. 15/01/2019 n. 840). Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.
4.2. Tanto premesso le censure mosse alla sentenza sono in parte inammissibili ed in parte comunque infondate. Da un canto va rilevato che nella specie, sebbene nella rubrica venga denunciata la violazione dell’art. 1 della legge n. 368 del 2001 nella sostanza poi la censura è mirata ad ottenere
da questa Corte un diverso esame dei fatti allegati in giudizio ed esaminati dalla Corte di merito che li ha ritenuti sostanzialmente incontroversi e li ha correttamente valutati alla luce dei principi dettati da questa Corte in tema di contratti a termine e di esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro. Orbene la Corte di merito, al pari del Tribunale, ha accertato che l’esigenza organizzativa riportata nella clausola appositiva del termine era effettiva. E questo è un accertamento di fatto. Ha poi accertato, ancora una volta con apprezzamento dei fatti allegati al processo, che il datore di lavoro nell’esercitare lo ius variandi connesso al suo potere organizzativo non aveva apportato modifiche così radicali da poter ritenere che si fosse interrotto il nesso tra la causale giustificativa dell’apposizione del termine e l’attività in concreto svolta. Anche questo è un apprezzamento di fatto. 4.3. Ha quindi verificato che non si era disposto lo spostamento ad altra stazione per sostituire lavoratori assenti ma proprio per far fronte ad esigenze connesse al traffico nel periodo estivo e che comunque dalla causale si evinceva che l’assegnazione era stata effettuata in via prioritaria, ma con residua possibilità di altre e diverse destinazioni nell’ambito delle medesime esigenze organizzative.
4.4. Si tratta di accertamenti di fatto che per un verso non possono essere ridiscussi davanti a questa Corte e sotto altro profilo risultano comunque conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia che il giudice di appello ha correttamente applicato.
Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024