Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9483 Anno 2019
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Civile Ord. Sez. L Num. 9483 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2019
ORDINANZA
sul ricorso 6386-2015 proposto da: RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; da : in pro ROMA , studio NOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo
studio COGNOME dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; NOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 672/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2014 R.G.N. 6186/2011. CORTE
RILEVATO CHE
COGNOME NOME agiva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottener conversione del contratto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, ai sensi dell’art. comma 1, d.lgs. 276 del 2003. A sostegno della domanda deduceva di avere lavorato alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE 1° febbraio 2007 sulla base di due contratti di lavoro a progetto come “venditor all’ingrosso”, fino al licenziamento intimato il 12 settembre 2007. Lamentava violazione delle disposizioni di cui agli artt. 61 e segg. d.lgs. n. 276 del chiedeva, in via principale, l’applicazione della sanzione di cui al primo com dell’art. 69 d.lgs. cit. e, in via subordinata, il riconoscimento dei medesimi ef norma del secondo comma dell’art. 69. Deduceva altresì l’illegittimità del recess datoriale, con richiesta limitata all’applicazione dell’indennità risarcitoria.
Il Giudice del lavoro di Rieti, esclusa l’esistenza di un valido progetto, rigett domanda, ritenendo che la fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 69 no configurasse un’ipotesi di presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto di lavoro. Osservava che nella specie era rimasto dimostrato il caratter autonomo del rapporto, poiché secondo le risultanze istruttorie il ricorrente ave svolto nei fatti il compito di procacciare nuovi clienti nell’ambito dell assegnatagli, scegliendo liberamente le modalità organizzative del proprio lavoro.
La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dal COGNOME, in riforma di tale sentenza, ha accolto la domanda sulla base degli argomenti che seguono.
3.1. Il progetto o il programma si pongono come elementi necessari per la validit del contratto stipulato ex art. 61 e segg. d.lgs. 276 del 2003 e pertanto n richiesta un’elaborazione in forma scritta, specifica e dettagliata, in modo e ter sufficienti a individuare il risultato che il collaboratore deve raggiungere e committente si attende. Oggetto del contratto è il risultato che nel progetto ste deve essere specificamente delineato e il cui raggiungimento deve avvenire da Gh.A./ parte (collaboratore, contemperando le proprie autonome modalità di conseguimento con il coordinamento dell’organizzazione del committente. Significativo è come il collegamento funzionale del progetto ad un determinato
risultato finale sia ormai definitivamente reso imprescindibile dalla novella del 2 arti., comma 23; quest’ultima ha pure escluso che il progetto possa consistere i una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, nel senso che la necessaria specificità del progetto richiede che questo, pur avendo ad oggetto attività rientranti nel normale ciclo produttivo dell’impresa – e quind necessariamente caratterizzato dalla straordinarietà od occasionalità -, debba pu sempre distinguersi da essa costituendo un obiettivo o tipo di attività che si affi all’attività principale senza confondersi con essa, seppure con essa necessariamente si coordina. Non può ritenersi consentito il ricorso al contratto a progetto pe fronte a necessità strutturali dell’azienda e per soddisfare un generic permanente interesse produttivo della stessa nel suo complesso.
3.2. Nel caso in esame, i due contratti a progetto sottoscritti dalle parti, quel 10 febbraio 2007 e quello sostanzialmente identico del 10 luglio 2007, difettano dei requisiti essenziali sopraindicati, in quanto il progetto descritto con la sem indicazione “venditore all’ingrosso” più che un progetto indica un prof professionale, mentre le schede fornite indicano delle zone operative. Risult evidente come non sia possibile identificare nei contratti in oggetto un proge specifico che definisca e delimiti l’obiettivo affidato all’appellante, né le dif dall’ordinaria attività imprenditoriale (un’impresa specializzata nel se dell’elettronica applicata ai processi di trattamento delle acque). Va dunq confermata la carenza dei requisiti di sostanza e di forma indicati dagli artt. 61 d.lgs. n. 276 del 2003.
3.3. Non può accogliersi la soluzione della sentenza di primo grado secondo cui l’assenza del progetto comporterebbe una mera presunzione semplice della subordinazione. La fattispecie sanzionatoria di cui al primo comma dell’articolo citato opera automaticamente di diritto la conversione del contratto di lavor progetto in caso di assenza di un “progetto, programma o fase di programma” (alla luce la previsione normativa anteriore alla riforma introdotta legge 92 del 2012, la controversia è sottratta ratione temporis). Una diversa opzione interpretativa sarebbe del tutto incoerente con il complessivo assetto della nuova disciplina e ta da tradire la sua impronta antielusiva e antifrodatoria, pure considerato che Corte costituzionale nella sentenza n. 399 del 2008 ha affermato che la novit introdotta dalla riforma è proprio quella di vietare rapporti di collabora
coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazione di lavoro autonomo, non siano riconducibili ad un progetto.
3.4. Tale opzione interpretativa è l’unica che soddisfa l’esigenza di differenziar previsione di cui al primo comma dell’articolo 69 da quella delineata nel comma successivo, che opera nell’ipotesi in cui, pur essendo stato previsto un vali progetto o programma, il rapporto abbia assunto, nelle sue concrete modalità di svolgimento, la natura subordinata.
3.5. Non è ostativo il principio dell’indisponibilità qualificatoria del tipo l quanto – come sancito la Corte costituzionale (sent. 121 del 1993 e 115 del 1994) non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica del rapport lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tu lavoro subordinato. Tale principio non trova applicazione all’ipotesi inversa qualificazione come subordinato di un rapporto di lavoro autonomo.
3.6. Né sussiste la prospettata disparità di trattamento tra settore pubblic settore privato ovvero tra lavoratori a progetto e quelli esclusi dal campo applicazione della normativa del 2003; nel primo caso la diversa disciplina giustificata dai molteplici profili di specialità del rapporto di lavoro pubbl secondo caso dal fatto che si tratta di fattispecie in cui sono tendenzialme assenti i rischi di elusione, trattandosi per lo più lavoratori a dotati di un’ad forza contrattuale.
3.7. Tale soluzione ermeneutica trae ulteriore conferma dalla circostanza che la legge n. 92 del 2012, all’art. 1, comma 24, ha dettato una norma di interpretazion autentica dell’articolo 69, comma 1, d.lgs. 276 del 2003, prevedendo che tale disposizione si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico proge costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordina e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di rapporti di lavo subordinato a tempo indeterminato, mentre il successivo comma 25, secondo cui la disposizione anzidetta si applica ai contratti stipulati successivamente all’entra vigore della norma, non incide sulla natura della presunzione (assoluta) dettat dalla norma interpretata, ma sulla introduzione di una regola espressa di validi del contratto.
3.8. Nella specie, deve quindi ritenersi sussistente tra le parti un rapporto di l subordinato a tempo indeterminato in ragione della conversione ope legis. Va applicato il CCNL terziario – viaggiatori e piazzisti, 10 livello, non essendo specificamente contestati la normativa contrattuale di riferimento, il li rivendicato, né i conteggi, dovendosi peraltro espungere dal quantum le pretese relative ai titoli non provati in giudizio e dovendosi detrarre il per Conclusivamente, il quantum ammonta ad euro 3.842,16 per differenze di retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
3.9. È fondata anche l’impugnativa del recesso datoriale, poiché la comunicazione di interruzione del rapporto intervenuta prima della scadenza del termine apposto al contratto integra un vero e proprio licenziamento, intimato il difetto di giusta c o di giustificato motivo soggettivo, stante la genericità delle ragioni addotte sostegno dalla società convenuta. Applicata la tutela obbligatoria e valutati i cr di cui all’art. 8 legge 604 del 1966, appare equa la liquidazione dell’inden risarcitoria pari a 2,5 mensilità della retribuzione propria del liv inquadramento riconosciuto, ferma restando la facoltà del lavoratore di richiedere come nella specie, la sola indennità risarcitoria in alternativa alla riassunzione.
Per la cassazione di tale sentenza la soc. RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato due motivi. Resiste con controricorso il Carrozza.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo d.lgs. 276/03 in relazione agli artt. 24 e 25 legge n. 92 del 2012 per avere la Co territoriale ritenuto che, in assenza di un valido progetto o programma, operi u presunzione assoluta (iuris et de iure) anziché una presunzione semplice (iuris tantum) in fattispecie regolata dalla disciplina legale anteriore alla legg 92/2012. Solo quest’ultima legge ha chiarito il dubbio interpretativo circa la nat della presunzione dettata dall’originario comma 1 dell’art. 69, prevedendo che (ar 1, comma 24) la presunzione legale di subordinazione del rapporto ha carattere di presunzione assoluta, ma chiarendo al contempo (comma 25 dell’art. 1) che la disposizione vale solo per i contratti stipulati successivamente all’entrata in v della stessa legge 92 del 2012, ossia per i contratti stipulati dopo il 18 luglio 2
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 69 Igs. 276 del 2003 per avere la Corte territoriale esteso l’applicazione della rela sanzione a contratti diversi da quelli ricadenti nell’alveo applicativo dell’a comma 1, dello stesso decreto e precisamente ai contratti di agenzia, come quello che la stessa Corte territoriale ha ritenuto nei fatti sussistente nella spec deduce che, se il ricorrente ha svolto l’incarico di agente commerciale, investit compito di procacciare nuovi clienti nell’ambito della zona assegnatagli, scegliend liberamente le modalità organizzative del proprio lavoro, la fattispecie contrattu è quella dell’agente di commercio, ossia una tipologia di contratto che esula – p espressa previsione legale – dalla disciplina del c.d. lavoro a progetto; l’incipit del primo comma dell’articolo 61 è chiarissimo nel sancire la non estensibilità a det figura contrattuale della disciplina di cui all’articolo 69 d. Igs. 276 del 2003 i di conversione del contratto a progetto.
Il primo motivo è infondato.
3.1. Premesso che l’argomento utilizzato nella sentenza impugnata riguardo alla norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 1, comma 24, della legge del 2012 ha una valenza meramente rafforzativa e confermativa di una lettura che la Corte territoriale ha già ritenuto presente nel sistema di cui al d.lgs. n. 276 l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 69, comma 1, d. Igs. 276 del 2003 fattispecie è conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
Il primo comma dell’art. 69 del d.lgs. 276 del 2003 prevede che “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di un specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 6 comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. A sua volta l’art. 61, primo comma richiamato (nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie), prevede che “…i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente persona e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codi procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu’ progetti specific programmi di lavoro o fasi di esso…”.
Invece, il secondo comma dell’ad. 61 detta come segue: ” Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia ven configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto
lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi t parti”.
3.3. Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 399 del 2008), il d. Igs. n. 27 2003 ha introdotto una disciplina restrittiva per il particolare tipo di autonomo costituito dalle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori eccezioni previste dall’art. 1, comma 2, e dall’art. 61, commi 1, 2 e 3, questo tip contratto può essere stipulato solamente se sia riconducibile ad uno o più proget specifici o a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gest autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1). La novità così introdotta a regime dal d. Igs. n. 276 del 2003 è quella di vietare rapporti di collaboraz
coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano però riconducibili ad un progetto.
3.4. Del pari è condivisibile l’ulteriore considerazione, contenuta nella sente impugnata, secondo cui il meccanismo di conversione legale risulta comune ad altre ipotesi in cui il legislatore non si limita a prevedere la mera nullità ex art. comma 1, cod. civ., ma, in considerazione della peculiarità degli interessi tutelare, modificando lo schema causale scelto dalle parti, lo trasforma in contratto con causa tipica differente, prescindendo dal giudizio di comparazione tra lo scopo originario e lo scopo realizzabile mediante il contratto convertito.
Quanto al secondo motivo, va osservato che l’art. 61 del d.lgs. 276 del 2003, nel disporre che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentement personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 n. 3 cod. proc. c devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro fasi di esso, lascia ferma la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commer nel senso che non ha abrogato tale fattispecie di lavoro autonomo, ma ha inteso disciplinare quella caratterizzata dal coordinamento. Una volta che le parti abbian scelto di stipulare un contratto di agenzia, il rapporto sarà regolato dalla disci normativa speciale di riferimento, ma tale non è l’ipotesi che ricorre nella specie cui le parti non hanno stipulato alcun contratto di agenzia, ma – come emerge dalla sentenza impugnata e non è neppure contestato dalla odierna ricorrente unicamente contratti di lavoro a progetto.
Per tali assorbenti motivi, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricor al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indi in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie ne misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, a dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il raddoppio de contributo unificato, introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità t: inammissibilità della stessa.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, ch liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto dell sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ricorso, a norma del commal-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2019