Contratto a Tempo Determinato Nullo: Anche per Figure Apicali Serve la Causale
L’utilizzo del contratto a tempo determinato è una pratica comune nel mondo del lavoro, ma è soggetta a regole precise per evitare abusi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, sebbene conclusasi con l’estinzione del giudizio per rinuncia, offre spunti fondamentali basati sulle decisioni dei giudici di merito. Il caso riguarda la nullità di un contratto a termine per una lavoratrice con mansioni di alto livello, a cui il datore di lavoro non aveva applicato le tutele previste ritenendola ‘dirigente apicale’. Vediamo come si è sviluppata la vicenda e quali principi sono stati affermati.
I Fatti di Causa
Una lavoratrice era stata assunta da una nota struttura sanitaria con un contratto a tempo determinato. Al termine del rapporto, la dipendente ha impugnato il contratto, sostenendone la nullità per assenza della causale giustificatrice richiesta dalla legge. Il Tribunale di primo grado le ha dato ragione, dichiarando nullo il termine, accertando l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando l’azienda alla riammissione in servizio e al pagamento di un’indennità risarcitoria.
La struttura sanitaria ha proposto appello, sostenendo che la lavoratrice ricoprisse una posizione di ‘dirigente apicale’ e che, pertanto, fosse esclusa dall’applicazione delle tutele previste dal D.Lgs. 368/2001 in materia di contratti a termine. La Corte d’Appello, tuttavia, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di primo grado.
La Decisione della Corte d’Appello: il contratto a tempo determinato e la figura apicale
La Corte territoriale ha svolto un’analisi approfondita, giungendo a due conclusioni centrali.
L’assenza dello status di dirigente apicale
In primo luogo, i giudici hanno stabilito che l’azienda non era riuscita a dimostrare l’effettiva autonomia e responsabilità dirigenziale della lavoratrice. Non basta attribuire una qualifica elevata; è necessario provare che il dipendente goda di poteri decisionali e di un’autonomia tali da qualificarlo come un vero e proprio alter ego dell’imprenditore. Nel caso specifico, la documentazione prodotta dimostrava, al contrario, che la lavoratrice era soggetta alle direttive impartite dalla Direzione sanitaria, un fatto che escludeva la sua qualifica di dirigente apicale ai fini dell’esenzione dalle norme sul contratto a tempo determinato.
Il diritto alla riammissione in servizio
In secondo luogo, la Corte ha respinto l’argomentazione secondo cui il diritto alla reintegra sarebbe venuto meno perché la lavoratrice, nelle more del giudizio, aveva trovato un’altra occupazione. I giudici hanno chiarito che questa circostanza non preclude il diritto alla tutela restitutoria, lasciando alla lavoratrice la facoltà di scegliere se tornare o meno a lavorare presso la società ricorrente.
L’Esito in Cassazione: Estinzione del Giudizio
A seguito della decisione d’appello, la struttura sanitaria ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, prima della discussione, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, che è stato accettato dalla lavoratrice. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio, compensando le spese tra le parti, senza quindi entrare nel merito della questione.
Le Motivazioni
Sebbene la Cassazione non si sia pronunciata nel merito, le motivazioni della Corte d’Appello costituiscono il cuore giuridico della vicenda. Il principio fondamentale che emerge è che l’eccezione all’obbligo di causale per il contratto a tempo determinato, prevista per i dirigenti, è di stretta interpretazione. Non è sufficiente una qualifica formale, ma è necessaria la prova rigorosa di un’effettiva posizione apicale, caratterizzata da ampia autonomia e poteri decisionali. In assenza di tale prova, anche un dipendente con mansioni di responsabilità ha diritto alle tutele previste per la generalità dei lavoratori, inclusa la necessità di una causale che giustifichi il termine.
Inoltre, viene confermato il principio secondo cui il reperimento di una nuova occupazione non estingue il diritto del lavoratore a essere riammesso nel posto di lavoro originario, qualora il licenziamento (o, come in questo caso, la scadenza del termine illegittimo) venga dichiarato illegittimo. La scelta finale spetta sempre al lavoratore.
Le Conclusioni
La vicenda analizzata, pur concludendosi con un’ordinanza meramente processuale, ribadisce un messaggio chiaro per i datori di lavoro: la qualificazione di un dipendente come ‘dirigente apicale’ non può essere usata come un espediente per eludere le normative a tutela dei lavoratori, in particolare quelle sul contratto a tempo determinato. L’onere della prova di tale status ricade interamente sull’azienda e deve basarsi su elementi concreti che dimostrino autonomia e responsabilità gestionali di vertice. Per i lavoratori, invece, questa decisione rafforza la protezione contro l’uso illegittimo dei contratti a termine, anche quando ricoprono ruoli di elevata professionalità.
Quando un contratto a tempo determinato è considerato nullo?
Secondo la decisione di merito richiamata nel provvedimento, un contratto a tempo determinato è nullo se manca la ‘causale giustificatrice’, ovvero la ragione specifica richiesta dalla legge per apporre un termine al rapporto di lavoro, salvo specifiche eccezioni.
Un lavoratore con un ruolo di alta responsabilità può essere assunto a termine senza una causale?
No, non necessariamente. La legge prevede un’eccezione per i ‘dirigenti apicali’, ma la Corte ha chiarito che non basta la qualifica formale. Il datore di lavoro deve dimostrare che il dipendente possiede una reale e ampia autonomia decisionale e responsabilità dirigenziale. In mancanza di tale prova, il contratto senza causale è nullo.
Se un lavoratore trova un altro impiego durante una causa per la riammissione in servizio, perde il suo diritto?
No. La Corte d’Appello ha stabilito che aver trovato una nuova occupazione durante il processo non impedisce al lavoratore di ottenere la tutela della riammissione. La scelta se tornare a lavorare per il precedente datore di lavoro, una volta riconosciuto il suo diritto, spetta unicamente al lavoratore stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7589-2024 proposto da:
OSPEDALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE OPERA DA PADRE NOME DA INDIRIZZO DI SAN GIOVANNI ROTONDO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
TERLIZZI RITA NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2393/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/01/2024 R.G.N. 218/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO. RILEVATO CHE
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 14/10/2025
CC
La Corte di appello di Bari aveva rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, avverso la decisione con cui il tribunale di Foggia aveva parzialmente accolto la domanda da quest’ultima proposta, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato con decorrenza dal 1.1.2011 , anche dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, a tempo indeterminato, ed ordinando alla società la riammissione RAGIONE_SOCIALE lavoratrice in servizio ed il pagamento dell’indennità pari a quattro mensilità.
La Corte di merito aveva ritenuto, per quanto qui in interesse, che il contratto a tempo determinato non conteneva la causale giustificatrice del termine, e non era accoglibile l’eccezione posta da parte datoriale circa la inapplicabilità del D.lgs n. 368/2001 poiché la lavoratrice rivestiva una posizione di dipendente apicale, categoria per la quale era esclusa la tutela ex art. 10 co.4 D.Lgs n 368/01. Il giudice d’appello aveva valutato che, come accertato dal tribunale, la COGNOME non poteva essere considerata dirigente apicale, in quanto rimaste indimostrate autonomia e responsabilità dirigenziale. Aggiungeva che la documentazione allegata provava la sottoposizione RAGIONE_SOCIALE lavoratrice alle direttive impartite dalla Direzione sanitaria. La corte valutava poi che alle tutele riconosciute, in particolare a quella restitutoria, non fosse di ostacolo la circostanza che la lavoratrice avesse, nelle more del giudizio, trovato nuova occupazione, potendo comunque scegliere di tornare a lavorare per la società ricorrente.
Avverso detta decisione proponeva ricorso l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi cui resisteva con controricorso la lavoratrice.
Con atto successivamente depositato l’RAGIONE_SOCIALE rinunciava al ricorso anche allegando l’accettazione RAGIONE_SOCIALE rinuncia da parte di COGNOME NOME e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
La Corte, preso atto RAGIONE_SOCIALE rinuncia al giudizio risultante dalla documentazione in atti allegata e RAGIONE_SOCIALE conseguente accettazione RAGIONE_SOCIALE rinuncia da parte RAGIONE_SOCIALE lavoratrice, dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME