Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5095 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 5095 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8787/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4364/2021 depositata il 04/10/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Presidente relatore NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto tutte le domande proposte nei confronti della RAGIONE_SOCIALE volte ad ottenere: a) l’accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti stipulati fra le parti dal 19 novembre 1996 al 31 dicembre 2015; b) la conversione in rapporto a tempo indeterminato decorrente «dalla data di pattuizione del primo contratto a termine tempestivamente impugnato o dalla diversa data da accertarsi in corso di causa»; c) la condanna della RAGIONE_SOCIALE alla riassunzione in servizio, con mansioni di ‘corda di tenore secondo’, alla ricostruzione della carriera ed al risarcimento dei danni.
Il giudice d’appello ha premesso che il ricorrente era decaduto dalla impugnazione dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti sino al 1° marzo 2012 e, pertanto, l’accertamento in ordine alla validità delle clausole di durata andava limitato ai contratti che avevano interessato il periodo 6 novembre 2014/20 dicembre 2015. Ha precisato che quelli risalenti ad epoca antecedente non potevano essere valutati a nessun fine, neppure per verificare la violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e per accertare il superamento dei trentasei mesi, sul quale l’appellante aveva fondato la richiesta di risarcimento del danno cosiddetto comunitario.
Quanto, poi, alle ulteriori censure la Corte distrettuale ha evidenziato che tutti i contratti della cui validità si poteva ancora discutere risultavano stipulati nella vigenza del d.l. n. 34/2014, con il quale il legislatore ha sancito la acausalità del contratto a tempo determinato, richiedendo, ai
fini della valida stipulazione dello stesso, solo il mancato superamento del limite di trentasei mesi, del numero di proroghe, della percentuale di contingentamento e, quindi, escludendo qualsiasi rilievo delle ragioni oggettive legate ad esigenze temporanee dell’impresa. Sulla base di detta disciplina, sostanzialmente confermata dall’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, il giudice d’appello ha escluso la dedotta illegittimità delle clausole di durata, perché i contratti intercorsi a partire dal novembre 2014 non avevano superato i trentasei mesi né era stato allegato nel ricorso introduttivo del giudizio il mancato rispetto della percentuale di contingentamento del 20%, calcolata sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Ha ritenuto la nuova normativa sulla acausalità del rapporto a termine applicabile anche alle RAGIONE_SOCIALE e ha richiamato al riguardo giurisprudenza di questa Corte che, quanto alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ne aveva escluso l’applicabilità solo limitatamente alle norme disciplinanti le proroghe e i rinnovi.
Il ricorso di NOME COGNOME domanda la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da memorie depositate in date 25 novembre 2024 e 21 settembre 2025, ai quali ha opposto difese con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria n. 3493/2025 la causa, inizialmente avviata alla definizione in adunanza camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica in ragione della rilevanza nomofilattica delle questioni inerenti all’applicabilità o meno del limite dei trentasei mesi ai contratti a termine stipulati dalle RAGIONE_SOCIALE, alla interpretazione del d.l. n. 34/2014 e del d.lgs. n. 81/2015, alla conformità della modificata disciplina nazionale alla clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
L’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione orale, ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della clausola 5 n. 1, lett. b) dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70 /CE, dell’art. 1, comma 11, della legge n. 92/2012, degli artt. 19, comma 2, e 28 del d.lgs. n. 81/2015 in combinato disposto con gli artt. 6 C.E.D.U., 6 T.U.E., 151 T.F.U.E., 47 C.D.F.U.E., 2968 c.c., 12 delle preleggi e 1344 c.c.
Il ricorrente in premessa richiama la motivazione della sentenza 25 ottobre 2018, pronunciata dalla Corte di Giustizia nella causa C- 331/17, COGNOME, e sostiene che anche nel settore RAGIONE_SOCIALE sinfonico il contratto a termine non può essere utilizzato per soddisfare esigenze permanenti del datore di lavoro. Ne trae la conseguenza che la normativa nazionale deve essere interpretata alla luce del diritto eurounitario e, pertanto, si deve ritenere che la decadenza sancita dall’art. 32 della legge n. 183/2010 non possa essere invocata nei casi in cui venga dedotto in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi. Aggiunge che il legislatore, nell’estendere la disciplina della decadenza, inizialmente dettata per il solo licenziamento, ha fatto esclusivo riferimento agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 e non ha richiamato l’art. 5 dello stesso decreto e, pertanto, il superamento del limite massimo non può che restare fuori dall’ambito di operatività della normativa, in ragione della natura eccezionale delle norme che stabiliscono cause di decadenza, ostativa ad interpretazioni estensive o analogiche. Richiama, poi, il principio di effettività delle tutele riconosciute dal diritto eurounitario e formula al riguardo istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Infine rileva che il limite dei trentasei mesi, che prescinde dalla validità o meno dei singoli contratti, è evidentemente posto in funzione antielusiva, per garantire i principi di temporaneità e eccezionalità che devono sorreggere il ricorso alla contrattazione a termine e invoca i principi affermati in relazione all’accertamento della frode alla legge, sostenendo che l’azione, oltre ad essere imprescrittibile, non può neppure essere assoggettata al termine di decadenza.
Con la seconda critica il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione delle clausole 5 e 8 dell’Accordo Quadro allegat o alla direttiva 1999/70 /CE da parte dell’art. 1 del d.l. 34/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 78/2014 e dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2015 e, dopo avere richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte sull’interpretazione del d.lgs. n. 368/2001 nel testo antecedente alle modifiche apportate dal richiamato decreto-legge, sostiene che «nulla può o deve mutare sulla tutela della ragione obiettiva (causale appositiva del termine) quanto meno (ma solo apparentemente a parere codesta difesa) sino alla introduzione del d.l. 87/2018, conv. in L. 96/2018 e del d.l. 59/2019 conv. in L. 81/2019». Richiama nuovamente la sentenza CGUE del 25 ottobre 2018, che a suo avviso avrebbe riconosciuto ai lavoratori delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una duplice tutela, richiedendo sia la sussistenza di ragioni obiettive che la indicazione di un limite di durata massima dei contratti, ed aggiunge che il legislatore, dapprima con il cosiddetto decreto Poletti e poi con la riformulazione dell’intera disciplina ad opera del d.lgs. n. 81/2015, avrebbe violato la clausola di non regresso delle tutele.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, atteso che la questione posta dal primo motivo, inerente all’operatività del termine di decadenza di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010 anche nelle controversie avente ad oggetto il denunciato superamento del limite dei trentasei mesi, ostativo alla reiterazione del contratto a tempo determinato, postula la preliminare
verifica sull’applicabilità di quel limite ai rapporti a termine stipulati dalle RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati, perché il Collegio intende dare continuità in questa sede ai principi di diritto enunciati, successivamente al deposito dell’ordinanza interlocutoria ed alla fissazione in udienza pubblica del ricorso, da Cass. 7 novembre 2025 n. 29455.
La pronuncia citata, all’esito dell’esame della complessa normativa succedutasi nel tempo riguardante la natura e l’organizzazione delle RAGIONE_SOCIALE nonché la disciplina dei rapporti a tempo determinato dalle stesse instauranti, in continuità con Cass. S.U. 22 febbraio 2023 nn. 5542 e 5556, ha affermato che ratione temporis :
ai contratti del personale artistico sottoscritti prima della trasformazione degli enti lirici in RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica di diritto privato (ovvero prima del 23 maggio 1998) sono inapplicabili le disposizioni della legge n. 230 del 1962, e in particolare le norme sui rinnovi dei rapporti di lavoro (legge n. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5); b) successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le RAGIONE_SOCIALE si applica la disciplina prevista dalla citata legge n. 230 del 1962, con l’unica esclusione costituita dell’art. 2 della medesima legge, relativa alle proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal d.lgs. n. 367 del 1996, art. 22;
dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle RAGIONE_SOCIALE previste dal d.lgs. n. 367 del 1996, si applica la disciplina generale di cui al predetto d.lgs. n. 368 del 2001, con le esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dal d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4;
d) il d.l. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, ha un valore confermativo della inapplicabilità ai rapporti in esame delle norme in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato, ma, rispetto alla disciplina generale, ha esteso la deroga al requisito di forma ed all’affermazione secondo cui la forma ordinaria è il contratto a tempo indeterminato; rimane il regime di causalità del termine…., con verifica da compiere non sul rispetto dell’onere di forma ma nella sostanza dell’atteggiarsi del rapporto di lavoro;
e) nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014, la caducazione del requisito della causalità del termine, stabilito in via generale con la modifica dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, incidendo su una disciplina che già prevedeva per le RAGIONE_SOCIALE l’inapplicabilità del limite massimo di durata di trentasei mesi, derivante dalla esclusione delle disposizioni in tema di rinnovi e proroghe, comporterebbe l’assenza di misure antiabusive, evocando la necessità di procedere ad un’interpretazione conforme. In tal senso, per ritenere legittima l’apposizione del termine l’esigenza che giustifica l’assunzione deve essere temporanea e provvisoria e non già rispondente a fabbisogni duraturi e permanenti, nei medesimi termini già interpretati nella vigenza del d.l. n. 64 del 2010;
f) alla stessa conclusione di cui al precedente punto e) occorre pervenire nel regime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019, stante l’espressa inapplicabilità del limite di durata massima, oltre che della disciplina in tema di rinnovi e proroghe;
g) la temporaneità delle esigenze che giustificano il ricorso al termine, analogamente a quanto espresso ai punti e) e f), è richiesta anche a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 81 del 2015 dal d.l. n. 87 del 2018, nella immutata previsione delle deroghe di cui all’art. 29 sul termine massimo, rinnovi e proroghe;
h) infine, con l’introduzione dei nuovi commi 3 -bis e 3ter all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, è stato espressamente ripristinato il requisito della causalità, postulato dal chiaro riferimento alle «esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti», così come è stato reintrodotto l’onere di forma («A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo»), che può essere assolto «anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato». In base alla lettera della norma emerge con chiarezza che il richiamo al programma vale a soddisfare l’onere formale di specificazione della causale, ma non integra di per sé il requisito sostanziale di giustificazione, rispetto al quale, a parte l’ipotesi della sostituzione, è richiesto espressamente il carattere contingente o temporaneo dell’esigenza determinato «dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico»; rimane, dunque, valida la specifica interpretazione confermata sul punto dalle Sezioni Unite (n. 5542 del 2023), non scalfita dalla novella legislativa. Risulta, invece, del tutto nuovo, rispetto all’iter evolutivo descritto, l’introduzione del limite di durata massima di trentasei mesi, come misura ulteriore, che affianca quella tradizionale della temporaneità delle esigenze.
4.1. All’enunciazione dei principi di diritto sopra trascritti questa Corte è pervenuta sulla base del percorso motivazionale al quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., rilevando, in particolare, per quanto attiene ai contratti a termine stipulati nella vigenza del d.l. n. 34/2014 e del d.lgs. n.
81/2015, che « coniugando la acausalità con la mancanza del limite massimo temporale, nel sistema interno si determinerebbe la totale assenza di misure di prevenzione degli abusi, in evidente contrasto con la clausola 5, secondo la lettura già fornita dalla CGUE con la sentenza COGNOME, tenendo anche conto dell’impossibilità di procedere alla conversione del rapporto, ribadita anche dalle Sezioni Unite.
In tale quadro, ferma l’irretroattività della nuova disciplina derivante dalle modifiche introdotte con il d.l. n. 59 del 2019, prima di giungere a sollevare questione di costituzionalità della normativa interna, in relazione all’art. 117 Cost. ed al parametro interposto della direttiva non autoapplicativa quanto alla clausola 5, stante la chiara interpretazione della CGUE, occorre preliminarmente vagliare la percorribilità di un’interpretazione conforme, come pure predicato dalla Corte europea («Più in particolare, spetta al giudice adito, nei limiti del possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (ordinanza dell’11 dicembre 2014, León Medialdea, C -86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 56).»: causa C- 331/17, COGNOME, punto 69). In effetti, ad avviso del Collegio, sia nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014 che nel regime previsto dal d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all’adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, la strada dell’interpretazione conforme è plausibile e obbligata attraverso il ricorso al requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell’occasione di lavoro che giustifica l’apposizione del termine, quale presupposto intrinsecamente connaturato alla specialità della disciplina prevista per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia UE, in conformità, del resto, all’opzione ermeneutica costantemente adottata da questa Corte proprio per assicurare la tenuta
dell’ordinamento interno rispetto alla normativa eurounitaria. In tale ottica, in continuità con l’indirizzo espresso in riferimento alla vigenza del d.l. n. 64 del 2010 (supra p. 7.1.), ferma l’inapplicabilità degli oneri di specificazione formali, in caso di contestazione sulla legittima apposizione del termine in sede giudiziale, l’accertamento va compiuto non sulle indicazioni contrattuali bensì sul rapporto, sulla base dei medesimi parametri in precedenza affermati per ravvisare la specificità della causale e giustificato il ricorso al termine. Questo approdo, che fa leva non sulla durata massima ma sulla temporaneità e provvisorietà della esigenza, come condizione radicata nell’essenza stessa del rapporto a tempo determinato, consente di interpretare in maniera conforme alla normativa comunitaria la disciplina applicabile sia nella vigenza del cd. decreto Poletti che nel regime del cd. Jobs Act, sino all’entrata in vigore della normativa specifica di cui ai commi 3 -bis e 3ter dell’art. 29, attraverso l’estrapolazione di un requisito immanente al ‘sistema’, secondo una linea di continuità con il passato .».
4.2. La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte e qui ribaditi perché ha escluso la denunciata illegittimità dei rapporti a termine intercorsi fra le parti valorizzando il principio di acausalità, arrestando l’indagine al solo dato del rispetto formale dei limiti numerici imposti dalla normativa dettata dal d.l. n. 34/2014 e successivamente dal d.lgs. n. 81/2015 ed escludendo che la stipulazione legittima del rapporto a termine sia «soggetta alla presenza (ed alla dimostrazione da parte del datore di lavoro) di esigenze oggettive legate ad esigenze dell’impresa necessariamente temporanee».
La Corte distrettuale, così ragionando, ha finito per fornire del diritto nazionale un’interpretazione contrastante con quello unionale e con i principi affermati dalla Corte di Lussemburgo, attesa la contestuale inapplicabilità alle RAGIONE_SOCIALE delle disposizioni dettate dal
d.lgs. n. 368/2001 e successivamente dal d.lgs. n. 81/2015, concernenti il limite massimo di durata dei contratti a termine rinnovati o prorogati.
Si impone, pertanto, un nuovo esame da condurre nel rispetto dei principi enunciati dalla citata Cass. n. 29455/2025 che, quanto alla temporaneità delle esigenze ed alle modalità dell’accertamento, a sua volta ha richiamato oltre a Cass. S.U. n. 5542/2023 anche Cass. n. 3491/2025.
Si tratta, dunque, di un accertamento rispetto al quale assume rilievo, ferma l’inapplicabilità del limite dei trentasei mesi, anche il principio di diritto enunciato da Cass. n. 2876/2025 secondo cui, in caso di avvenuta maturazione della decadenza ex art. 32 della legge n. 183/2010 per alcuni dei contratti succedutisi fra le parti, «la sequenza contrattuale che precede l’ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l’abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell’impugnazione dell’ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l’abusiva reiterazione».
5. La fondatezza del secondo motivo di ricorso, nei limiti e per le ragioni sopra indicate, comporta l’assorbimento del primo motivo, formulato sull’erroneo presupposto dell’applicabilità del limite dei trentasei mesi ai contratti a termine stipulati dalle RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 59/2019. E’ quindi solo a fini di completezza che si richiamano in questa sede gli argomenti sulla base dei quali la citata Cass. n. 2876/2025 ha escluso la fondatezza di analogo motivo di ricorso, affermando che la decadenza prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010 si applica a tutte le azioni di impugnazione del termine apposto al contratto, senza che sia possibile operare una distinzione fra le diverse tipologie di vizi denunciabili.
6. In via conclusiva merita accoglimento il secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte distrettuale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di
diritto enunciati nei punti che precedono e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Non si ravvisano ragioni per disporre il sollecitato rinvio pregiudiziale, perché la normativa nazionale, interpretata nei termini sopra indicati, non contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che si è già pronunciata sulla reiterazione dei contratti a termine nel settore curato dalle RAGIONE_SOCIALE, sui limiti di applicazione della clausola di non regresso, sulla compatibilità dei termini di decadenza con il diritto dell’Unione.
7.1. Non viene in rilievo in questa sede la questione del regime di tutela applicabile in caso di accertata reiterazione abusiva di contratti a termine, poiché sulla stessa i giudici del merito non hanno pronunciato, avendo escluso la denunciata illegittimità delle clausole di durata.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, con assorbimento del primo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 Il Presidente estensore
NOME COGNOME