Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1620 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20514-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1304/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2022 R.G.N. 1389/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2025 dal AVV_NOTAIO. COGNOME.
Oggetto
Contratto a progetto
R.G.N.20514/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 02/12/2025
CC
Fatti di causa
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciandosi sul ricorso proposto da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con plurimi contratti di lavoro a progetto e proroghe dall’1.4.2008 al 23.9.2013, acce rtava la violazione dell’art. 69, comma 1, d. lgs. n. 276/2003, per assenza di un progetto autonomo orientato teleologicamente a un risultato specifico, con obbligo della cooperativa di procedere alla conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e condannava la stessa al pagamento di un’indennità onnicomprensiva pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione mensile e al pagamento di differenze retributive quantificate in € 33.840,32 di cui € 6.949,50 a titolo di TFR.
L a Corte d’Appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado, e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con spese del doppio grado compensate.
La Corte territoriale osservava, in particolare che:
-non è richiesta dalla normativa l’integrale rappresentazione del progetto o programma di lavoro o fase di esso, ma l’individuazione del suo contenuto caratterizzante, cioè essenziale, per l’espletamento dell’attività demandata al lavoratore;
-è integrato il requisito dell’indicazione sufficiente del progetto, programma o fase del medesimo laddove l’indicazione consenta di comprendere quale sia il segmento, all’interno dell’attività generale dell’impresa, che abbia una concreta specifica finalità e obiettivo, e al cui interno si colloca la collaborazione coordinata del lavoratore a progetto;
-nella fattispecie in esame le indicazioni emergenti dai contratti di lavoro e dalla documentazione riferibile allo specifico progetto erano idonei al fine di ritenere formalmente corretti i contratti stipulati, essendo indicata l’attività da svolgere di assistente materiale di comunità, rivolta ai minori ricoverati presso comunità-alloggio in Mondragone, con ruolo di educatrice, ed essendo indicati gli obiettivi, collegati all’inserimento dei minori in comunità, al loro recupero, accompagnamento scolastico, socializzazione, all’esecuzione del percorso di interventi in rete con i servizi sociali, con indicazione delle metodologie attuative;
-essendo i progetti presenti e specifici, non era applicabile l’ipotesi di conversione di cui all’art. 69, comma 1, d. lgs. 276/20023, che postula la mancanza di valida indicazione del progetto, programma, fase dello stesso;
-quanto all’accertamento in concreto del tipo di rapporto intercorso tra le parti, dall’istruttoria svolta non era emersa la prova della subordinazione, nel senso di sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare, né di elementi sussidiari (quali orario di lavoro o autorizzazione per assenze), posto che la necessità di coordinamento tra lavoratore a progetto e datore di lavoro è necessaria e non di per sé indicativa di subordinazione, con conseguente inapplicabilità anche della disciplina di cui all’art. 69, comma 2, d. lgs. cit.
Avverso la sentenza d’appello propo ne ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 276/2003, per erronea mancata rilevazione che il progetto o il programma deve essere individuato in modo specifico nel testo contrattuale, non solo con l’indicazione del progetto o programma , o fasi di esso.
Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata è conforme all’orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia n. 24379/2017, che ha affermato che l a nozione di ‘specifico progetto’, di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dall ‘ esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012 – in un’attività produttiva chiaramente descritta, identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore; la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire a un ‘ attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche (cfr. anche Cass. n. 9418/2019, in cui si specifica che, in tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto all ‘ ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una routine ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato
con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro).
4. Tanto chiarito in astratto, la verifica di corrispondenza del singolo contratto al modello legale di cui all’ art. 61 cit. (abrogato dall’art. 52 del d.lgs. 81/2015) e ai requisiti di forma di cui all’art. 62 d. lgs. 276/2003 attiene alla valutazione in fatto, non rivalutabile in questa sede. La Corte di merito in concreto ha ravvisato nel programma concordato la necessaria specificità, perché i compiti previsti in contratto non replicavano sostanzialmente l’oggetto sociale, ma prevedevano l’affidamento alla collaboratrice di un preciso risultato da conseguire, in termini di riconducibilità della sua attività a progetto specifico (o fasi di esso), determinati dal committente e gestiti autonomamente dalla collaboratrice in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
5. Occorre in proposito ribadire che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire, o meno, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; la sussistenza o meno dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile
in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015, n. 11959/2023, n. 18268/2023).
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e travisamento delle prove (art. 360, n. 5, c.p.c.) e violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di Napoli errato nel fondare il proprio convincimento soltanto su alcune condizioni acquisite nel corso del giudizio, ritenendone poco rilevanti altre, addivenendo ad un giudizio del tutto diverso dal giudice di prime cure.
Il motivo è inammissibile, perché involge direttamente questioni di apprezzamento delle risultanze probatorie non rivedibili in sede di legittimità.
La valutazione della Corte territoriale nell’ambito dei principi di diritto fissati risulta scevra da vizi logici e giuridici e, nella complessiva valutazione del materiale istruttorio, resiste alle censure di parte ricorrente, in quanto gli elementi riportati, unitariamente considerati, sono ampiamente sufficienti a sostenere la conclusione assunta, sicché quella presa dalla Corte di Appello risulta una decisione congrua, che rientra nei poteri del giudice di merito effettuare, e non viola alcuna norma di legge in ordine alla qualificazione e alla sussunzione del fatto accertato
Del resto, spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa
senza necessità di ulteriori acquisizioni; invero, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v., tra le molte, Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021; cfr. anche Cass. n. 16526/2016 che spiega come, in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice a una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto); inoltre rientra nella fisiologia del sistema a doppio grado di merito la possibilità che le prove raccolte in primo grado possano, in grado d’appello, essere integrate o valutate (con o senza integrazioni) diversamente, purché di tale diversa valutazione siano spiegati adeguatamente i motivi, mentre non è, invece, prevista, una terza valutazione delle prove nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 2976/2025, n. 15761/2025).
10. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 dicembre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME