Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17311 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3979-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 596/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/08/2018 R.G.N. 768/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
Oggetto
COSTITUZIONE RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 3979/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/04/2024
CC
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che, con sentenza del 3 agosto 2018 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti l’1.2.2015 con scadenza 30.4.2015 e per l’effetto essere in corso tra le parti medesime dRAGIONE_SOCIALE data di stipula del contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riammissione in servizio della COGNOME ed al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32 , comma 5, l. n. 183/2001 nella misura di 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto: il difetto di forma scritta del contratto a termine concluso tra le parti, non emendabile attraverso la prova del relativo smarrimento; applicabile l’istituto della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo stante la natura di ente pubblico economico dell’RAGIONE_SOCIALE; dovuta, a titolo di risarcitorio, l’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 32 l. n. 183/2010;
che per la cassazione di tale decisione ricorreva l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, la COGNOME; che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.lgs. n. 368/2001 e 1326 c.c. in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale di aver erroneamente valutato insussistente l’atto scritto
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recante la clausola del termine quando la sussistenza del medesimo risultava dai documenti agli atti del giudizio attestanti il progressivo formarsi tra le parti di una intesa in tal senso;
che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta la non conformità a diritto della qualificazione attribuitale di ente pubblico economico come tale non soggetto RAGIONE_SOCIALE disciplina invocata;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.lgs. n. 368/2001 e 5, d.l. n. 702/1978, l’RAGIONE_SOCIALE ribadisce la non conformità a diritto della sancita applicabilità dell’istituto della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo a motivo del divieto a riguardo posto dall’invocato art. 5, d.l. n. 702/1978;
che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 2697 c.c. è prospettata con riferimento all’aver la Corte territoriale erroneamente ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’ipotesi dell’abusiva reiterazione del ricorso al contratto a termine, da qui derivando l’alleggerimento dell’onere probatorio previsto con riguardo al c.d. danno comunitario, non essendo tale fattispecie configurabile risultando deducendosi l’illegittimità di un unico contratto a termine inficiato da un mero vizio formale;
che il primo motivo si rivela infondato, attenendo la documentazione invocata alle formalità che precedono l’assunzione (bando di concorso ed approvazione della graduatoria) che, finalizzate RAGIONE_SOCIALE mera individuazione del contraente, non valgono a definire il contenuto del contratto
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da fissarsi al momento della sua sottoscrizione, prevista, in luogo del decreto di nomina, con riguardo all’impiego pubblico privatizzato, e non surrogabile con riferimento all’esito della procedura;
che, di contro, è a dirsi come il secondo ed il terzo motivo meritino accoglimento, dovendo considerarsi che le aziende pubbliche di servizi RAGIONE_SOCIALE persona, quale è l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per quanto aventi natura privatistica, secondo quanto previsto all’art. 11, d.lgs. n. 207/2011, sono, ai sensi della medesima norma, soggette, per quel che riguarda le assunzioni, a requisiti formali e sostanziali da cui discende l’operatività del divieto di conversione, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., n. 5542/2023) secondo cui «Nei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato con clausola affetta da nullità, l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l’assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive»;
che tale principio, per quanto nella specie riferito agli Enti lirici, ha portata più ampia, tale da estendersi a tutti gli enti, comprese le società partecipate, per i quali vigano norme imperative settoriali che, quanto alle assunzioni, prevedano specifiche condizioni oggettive o soggettive;
che nella specie il citato art. 11, al comma 2, prescrive che le assunzioni a tempo indeterminato debbano essere disposte « adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate »;
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che parimenti meritevole di accoglimento risulta il quarto motivo, atteso che, in difetto di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine nullo, non trova applicazione la misura risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010;
che non è neppure applicabile RAGIONE_SOCIALE fattispecie il principio di diritto enunciato da Cass. S.u. n. 5072/2016 perché l’agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna RAGIONE_SOCIALE direttiva eurounitaria, nella parte in cui impone l’adozione di misure idonee a sanzionare la illegittima reiterazione del contratto. Invece, ove venga in rilievo un unico rapporto, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere la regola, immanente nel nostro ordinamento e richiamata anche dalle Sezioni Unite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito (cfr. Cass. nn. 4632, 5315, 5319, 5456, 28253 del 2017 e successive conformi)
che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno dunque accolti nei sensi di cui in motivazione, infondato il primo, la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, per la quale non necessitano ulteriori accertamenti, decisa nel merito rigettando la domanda di cui al ricorso introduttivo;
che l’esito alterno del giudizio e la complessità della questione inerente RAGIONE_SOCIALE conversione ( sulla quale le Sezioni Unite si sono pronunciate successivamente RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso) giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, e rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo e compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 17.4.2024