Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28907 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28907 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30169-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante
Oggetto
Lavoro precario altra amministrazione
R.G.N. 30169/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/10/2023
CC
pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 368/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 04/05/2018 R.G.N. 195/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza del 4 maggio 2018, la Corte d’appello di Messina confermava la decisione del primo giudice che aveva rigettato la domanda diretta alla declaratoria della nullità del termine apposto al primo dei contratti di lavoro ‘stagionali’ intercorsi (nel periodo dal 2002 e fino al 2010) tra NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE e quella, ulteriore, di conversione in rapporto a tempo indeterminato e di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010;
ad avviso della Corte territoriale, la causale posta a fondamento dell’apposizione del temine ai vari contratti (” sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio “) era da considerarsi sufficientemente specifica, benché non vi fosse in essa alcun richiamo ad accordi collettivi, in considerazione della
circostanza che la COGNOME aveva avuto piena conoscenza delle sottostanti ragioni organizzative che avevano determinato la sua assunzione stagionale, di volta in volta coincidente con il periodo estivo (o di poco precedente o successivo) nonché con il periodo natalizio, per essersi la lavoratrice in menzione iscritta, formulando esplicita richiesta in tal senso, nella apposita graduatoria formata dal RAGIONE_SOCIALE che recepiva l’accordo nazionale del 20 luglio 2002;
in particolare, il giudice d’appello rimarcava che trattavasi di graduatoria dalla quale la società aveva attinto per procedere alle assunzioni a termine, e precisava altresì che il primo contratto oggetto di impugnazione risaliva al novembre 2002 ed era, quindi, successivo all’accordo con le 00.SS. in menzione;
3. per la cassazione della già menzionata decisione propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE a unico motivo cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sufficientemente specifica la clausola appositiva del termine nonostante nella medesima non fosse contenuto alcun riferimento agli accordi collettivi intercorsi tra il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE;
2. il motivo è fondato;
2.1 a riguardo, può farsi richiamo all’ordinanza di questa Corte (Cass. n. 13418 del 29 maggio 2018, cui adde Cass. n. 31700 del 4 dicembre 2019) riguardante fattispecie sostanzialmente analoga;
infatti, più volte è stato affermato il principio (vedi, per tutte Cass. 1° febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286; Cass. 18 ottobre 2013,
n. 23702; Cass. 27 febbraio 2017, n.4895 più di recente) secondo cui la specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato può risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem , ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative;
2.2 senonché, la Corte territoriale, pur riportandosi a tale orientamento giurisprudenziale, poi non ne ha fatto corretta applicazione al caso di specie, in quanto, nonostante il rilievo che nella clausola appositiva del termine non fosse contenuto alcun richiamo, neppure per relationem, ad accordi collettivi, non l’ha ritenuta generica per le ragioni sopra riportate (i.e., in considerazione della circostanza che la COGNOME aveva comunque avuto aliunde piena contezza delle sottostanti ragioni organizzative che avevano determinato la sua assunzione stagionale);
2.3 a riguardo, giova evidenziare (dando continuità all’indirizzo di legittimità su richiamato) che la specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a fronte delle quali è consentito il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve necessariamente essere, comunque, espressa nel contratto – sia per indicazione diretta che per relationem e tale requisito formale non può essere (invero) surrogato dalla conoscenza che il lavoratore può aver avuto aliunde delle esigenze poste a fondamento della sua assunzione a termine, come erroneamente ritenuto nell’impugnata sentenza;
pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, si atterrà all’enunciato
principio di diritto nell’ulteriore esame del merito, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.