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Contratto a progetto: quando la conversione è automatica

Un lavoratore assunto con un contratto a progetto come “venditore all’ingrosso” ha ottenuto la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9483/2019, ha stabilito che la mancanza di uno specifico progetto nel contratto determina la sua conversione automatica (ope legis). Questa sanzione opera come una presunzione assoluta, rendendo irrilevante l’eventuale autonomia del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.

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Pubblicato il 13 agosto 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Contratto a Progetto: Conversione Automatica in Assenza di un Progetto Specifico

Il contratto a progetto, per essere valido, deve fondarsi su un presupposto essenziale: l’esistenza di un progetto, programma o fase di lavoro chiaramente definito. Ma cosa accade se questo elemento fondamentale manca? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cruciale: l’assenza di un progetto specifico determina la conversione automatica del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questa decisione offre importanti tutele ai lavoratori, tracciando una linea netta tra collaborazione autonoma legittima e uso improprio di questa tipologia contrattuale.

I Fatti del Caso

Un lavoratore era stato assunto da un’azienda con due contratti a progetto consecutivi, qualificati con la mansione di “venditore all’ingrosso”. Ritenendo che il contratto mascherasse un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, e soprattutto che mancasse un progetto specifico come richiesto dalla legge, il lavoratore ha agito in giudizio per chiedere la conversione del rapporto e il risarcimento dei danni.
Mentre il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda, valorizzando l’autonomia con cui il lavoratore svolgeva le sue mansioni, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione. I giudici di secondo grado hanno infatti ritenuto che la semplice indicazione di un profilo professionale non potesse costituire un progetto valido e che la sua assenza comportasse, di diritto, la conversione del contratto.

La Carenza del Progetto e la Conversione del Contratto: l’Analisi della Corte

L’azienda ha presentato ricorso in Cassazione, basandosi su due argomenti principali. In primo luogo, ha sostenuto che la mancanza del progetto avrebbe dovuto creare solo una presunzione semplice di subordinazione, superabile dimostrando l’effettiva autonomia del lavoratore. In secondo luogo, ha affermato che, poiché l’attività svolta era di fatto assimilabile a quella di un agente di commercio (figura esclusa dalla disciplina del contratto a progetto), la sanzione della conversione non avrebbe dovuto applicarsi.

La Decisione della Cassazione sul Contratto a Progetto

La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi del ricorso, confermando integralmente la sentenza d’Appello. Gli Ermellini hanno chiarito la portata dell’articolo 69 del D.Lgs. 276/2003, la norma chiave in materia.

Le motivazioni

La Corte ha spiegato che la legge distingue due ipotesi nettamente diverse:
1. Assenza del progetto (art. 69, comma 1): Se il contratto viene stipulato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma o fase di lavoro, la sanzione è la conversione automatica (ope legis) in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si tratta di una presunzione assoluta (iuris et de iure), che non ammette prova contraria. In questo caso, è irrilevante indagare su come il rapporto si sia concretamente svolto; la sola carenza formale e sostanziale del progetto è sufficiente per la conversione.
2. Trasformazione del rapporto (art. 69, comma 2): Se, invece, un progetto valido esiste, ma il rapporto di lavoro, nelle sue modalità concrete, assume i caratteri della subordinazione, allora il giudice accerta tale trasformazione e converte il contratto.

Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che si ricadeva nella prima ipotesi. Il contratto mancava di un progetto definito, limitandosi a indicare una mansione. Pertanto, la conversione era automatica e non era necessario verificare se il lavoratore avesse agito o meno con autonomia.
Riguardo al secondo motivo, la Corte ha sottolineato che le parti avevano scelto di stipulare un contratto a progetto, non un contratto di agenzia. Di conseguenza, erano tenute a rispettarne le regole e a subirne le sanzioni in caso di violazione. Non è possibile invocare a posteriori una diversa qualificazione giuridica per sfuggire alle conseguenze previste dalla legge per il tipo contrattuale effettivamente utilizzato.

Le conclusioni

La sentenza riafferma un principio fondamentale a tutela dei lavoratori: il contratto a progetto non può essere utilizzato per mascherare rapporti di lavoro subordinato attraverso l’omissione del suo elemento qualificante, ovvero il progetto stesso. La mancanza di un progetto specifico, dettagliato e distinto dall’oggetto sociale dell’impresa non è una mera irregolarità formale, ma un vizio genetico che comporta la sanzione più grave: la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La scelta del tipo contrattuale vincola le parti, e chi utilizza una forma contrattuale eludendone i requisiti essenziali deve accettarne le conseguenze legali.

Cosa succede se un contratto a progetto non specifica un progetto definito?
Secondo la Corte di Cassazione, il contratto viene automaticamente convertito per legge (ope legis) in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua data di costituzione.

La conversione è automatica anche se il lavoratore ha di fatto agito in piena autonomia?
Sì. Quando manca l’individuazione di uno specifico progetto, la conversione è automatica e opera come una presunzione assoluta. In questo scenario, non è necessario né rilevante accertare le concrete modalità di svolgimento del rapporto, come il grado di autonomia o subordinazione.

Se un rapporto di lavoro assomiglia a un contratto di agenzia, ma le parti hanno firmato un contratto a progetto, quale disciplina si applica?
Si applica la disciplina del contratto a progetto. Le parti sono vincolate dal tipo di contratto che hanno scelto di stipulare. Se i requisiti del contratto a progetto non sono rispettati (come l’assenza del progetto), scattano le sanzioni previste per quella specifica tipologia contrattuale, inclusa la conversione in lavoro subordinato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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