Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 3493 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8787-2022 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOMECOGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4364/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2021 R.G.N. 1497/2017;
Oggetto
Fondazioni lirico sinfoniche Reiterazione contratto tempo determinato
R.G.N. 8787/2022
COGNOME
Rep.
Ud.04/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto tutte le domande proposte nei confronti della Fondazione Teatro di San Carlo volte ad ottenere: a) l’accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti stipulati fra le parti dal 19 novembre 1996 al 31 dicembre 2015; b) la conversione in rapporto a tempo indeterminato decorrente «dalla data di pattuizione del primo contratto a termine tempestivamente impugnato o dalla diversa data da accertarsi in corso di causa»; c) la condanna della Fondazione alla riassunzione in servizio, con mansioni di ‘corda di tenore secondo’, alla ricostruzione della carriera ed al risarcimento dei danni;
il giudice d’appello ha premesso che il ricorrente era decaduto dalla impugnazione dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti sino al 1° marzo 2012 e, pertanto, l’accertamento in ordine alla validità delle clausole di durata andava limitato ai contratti che avevano interessato il periodo 6 novembre 2014/20 dicembre 2015;
ha precisato che quelli risalenti ad epoca antecedente non potevano essere valutati a nessun fine, neppure per verificare la violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e per valutare il superamento dei 36 mesi, sul quale l’appellante aveva fondato la richiesta di risarcimento del danno cosiddetto comunitario;
quanto, poi, alle ulteriori censure la Corte distrettuale ha evidenziato che tutti i contratti della cui validità poteva ancora discutersi risultavano stipulati nella vigenza del d.l. n. 34/2014 con il quale il legislatore ha sancito la acausalità del contratto a tempo determinato, richiedendo, ai fini della valida stipulazione dello stesso, solo il mancato superamento del limite di 36 mesi, del numero di proroghe, della percentuale di contingentamento e, quindi, escludendo qualsiasi rilievo delle ragioni oggettive legate ad esigenze temporanee dell’impresa;
sulla base di detta disciplina, sostanzialmente confermata dall’art. 19 del d.lgs. n. 81 /2015, il giudice d’appello ha escluso la dedotta illegittimità delle clausole di durata perché i contratti intercorsi a partire dal novembre 2014 non avevano superato i 36 mesi né era stato allegato nel ricorso introduttivo del giudizio il mancato rispetto della percentuale di contingentamento del 20%, calcolata sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione;
ha ritenuto la nuova normativa sulla acausalità del rapporto a termine applicabile anche alle Fondazioni liriche e ha richiamato al riguardo giurisprudenza di questa Corte che, quanto alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ne aveva escluso la applicabilità solo limitatamente alle norme disciplinanti le proroghe e i rinnovi;
il ricorso di NOME COGNOME domanda la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso la Fondazione Teatro di San Carlo.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della clausola 5 n. 1, lett. b) dell’accordo quadro allegato alla direttiva 70/99/CE , dell’art. 1, comma 11, della legge n. 92/2012, degli artt. 19, comma 2, e 28 del d.lgs. n. 81/2015 in combinato disposto con gli artt. 6 CEDU, 6 TUE, 151 TFUE, 47 CDFUE, 2968 cod. civ, 12 delle preleggi e 1344 cod. civ.;
il ricorrente in premessa richiama la motivazione della sentenza 25 ottobre 2018 pronunciata dalla Corte di Giustizia nella causa C- 331/17, COGNOME, e sostiene che anche nel settore lirico sinfonico il contratto a termine non può essere utilizzato per soddisfare esigenze permanenti del datore di lavoro;
ne trae la conseguenza che la normativa nazionale deve essere interpretata alla luce del diritto eurounitario e, pertanto, si deve ritenere che la decadenza sancita dall’art. 32 della legge n. 183/2010 non possa essere invocata nei casi in cui venga dedotto in giudizio il superamento del limite massimo dei 36 mesi;
aggiunge che il legislatore, nell’estendere la disciplina della decadenza, inizialmente dettata per il solo licenziamento, ha fatto esclusivo riferimento agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 e non ha richiamato l’art. 5 dello stesso decreto e , pertanto, il superamento del limite massimo non può che restare fuori dall’ambito di operatività della normativa , in ragione della natura eccezionale delle norme che stabiliscono cause di decadenza, come tali non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica;
richiama, poi, il principio di effettività delle tutele riconosciute dal diritto eurounitario e formula anche al riguardo istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia;
infine rileva che il limite dei 36 mesi, che prescinde dalla validità o meno dei singoli contratti, è evidentemente posto in funzione antielusiva per garantire i principi di temporaneità e eccezionalità che devono sorreggere il ricorso alla contrattazione a termine e invoca i principi affermati in relazione all’accertamento della frode alla legge , sostenendo che l’azione, oltre ad essere imprescrittibile, non può neppure essere assoggettata al termine di decadenza;
2. con la seconda critica il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione delle clausole 5 e 8 dell’accordo quadro allegate alla direttiva 70/99/CE da parte dell’art. 1 del d.l. 34/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 78/2014 e de ll’art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2015 e, dopo avere richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte sull’interpretazione del d.lgs. n. 368/2001 nel testo antecedente alle modifiche apportate dal richiamato decreto-legge, sostiene che «nulla può o deve mutare sulla tutela della ragione obiettiva (causale appositiva del termine) quanto meno (ma solo apparentemente a parere codesta difesa) sino alla introduzione del d.l. 87/2018, conv. in L. 96/2018 e del d.l. 59/2019 conv. in L. 81/2019»;
richiama nuovamente la sentenza CGUE del 25 ottobre 2018, che a suo avviso avrebbe riconosciuto ai lavoratori delle fondazioni liriche una duplice tutela richiedendo sia la sussistenza di ragioni obiettive che la indicazione di un limite di durata massima dei contratti, ed aggiunge che il legislatore, dapprima con il cosiddetto decreto Poletti e poi con la riformulazione dell’intera disciplina ad opera del d.lgs. n. 81/2015, avrebbe violato la clausola di non regresso delle tutele;
3. dalla sintesi dei motivi sopra riportata si evince che il ricorso chiama questa Corte a pronunciare su questioni in relazione alle quali non si rinvengono precedenti di legittimità;
in particolare viene in rilievo l’applicazione del d.lgs. n.368/2001, come riformulato dal d.l. n. 34/2014, e del d.lgs. n. 81/2015 in un settore in relazione al quale il primo intervento normativo citato, pur introducendo la cosiddetta acausalità del contratto a termine, ha lasciato immutato il testo dell’art. 11 , secondo cui non si applica al personale delle fondazioni lirico sinfoniche la disciplina limitativa delle proroghe e dei rinnovi; parimenti il successivo d.lgs. n. 81/2015 all’art. 29 , nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 59/2019 (non applicabile alla fattispecie ratione temporis ), ha escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 19, commi da 1 a 3, e dell’art. 21 le assunzioni a tempo determinato disposte dalle fondazioni disciplinate dal d.lgs. n. 367/1996;
si tratta, quindi, di verificare, sulla base del diritto interno vigente ratione temporis , l’applicabilità o meno ai contratti a termine stipulati dalle Fondazioni lirico sinfoniche del limite dei 36 mesi e di valutare se delle norme sopra richiamate possa essere fornita un’interpretazione che le renda rispettose della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e delle indicazioni date dalla Corte di Giustizia con la sentenza 25 ottobre 2018, in causa n. C – 331/17, Sciotto, o se, viceversa, non potendo l’interpretazione stessa porsi contra legem , violi l’art. 117 Cost. una disciplina nazionale che non contenga alcuna misura di prevenzione dell’abuso del contratto a termine;
è opportuno che l’esame delle questioni , in relazione alle quali assume rilievo anche il diritto eurounitario, avvenga all’esito di udienza pubblica, alla quale il legislatore ha riservato le decisioni
aventi particolare valenza nomofilattica, da assumere in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M ( Cass. S.U. n. 17079/2024; Cass. S.U. n. 1113/2024).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione