Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9125 Anno 2019
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Civile Sent. Sez. L Num. 9125 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2019
SENTENZA
sul ricorso 27793-2016 proposto da: da :
FONDAZIONE RAGIONE_SOCIALE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono; del presso
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO DELLE GLYPH MILIZIE GLYPH 114, GLYPH presso RAGIONE_SOCIALE lo RAGIONE_SOCIALE studio in ROMA ,
dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3766/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/09/2016 r.g.n. 1961/2014; CORTE r .g .n
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica NOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; per udito l’Avvocato NOME COGNOME udito l’Avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3766 pubblicata il 14.9.2016, in accoglimento dell’appello proposto da COGNOME e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto d lavoro subordinato concluso il 30.9.98; ha dichiarato costituto tra le parti rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data suddetta e condannato la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma a riammettere in servizio l’appellante e a corrisponderle un’indennità risarcitoria omnicomprensiva in misura pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, accessori di legge.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto che, decorrere dal 23.5.1998, le fondazioni lirico-sinfoniche fossero enti di dir privato e i rapporti di lavoro a termine soggetti alla disciplina privatistica 230 del 1962; D.Igs. n. 368 del 2001); che il contratto a termine concluso 30.9.98 recasse solo il riferimento alla programmazione degli spettacoli, assolutamente insufficiente ad integrare l’onere di specificazione imposto dalla L. n. 230 del 1962; che la conversione del rapporto di lavoro non fosse preclusa dalla disciplina di settore, alla luce dei principi già espressi dalla giurispru di legittimità con la sentenza n. 6547 del 2014 e altre successive, e ribad dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 260 del 2015.
Per la cassazione della sentenza la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso sig.ra COGNOME
Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso la Fondazione ha dedotto, ai sensi dell’art. 36 comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 11, comma 19, D.L. n. 91 del 2013 convertito nella L. n. 112 del 2013, per avere la Corte d’appello disposto conversione del rapporto di lavoro nonostante l’espresso divieto legale di assunzione a tempo indeterminato se non a mezzo di apposite procedure selettive.
Col secondo motivo la Fondazione ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 lett. e), L. n. 230 del 1962 sul rilievo che il contratto concluso tra le part periodo dal 30.9.98 al 26.6.99 (e debitamente trascritto) facesse riferimento ad una oggettiva esigenza di produzione di uno o più specifici spettacoli circoscritta in un ambito temporale determinato coincidente con la durata degli spettacoli medesimi.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Per effetto del D.Lgs. n. 367 del 1996 e del D.L. n. 345 del 2000, convertit in L. n. 6 del 2001, si è compiuto il processo di trasformazione delle Fondazion lirico sinfoniche in soggetti di diritto privato, a far data dal 23.5 dovendosi di conseguenza attribuire natura giuridica di diritto privato rapporto di lavoro alle dipendenze delle fondazioni medesime (Cass., S.U., n. 5029 del 2010; cfr. anche Cass. n. 21375 del 2018; n. 208 del 2017; n. 9896 del 2018, n. 19189 del 2016; n. 10924 del 2014; n. 6547 del 2014).
In ragione della privatizzazione del soggetto datore di lavoro e del rapport di lavoro alle dipendenze delle fondazioni citate, questa Corte ha più volt affermato l’applicabilità, in tema di assunzioni a termine del personale artist da parte degli enti lirici, della disciplina di cui alla L. n. 230 del 19 esclusione, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, del dispo di cui all’art. 2 della legge n. 230 cit. relativo alle proroghe, alle prosecuzi ai rinnovi dei contratti a tempo determinato) e, successivamente, di quella dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 (ferma l’inapplicabilità, ai sensi dell’art comma 4 del d.lgs. n. 368, degli artt. 4 e 5 in tema di proroghe, prosecuzioni rinnovi).
Il D.L. n. 64 del 2010, convertito in L. n. 100 del 2010, all’art. 3, comma ha disposto “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto d procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalit artistiche, necessarie per GLYPH la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l’attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero
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i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata i vigore, sono prive di efficacia”.
Col successivo D.L. n. 91 del 2013, convertito in L. n. 112 del 2013, art. 1 comma 19, si è stabilito che “Il contratto di lavoro subordinato a temp indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche”.
Le disposizioni di cui al D.L. n. 91 del 2013, così come quelle introdotte d D.L. n. 64 del 2010, sono inapplicabili al contratto a termine oggetto di causa quanto concluso in epoca antecedente alla loro entrata in vigore e ciò in base al principio generale secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetti retroattivi, salva esplicita indicazione in tal senso.
Come noto, la stessa Corte costituzionale, in virtù del rinvio mobile di c all’art. 117 Cost., ha chiarito il generale divieto di interventi legislativi r anche in materia civile con la sola eccezione per l’ipotesi in cui la retroatt sia dovuta a motivi imperativi di interesse generale, così accogliendo l’interpretazione dell’art. 6 CEDU offerta dalla Corte di Strasburgo.
L’art. 11 comma 19, D.L. n. 91 del 2013, recante Disposizioni Urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività cultur turismo, invocato dalla Fondazione ricorrente, stabilisce che “il contratto lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche”; la struttura della disposizione ed il suo inserimento tra le citate “disposi urgenti” (poi convertite nella legge n. 112 del 2013) inducono ad escludere che la norma possa statuire per il passato e, quindi, essere retroattivament applicabile a contratti di gran lunga antecedenti la sua entrata in vigore.
L’assenza di esplicita previsione normativa circa la retroattività de disposizione richiamata esclude che possa anche astrattamente ipotizzarsi la retroattività della stessa in base al principio in claris non fit interpretatio.
Nel senso della irretroattività si è già espressa questa Corte (Cass. n. Ord n. 25800 del 2018; n. 25959 del 2018) sottolineando come, in relazione a contratti a termine conclusi prima del 9.8.2013, non si possa attribuire rili
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ad una norma (art. 11, comma 19 del d.l. n. 91/2013) che, in mancanza di una diversa indicazione normativa, non può avere effetto che per l’avvenire (art. 11 delle preleggi).
Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento.
Al riguardo va data continuità all’orientamento di questa Corte, espresso riguardo all’ipotesi prevista dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e), c testo sostituito dalla L. n. 266 del 1977, consente l’assunzione a termine personale “riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofon o televisivi”, testo poi riprodotto dall’art. 10, comma 7, lett. c), D.Lgs. del 2001. Per tale orientamento “il prescritto requisito della specificità esige le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile; pertanto, va esclusa la liceità dell’apposizione termine nell’ipotesi di mera individuazione nel contratto dello spettacolo o d programma per la cui realizzazione il dipendente sia assunto, senza alcuna specificazione circa la natura e lo scopo di essi e prescindendo dall temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l’assunzione” (Cass. n. 22657 del 2012; n. 15455 del 2012; n. 6547 del 2014; n. 19189 del 2016).
Con ancora maggiore chiarezza, si è affermato che “In tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo … non solo è necessar che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificit ma è indispensabile, altresì, che l’assunzione riguardi soggetti il cui appo lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non può considerarsi GLYPH sufficiente GLYPH ad GLYPH integrare GLYPH l’ipotesi GLYPH di GLYPH legittimo GLYPH ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica de personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l’apporto del peculiare contributo professional tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale ruolo dell’azienda” (Cass., n. 11573 del 2011; n. 22657 del 2012; n. 15455 del 2012; n. 19189 del 2016).
16. Si è altresì statuito che, sempre nell’ipotesi di cui alla lett. e) del articolo, “la specificità dello spettacolo o del programma, mentre non implica l straordinarietà e la occasionalità, richiede che lo spettacolo o il programm radiotelevisivo, oltre ad essere destinato a sopperire ad una temporanea necessità GLYPH sia caratterizzato dall’appartenenza ad una species di un certo genus e sia, inoltre, individuato, determinato e nominato” (Cass. n. 774 del 2000). Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ad assunzion effettuate a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a) e del n. 49 dell’elenco d attività stagionali contenuto nel D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, in relazione una “stagione teatrale” programmata. Anche in questo caso deve sussistere un rapporto funzionale tra assunzione al lavoro e stagione teatrale, nel senso che “la durata limitata del rapporto lavorativo deve trovare giustificazione ne esigenze e nella durata della suddetta “stagione teatrale”, intesa come serie di spettacoli consecutivi, programmati in un arco temporale che, se anche di durata più estesa delle “stagioni del calendario”, deve esaurirsi nell’anno, ragione di quanto avviene nella realtà fattuale e dell’esperienza del settore (Cass. n. 9878 del 1998).
17. La Corte d’appello si è attenuta ai principi appena richiamati e non merita le censure mosse dalla Fondazione ricorrente che investono l’interpretazione del contratto concluso tra le parti, attività riservata al giudice di merito (Cas 19089 del 2018; n. 25270 del 2011), senza neanche denunciare la violazione dei canoni ermeneutici e senza indicare il modo in cui l’interpretazione data discosterebbe dagli stessi. La ricorrente si limita a proporre una diversa lettu del contratto, peraltro del tutto avulsa dalla fattispecie concreta in cui l’esi di prestazioni connesse alla specificità delle singole rappresentazioni operistich (“assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici progra radiofonici o televisivi”, art. 1, lett. e), L. n. 230 del 1962), non solo non risul dal testo contrattuale ma appare difficilmente conciliabile col ruolo di “masche di sala” della sig.ra COGNOME impiegata per l’intera stagione.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
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20. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la Fondazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà att della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma il 29.1.2019
Il Presidente Dott. NOME COGNOME