Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34397 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20531-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Contratto tempo
determinato
R.G.N. 20531/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 129/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/02/2020 R.G.N. 673/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che :
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 67/2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rilevato l’illegittimità, per violazione dell’art. 4 del d.lgs. 368 del 2001 (omessa specificazione delle ragioni), della proroga (del 25.8.2009) riguardante il contratto di lavoro a tempo determinato concluso l’1.6.2009 tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo citato, aveva dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannato la società a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli una indennità risarcitoria pari a 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Con ordinanza n. 7607/2019 la RAGIONE_SOCIALE, adita dalla società, ha ribadito che, ai sensi dell’art.
2, d.lgs. 368 del 2001, ‘nel trasporto aereo (e, poi, per effetto del comma 1 bis anche nel settore postale), Ł consentito (il contratto a tempo determinato) senza necessità di specificazione delle ragioni, in presenza di alcuni requisiti indicati, a monte, dal legislatore: per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per i periodi diversamente distribuiti; in misura non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale, con comunicazione delle richieste di assunzione a termine delle organizzazioni sindacali provinciali’; ha aggiunto che ‘se la proroga riguarda il settore del trasporto aereo e rispetta i limiti indicati, non deve indicare alcuna ragione giustificativa; la norma, infatti, non richiede la stipulazione di un solo contratto ma il rispetto della durata massima; il giudizio di sussistenza delle ragioni Ł quello stesso che, ex ante, il legislatore ha reso in relazione all’art. 2 cit.’; ha quindi cassato la sentenza n. 67/2016 rin viando alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinchØ procedesse ad ‘un nuovo esame della controversia attenendosi ai principi sopra esposti e valut(asse) le altre
problematiche, anche sotto il profilo della loro rite et recte formulazione, non esaminate in sede di merito, riguardanti il rispetto dei limiti temporali e percentuali’.
La Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto in esame ed ha dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’1.6.2008 ( rectius , 1.6.2009); ha condannato la società a riammettere in servizio il lavoratore ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.
La Corte di rinvio ha premesso che il contratto a tempo determinato era stato stipulato l’1.6.2009 con scadenza il 31.8.2009 e che il 25.8.2009 era stato prorogato fino al 30.11.2009; ha ritenuto che la società datoriale non avesse dimostrato il mancato superamento dei limiti di contingentamento previsti dall’art. 2, d.lgs. 368 del 2001.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. NOME COGNOME ha resistito con
contro
ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e ss., 343, 346, 433 e ss., 329, 392, 394 c.p.c. e dell’art. 2909 e ss. c.c., per essersi la Corte di rinvio pronunciata su una domanda su cui si era formato il giudicato, atteso che il capo della sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto concluso ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 368 del 2001 ed accertato il rispetto della clausola di contingentamento, non era stato oggetto di appello incidentale.
Il motivo Ł fondato.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7607/2019, ha accolto il secondo motivo di ricorso con cui si denunciava la violazione di legge in ordine al regime della proroga dei contratti a
termine nel settore del trasporto aereo, assistita anch’essa da acausalità e non necessitante della specificazione delle ragioni giustificative, ed ha espressamente demandato al giudice di rinvio di valutare ‘le altre problematiche, anche sotto il profilo della loro rite et recte formulazione, non esaminate in sede di merito, riguardanti il rispetto dei limiti temporali e percentuali’, dovendosi tale rinvio intendere limitato alla proroga del contratto, quale unico segmento oggetto della decisione di accoglimento del ricorso per cassazione.
10. Il giudice di rinvio, ‘superata ogni questione… circa la necessità della specificazione delle ragioni della proroga’, avrebbe dovuto occuparsi unicamente della legittimità della proroga, sia pure acausale, e specificamente del rispetto dei limiti temporali (limiti di durata e periodi di riferimento) e percentuali della stessa.
11. La Corte di rinvio ha rilevato che la società non aveva provato il rispetto dei limiti di contingentamento previsti dall’arti. 2 cit. In particolare, ha osservato che la società aveva indicato in 787 unità gli assunti a tempo
indeterminato adibiti al medesimo servizio di volo alla data dell’1 gennaio 2009 ma aveva offerto una tabella in cui erano riportati mese per mese, da aprile a dicembre, i contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell’art. 2 cit. ‘in forza’; ha giudicato tali allegazioni inidonee ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio poichØ il dato che la società avrebbe dovuto allegare era quello del numero dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 2 cit. mentre il dato fornito, del personale in forza mese per mese, nulla dimostrava sul numero delle assunzioni e dunque sul rispetto della percentuale; la società avrebbe, in teoria, potuto stipulare plurimi contratti a termine per brevi periodi in modo che il personale contemporaneamente in forza mese per mese non superasse la percentuale di legge, il che non implicava il mancato superamento del numero di assunzioni consentite.
12. Sulla base di tali premesse, la sentenza ora impugnata ha dichiarato ‘nullo il termine apposto al contratto stipulato fra le parti e in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’1.6.2009’.
13. In tal modo, la Corte di rinvio non ha limitato il giudizio alla proroga, disposta dal 25.8.2009 fino al 30.11.2009, ma ha esteso la valutazione al contratto iniziale, dell’1.6.2009, indagando sul rispetto della clausola di contingentamento, sebbene sul punto si fosse ormai formato il giudicato. Difatti, la sentenza di primo grado (p. 5), confermata dalla sentenza d’appello n. 67/2016, aveva accertato il rispetto dei limiti di contingentamento, sia quelli previsti dalla contrattazione collettiva e sia q uelli previsti dall’art. 2 d.lgs. 368 del 2001, in relazione al contratto dell’1.6.2009, e tale statuizione non era stata oggetto di ricorso per cassazione.
14. Al contrario, nessun accertamento era stato svolto e nessuna pronuncia adottata, in primo e secondo grado, sul rispetto dei limiti di contingentamento nel periodo di proroga poichØ quest’ultima era stata giudicata illegittima per la ragione, assorbente, di omessa specificazione della causale. Non vi era quindi necessità che il lavoratore proponesse all’epoca appello incidentale, come si sostiene nell’attuale ricorso per cassazione (pag. 11), ma era sufficiente che
riproponesse in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le eccezioni già esposte in primo grado (v. sul punto le conclusioni nel giudizio di appello trascritte, per estratto, a pag. 9 del ricorso per cassazione).
15. La pronuncia adottata in sede di rinvio viola il dictum della statuizione di legittimità e il giudicato formatosi sul rispetto della clausola di contingentamento riguardo al contratto dell’1.6.2009 e ciò determina l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
16. Con il secondo motivo Ł denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Si assume che il lavoratore in primo grado non ha dedotto il mancato rispetto del limite percentuale di cui all’art. 2 cit. ma si Ł limitato ad allegare l’onere della società di fornire la relativa prova; che in assenza di qualsiasi allegazione del lavoratore sul superamento del limite percentuale non sussista l’onere della società di provare il rispetto della clausola di contingentamento; che la società ha fornito il dato degli assunti a tempo indeterminato al primo gennaio del periodo di
riferimento e il numero dei contratti e dei lavoratori assunti a termine, ai sensi dell’art. 2 cit. nel periodo oggetto di causa e che questi dati non sono mai stati contestati dalla controparte; tale produzione documentale non contestata Ł sufficiente a confutare la generica doglianza avversaria secondo cui la società non avrebbe rispettato i limiti percentuali prescritti.
17. Con il terzo motivo si imputa alla sentenza d’appello la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 2, d.lgs. 368 del 2001, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116, 420, 421, 437 c.p.c. e dell’art. 111 Co st., per avere omesso di tenere conto della documentazione prodotta dalla società e non contestata da controparte; per mancata ammissione della prova testimoniale articolata dalla datrice di lavoro; per omesso uso dei poteri ufficiosi e assenza di motivazione in ordine al mancato utilizzo.
18. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che attengono ai criteri di calcolo della percentuale di contingentamento e alla relativa prova, sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo
motivo, dovendo la Corte di rinvio procedere ad uno specifico accertamento sul rispetto dei limiti temporali e percentuali con esclusivo riferimento alla proroga disposta il 25.8.2009, fermo il giudicato formatosi sulla legittimità del contratto originario per la durata dall’1.6.2009 al 31.8.2009.
19. Con il quarto motivo la società denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella tempestiva produzione in giudizio del documento che comprendeva le liste nominative del personale assunto a tempo determinato con contratto concluso ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 368 del 2001. Tale documento (allegato n. 4 alla memoria difensiva di primo grado e doc. n. 7 depositato unitamente al ricorso per cassazione) contiene la lista di tutti i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 2 cit. e quindi i dati di cui la Corte d’appello ha rilevato la mancata prova.
Anche questo motivo Ł fondato.
La sentenza impugnata (pag. 5, quarto cpv.) ha giudicato inidoneo, ai fini del rispetto dei
limiti percentuali, il documento prodotto dalla società e relativo ai lavoratori a tempo determinato adibiti al servizio di volo e assunti alla data del 1° gennaio 2009 ed ha osservato (nel successivo cpv.) come ‘il dato che l’appellante avrebbe dovuto allegare era quello del numero dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 2, mentre il dato fornito del personale in forza mese per mese nulla di decisivo dice sul diverso dato del numero delle assunzioni’. Gli elementi che la Corte di rinvio assume non dimostrati sono contenuti nel documento descritto nel quarto motivo di ricorso ed essi, certamente oggetto di discussione tra le parti e definiti decisivi dalla stessa sentenza impugnata, non sono stati presi in considerazione. Tale omessa disamina costituisce vizio idoneo ad integrare il vizio di legittimità denunciato.
22. Per le ragioni finora esposte, accolti il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarati assorbiti i restanti motivi, deve cassarsi la sentenza impugnata con nuovo rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad accertare il rispetto dei limiti temporali (su cui nulla Ł detto nella sentenza
oggi impugnata) e percentuali, limitatamente alla proroga del contratto a tempo determinato; provvederà, inoltre, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarati assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 17.10.2023